Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 aprile 2004, n. 8
Titolo:Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati.
Pubblicazione:( B.U. 06 maggio 2004, n. 45 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 25 giugno 2013, n. 15.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 25 giugno 2013, n. 15, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

Sommario




Art. 1

1. La Regione, al fine di diffondere e valorizzare, soprattutto presso le nuove generazioni, il patrimonio culturale, storico e documentario dell'antifascismo e della Resistenza, promuove e realizza iniziative per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione.
2. La Regione promuove altresì iniziative dirette a far conoscere le persecuzioni subite dal popolo ebraico nonché dai deportati nei campi di internamento che operarono sul territorio regionale.

Art. 2

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma degli interventi e determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative.
2. Gli interventi e le iniziative, promossi da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, sono articolati in:
a) convegni di studio, concorsi per opere d'arte, raccolta di materiale documentario e di testimonianze e pubblicazione di ricerche e saggi;
b) iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della Resistenza, della lotta contro il nazifascismo e del tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali, attraverso manifestazioni celebrative, conferenze, mostre, visite ai luoghi di deportazione e a quelli dove si sono svolti i fatti d'arme più significativi;
c) iniziative per la conservazione del patrimonio storico documentario;
d) iniziative di recupero, conservazione e diffusione della memoria scritta e orale delle persone, degli accadimenti, dei luoghi storici.


Art. 3

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 30.000,00; a decorrere dall'anno 2005 l'entità delle risorse sarà stabilita con la legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2004 mediante impiego delle somme iscritte a carico dell'UPB 2.08.01 partita 2 del bilancio del detto anno.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2004 nella UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 2.0801 sono ridotti di euro 30.000,00.