Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2003, n. 24 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 recante: "Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale" |
Pubblicazione: | (B.u.r. 24 dicembre 2003, n. 121) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Interventi di solidarietà |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 9/2002)
Art. 2 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 9/2002)
Art. 3 (Integrazione dell'articolo 10 della l.r. 9/2002)
Art. 4 (Integrazione dell'articolo 14 della l.r. 9/2002)
Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 9/2002)
Art. 3 (Integrazione dell'articolo 10 della l.r. 9/2002)
Art. 4 (Integrazione dell'articolo 14 della l.r. 9/2002)
Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), è sostituita dalla seguente:
"d) la promozione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative;".
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/2002 le parole: "nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con le Autorità competenti".
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 9/2002 dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei Ministri", sono aggiunte le parole: "e al Ministero degli affari esteri".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 9/2002 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Gli interventi previsti dal piano annuale possono avere attuazione solo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4. Per gli interventi di cui all'articolo 7 il termine è ridotto a dieci giorni qualora lo stato di emergenza sia dichiarato dal Governo italiano o da Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.".
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 9/2002 è inserito il seguente:
"3 bis. Nell'ambito delle iniziative per la giornata della pace e il giorno della memoria di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può:
a) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e della pace rivolte in particolare ai giovani anche attraverso le scuole;
b) patrocinare e sostenere iniziative e progetti di organizzazioni non governative che abbiano particolare valore per la promozione dei diritti umani, la costruzione della cultura della pace, la solidarietà internazionale.".
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.