Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 27
Titolo:Interventi regionali nel settore della zootecnia
Pubblicazione:(B.u.r. 15 gennaio 2004, n. 3 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. La presente legge promuove il potenziamento e la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale, in armonia con le disposizioni della normativa comunitaria e di quella statale relativa a materie interferenti con la presente legge; a tal fine dispone interventi finanziari volti, in particolare, a migliorare la qualità delle produzioni ed il patrimonio genetico del bestiame, a garantire la sicurezza dell'alimentazione umana, a tutelare l'ambiente e a sviluppare l'allevamento di tipo estensivo nelle zone montane e svantaggiate.
2. In riferimento alle finalità di cui al comma 1 sono individuati i seguenti obiettivi:
a) ottenere produzioni zootecniche di qualità e biologiche;
b) concorrere alla sicurezza alimentare per la tutela dei consumatori;
c) migliorare le condizioni di allevamento, il benessere degli animali e le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro degli allevatori;
d) continuare nella selezione e nel miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, tutelare le razze autoctone e sviluppare le linee di produzione, a partire dalle fattrici;
e) agevolare e migliorare l'assistenza tecnica agli allevamenti;
f) utilizzare gli effluenti zootecnici per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente e della fertilità dei terreni anche nelle aziende non zootecniche;
g) ncrementare la zootecnia di tipo estensivo con particolare attenzione alle aree montane;
h) valorizzare l'utilizzo delle materie prime di provenienza regionale nell'alimentazione animale;
i) promuovere e sviluppare la zootecnica minore ed alternativa;
j) migliorare le strutture aziendali, interaziendali e associative per il consolidamento e la qualificazione degli allevamenti;
k) concorrere alla prevenzione ed all'eliminazione degli agenti patogeni del bestiame;
l) incrementare e tutelare l'apicoltura regionale.



1. Al fine di ottenere produzioni zootecniche di qualità, per le quali occorre l'adesione a specifici disciplinari sottoposti al controllo di organismi terzi, sono stabiliti i seguenti indicatori:
a) utilizzo nell'alimentazione del bestiame di materie prime di prevalente provenienza aziendale o regionale;
b) tipologia di allevamento;
c) linee di produzione, a partire dalle fattrici di provenienza regionale;
d) tracciabilità aziendale;
e) zootecnia biologica;
f) alimentazione senza organismi geneticamente modificati (OGM);
g) utilizzo condizionato ed ecocompatibile degli effluenti zootecnici.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel b.u.r. della presente legge, gli indicatori da adottare e quantificare per le singole specie o razze; con lo stesso atto la Giunta regionale stabilisce il periodo entro cui raggiungere la prevalenza, nell'alimentazione, di materie prime di provenienza aziendale o regionale.


1. La Regione incentiva la realizzazione di investimenti negli allevamenti di bovini per la riconversione o il potenziamento della linea vacca-vitello e per l'avvio di nuovi allevamenti esclusivamente basati sulla linea vacca-vitello.


1. La Regione incentiva le aziende per l'adozione di tecniche di avvicendamento colturale con tecniche ecocompatibili e con l'introduzione di colture miglioratrici legate, anche mediante contratti di filiera, alle produzioni zootecniche di qualità di cui all'articolo 2.
2. Gli incentivi sono definiti sulla base del calcolo della perdita di reddito degli agricoltori in conseguenza dell'introduzione delle colture indicate dal comma 1.


1. La Regione concede contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ad università, istituti di ricerca, enti, organizzazioni di produttori e associazioni allevatori, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di progetti pilota nel settore zootecnico volti allo sviluppo dell'allevamento estensivo, con particolare riguardo alle razze a rischio di estinzione, alla tutela dell'igiene e del benessere degli animali e alla protezione dell'ambiente, all'allevamento biologico, nonché alla selezione e al miglioramento genetico delle bovine di razza marchigiana e delle altre razze e popolazioni zootecniche marchigiane.
2. L'ammontare della spesa per la ricerca applicata di cui al comma 1 è stabilito entro il 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva annua della presente legge, in base ai criteri fissati dal quadro annuale degli interventi di cui all'articolo 13.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi altresì per il censimento ed il monitoraggio sull'uso dei pascoli del territorio regionale, per l'individuazione e l'adozione di tecniche di gestione degli ecosistemi prativi sommitali appenninici marchigiani e per l'individuazione degli eventuali fattori di rischio.
4. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce l'accessibilità agli operatori del settore.


