Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 maggio 2004, n. 10
Titolo:

Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

Pubblicazione:(B.u.r. 20 maggio 2004, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 465/2005, si è espressa su questa legge regionale
Abrogata dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, fino alla completa costituzione delle strutture previste dalla medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate dalla stessa.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, nelle more dell’adozione degli atti necessari all’attuazione della medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, restano validi i contratti, gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dalla medesima legge. Continuano altresì ad applicarsi, dopo la data di entrata in vigore della citata legge, gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle disposizioni previgenti che risultano compatibili con le disposizioni della legge medesima.
Ai sensi del comma 12 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, tutti i riferimenti alla l.r. 15 ottobre 2001 n. 20, nonché alle altre disposizioni legislative regionali inerenti all’organizzazione amministrativa abrogate dalla l.r. 18/2021 si intendono alla stessa riferiti.


Sommario





1. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 8 è abrogato.
2. In attesa della definitiva riorganizzazione delle strutture amministrative regionali e comunque non oltre la data di scadenza della presente legislatura, fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, della l.r. 20/2001, gli incarichi di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 20/2001 possono essere conferiti anche a soggetti esterni all'amministrazione regionale con contratto a termine di diritto privato, sino al 20 per cento delle posizioni istituite ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 20/2001. Di detta percentuale almeno un quarto è riservata ai dipendenti regionali a tempo indeterminato.
3. Sono confermate tutte le rimanenti disposizioni della lr. 20/2001 ad eccezione di quanto previsto dal presente articolo e dal seguente articolo 2.


1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 20/2001, così come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:
"1. Al fine della verifica dell'imparziale ed efficiente funzionamento dell'amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza della Giunta un comitato di controllo interno e di valutazione composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale.".



1. L'articolo 13 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Controlli, valutazione dei dirigenti e del personale)
1. Il sistema dei controlli interni e la metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del personale regionale sono approvati dall'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza per l'elaborazione degli atti di cui al comma 1 si avvale della consulenza di un Comitato formato da non più di n. 3 esperti esterni in tecniche di controllo e di valutazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni di cui al comma 2, svolge attività di:
a) supporto all'Ufficio di Presidenza nella valutazione del Direttore generale;
b) supporto al Direttore generale nella valutazione delle prestazioni dei dirigenti delle aree o dei servizi e delle posizioni non strutturali ad esso assegnati;
c) supporto ai dirigenti delle aree o dei servizi nella valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e del restante personale;
d) consulenza al Consiglio in ordine alla valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con riferimento alle attività poste in essere dalla Regione.

4. Gli esperti sono nominati dall'Ufficio di Presidenza e durano in carica per un periodo non superiore a quello dell'Ufficio di Presidenza stesso; essi operano in totale autonomia e trasmettono almeno annualmente all'Ufficio di Presidenza una relazione sull'attività svolta.".


1. I componenti del Comitato di controllo interno e di valutazione già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine della presente legislatura. I componenti designati dalla Giunta regionale entrano a far parte del Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 20/2001 così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge; i componenti designati dall'Ufficio di Presidenza entrano a far parte del Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 14/2003 così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.
2. Possono usufruire dei benefici previsti dall'articolo 86 della l.r. 1° giugno 1980, n. 47 (Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali), abrogata dal comma 1, lettera l) dell'articolo 42 della l.r. 20/2001, i dipendenti regionali, anche in quiescenza, inquadrati ai sensi dell'articolo 20, undicesimo comma, della l.r. 24 novembre 1979, n. 41 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo nelle Marche), anche in data posteriore al 1° febbraio 1981, purché in possesso di otto anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978. Gli aventi diritto devono presentare nel termine di decadenza di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge specifica domanda.
3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti mediante inquadramento automatico nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento.