Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 36 |
Titolo: | Fusione di Enti ospedalieri. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 23 maggio 1975, n. 28) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Strutture e personale sanitari e ospedalieri |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
In attesa della emanazione del piano regionale ospedaliero, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, č autorizzato, a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12.2.1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge:
a) la fusione dell'ente ospedaliero di Falerone con l'ente ospedaliero di Monte Giorgio. Il nuovo ente con sede in Monte Giorgio assume la denominazione "Ospedali unificati" di Monte Giorgio e Falerone;
b) la fusione dell'ente ospedaliero di San Ginesio con l'ente ospedaliero di Sarnano. Il nuovo ente con sede in Sarnano assume la denominazione "Ospedali unificati" di Sarnano e San Ginesio;
c) la fusione dell'ente ospedaliero "Augusto Murri" di Jesi con l'ente ospedaliero "Vittorio Emanuele III" di Jesi. Il nuovo ente con sede in Jesi assume la denominazione "Ospedali riuniti" di Jesi;
d) la fusione dell'ente ospedaliero "Accorimboni" di Pesaro di Trebbiantico con l'ente ospedaliero "S.Salvatore" di Pesaro. Il nuovo ente con sede in Pesaro assume la denominazione "Ospedali riuniti" di Pesaro.