1. La Regione concede contributi alle associazioni degli allevatori ed alle organizzazioni dei produttori zootecniche per:
a) prestazione di servizi ausiliari e sostitutivi in occasione della partecipazione degli agricoltori ad iniziative formative ed a quelle previste dalla lettera b);
b) organizzazione di concorsi, fiere e mostre zootecniche per soggetti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni.

2. I costi ammissibili ai contributi di cui al comma 1, lettera a), comprendono i costi di fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'allevatore o del suo collaboratore.
3. I contributi sono concessi fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di 100.000,00 euro per beneficiario e per un periodo di tre anni.
4. Le attività ed i servizi di cui al comma 1 devono essere accessibili a tutti gli allevatori, in quanto beneficiari finali degli stessi.


1. La Regione concede contributi alle associazioni individuate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), che provvedono alla tenuta dei libri e dei registri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, allo scopo di incrementare l'attività di selezione e di miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi rispettivamente fino al 100 ed al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. La Regione, con successivo atto, fissa i parametri di efficacia gestionale cui debbono attenersi le associazioni di cui al comma 1 ed effettua verifiche annuali.


1. La Regione promuove e sostiene il miglioramento, la conservazione e la diffusione del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni avvalendosi dei:
a) centri di valutazione genetica dei riproduttori;
b) centri di produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale e strumentale e per la produzione e la raccolta di embrioni;
c) centri di supporto dell'attività selettiva;
d) centri di conservazione e valorizzazione delle popolazioni autoctone.

2. I centri di cui al comma 1, lettera a), sono gestiti dalle associazioni nazionali di specie o razza.
3. I centri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono gestiti dai soggetti autorizzati dalla Regione ai sensi della vigente normativa in materia, in collaborazione con le rispettive associazioni nazionali di specie o razza.
4. Ai fini di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 nella misura massima del:
a) 40 per cento delle spese ritenute ammissibili, per l'adeguamento, la trasformazione e il miglioramento delle strutture dei centri, nonché per l'acquisizione di tecnologie destinate al miglioramento genetico;
b) 40 per cento delle spese ritenute ammissibili, per l'acquisto di riproduttori;
c) 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, per il mantenimento dei riproduttori.

5. Al fine di favorire la gestione razionale e la valorizzazione dei centri per le attività di selezione e miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, nonché l'uniformità degli indirizzi e delle scelte tecniche e gestionali, l'efficienza e la qualità della selezione, la Regione affida all'Associazione regionale degli allevatori (ARA), mediante l'approvazione, e la successiva verifica, di apposito progetto annuale e nel limite di spesa di 130.000,00 euro all'anno, le funzioni di programmazione, coordinamento e valorizzazione delle attività svolte dai centri, nonché delle attività di assistenza tecnica a favore degli stessi.
6. Nell'ambito del progetto di cui al comma 5 sono altresì affidati all'ARA interventi a favore del settore equino regionale, con particolare attenzione al centro di fecondazione equina e al cavallo del Catria, per i quali è stabilito un contributo massimo di 70.000,00 euro. A supporto tecnico scientifico per la realizzazione dei suddetti interventi la Giunta regionale istituisce un apposito comitato di non più di cinque componenti.


1. La Regione concede contributi agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile, per investimenti finalizzati:
a) alla riconversione o potenziamento della linea scrofa-suinetto o per l'avvio di nuovi allevamenti esclusivamente basati sulla linea scrofa-suinetto;
b) alla realizzazione di strutture per allevamenti minori e alternativi, al fine di diversificare, ampliare e qualificare l'offerta zootecnica regionale;
c) alla realizzazione di strutture atte alla trasformazione degli allevamenti dallo stato intensivo allo stato estensivo, nonché di allevamenti all'aperto;
d) alla realizzazione di strutture polifunzionali per l'allevamento ed il benessere degli animali;
e) alla realizzazione di interventi strutturali volti ad ottimizzare l'utilizzo produttivo dei prati-pascolo e per la diffusione e l'adozione di sistemi di governo integrale e rinnovabile dei prati-pascolo;
f) alla raccolta e distribuzione degli effluenti zootecnici;
g) all'acquisto di macchine ed attrezzature, con l'esclusione delle trattrici agricole, necessarie per la conduzione dell'azienda zootecnica;
h) al primo acquisto di bestiame;
i) all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

2. I contributi di cui al comma 1, nonché quelli previsti per lo sviluppo della linea vacca-vitello di cui all'articolo 3, sono concessi con priorità alle aziende agricole che seguono i disciplinari di cui all'articolo 2.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 40 per cento del volume dell'investimento, aumentato al 50 per cento per le zone svantaggiate.
Per investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, le percentuali sono elevate rispettivamente al 45 e al 55 per cento.

4. Qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, all'approvvigionamento e alla produzione di energia elettrica, nonché all'approvvigionamento di risorse idriche, le percentuali di cui al comma 3 possono essere aumentate del 20 o del 25 per cento, unicamente per gli investimenti necessari all'adeguamento ai nuovi requisiti comunitari minimi o volti al superamento di tali requisiti.


1. La Regione concede contributi agli allevatori singoli o associati che realizzano azioni di sostegno per la conservazione della biodiversità animale regionale e delle razze animali minacciate dal rischio di estinzione, con particolare riferimento alla peculiarità genetica e territoriale del cavallo del Catria.
2. I contributi verranno concessi in base al calcolo della maggiorazione dei costi di allevamento dipendenti dalle specificità di razza e di allevamento, nonché in considerazione della perdita di reddito degli agricoltori derivante dalle peculiarità commerciali delle razze suddette.


1. In attuazione di programmi di prevenzione comunitari, nazionali o regionali di lotta contro le epizoozie, la Regione concede contributi agli allevatori fino al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e dichiarate ammissibili, a titolo di indennizzo delle perdite dirette ed indirette causate dalle malattie e per la partecipazione volontaria degli allevatori ai programmi di prevenzione. In alternativa possono essere ammesse a contributo, nella misura massima del 50 per cento, le spese relative al pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite dovute ad epizoozie.
2. La Regione risarcisce fino al 100 per cento il danno subito dagli allevatori a seguito di provvedimenti sospensivi della movimentazione degli animali disposti dalle autorità sanitarie.
3. La Regione concede contributi straordinari per il ripianamento di gravi perdite aziendali determinate da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).


1. La Regione concede contributi agli apicoltori per l'acquisto di attrezzature apistiche, nonché per l'adeguamento dei locali adibiti alle lavorazioni dei prodotti apistici, nei limiti stabiliti all'articolo 9, comma 3.
2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 è data priorità all'allevamento e alla selezione di api regine di razza autoctona (Apis mellifera ligustica).
3. L'aiuto non potrà essere superiore a 10.000,00 euro per beneficiario e per un periodo di tre anni.


1. Per il primo anno di applicazione della presente legge, ed entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale approva, previo parere della competente Commissione consiliare, il quadro degli interventi contenente, in particolare, le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi, nonché, eventualmente, i termini entro i quali gli interventi finanziati devono essere avviati e completati, a pena di decadenza o revoca dei benefici concessi.
2. Per gli anni successivi il quadro annuale degli interventi è approvato, mediante adozione della procedura fissata al comma 1, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione.
3. Fatte salve le specifiche disposizioni stabilite dalla deliberazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni rese.
4. In caso di accertamento dell'assenza di uno o più requisiti essenziali per la concessione dei benefici o di irregolarità insanabile della documentazione presentata o di inosservanza dei termini stabiliti ai sensi del comma 1, qualora il fatto sia imputabile al beneficiario, sono disposti la revoca del finanziamento concesso e il recupero delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da una a tre volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
5. La revoca di cui al comma 4 può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 1.612.290,02.
2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri complessivi.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:
a) per l'importo di euro 400.000,00 mediante utilizzo di quota parte degli stanziamenti iscritti a carico dell'UPB 3.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003;
b) per l'importo di euro 112.290,02 mediante utilizzo di quota parte degli stanziamenti iscritti a carico dell'UPB 3.11.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003;
c) per l'importo di euro 1.100.000,00 mediante riduzione del capitolo 30903114, UPB 3.09.03.

4. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo di quota parte degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore agricolo nei limiti delle assegnazioni statali annuali.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa nell'ambito delle UPB 3.11.01 e 3.11.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.


1. Nel primo anno di applicazione della presente legge sono esclusi dal finanziamento gli interventi previsti dagli articoli 7 e 8, comma 1.
2. La presente legge è notificata alla Commissione europea nel rispetto dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Ce e i suoi effetti decorrono dalla data della decisione di approvazione da parte della Commissione europea.