Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2004, n. 19
Titolo:Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 recante interventi a favore dei marchigiani all'estero.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 ottobre 2004, n. 109)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) le parole: "della Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio".


1. L'articolo 4 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Consiglio dei marchigiani all'estero.
1. Il Consiglio dei marchigiani all'estero è organismo di rappresentanza delle comunità dei marchigiani emigrati nel mondo, composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato;
b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati marchigiani con sede all'estero, così suddivisi:
1) Argentina: sei;
2) Uruguay: due;
3) Brasile: due;
4) Venezuela: due;
5) Cile: uno;
6) USA: uno;
7) Canada: due;
8) Western Australia (Perth): uno;
9) South Australia (Adelaide): uno;
10) New South Walles Australia (Sidney): tre;
11) Confederazione elvetica: tre;
12) Francia: due;
13) Belgio: due;
14) Germania: due;
15) Lussemburgo: due;
16) ogni altro Stato estero in cui sono costituite associazioni di emigrati marchigiani: due;
c) i rappresentanti dei giovani discendenti di origine marchigiana, in numero di due per l'Argentina e di uno per ogni altro Stato o area indicati alla lettera b);
d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), effettivamente operanti nelle Marche;
e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) due rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
g) due rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale, operanti nelle Marche e riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;
h) un rappresentante dei Comuni nominato dalla delegazione ANCI delle Marche;
i) un rappresentante delle Province nominato dall'UPI delle Marche;
j) un rappresentante delle Università degli studi delle Marche, nominato dalla Conferenza dei Rettori;
k) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominato dall'Unione delle Camere di commercio delle Marche;
l) tre consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale.
2. Nel Consiglio e pertanto nelle designazioni dei membri effettivi e supplenti si dovrà tenere conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne.
3. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.
4. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), è disposta sulla base delle indicazioni pervenute dall'assemblea dei presidenti delle associazioni e federazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 12 con sede all'estero. Nella richiesta di designazione, il Presidente della Giunta regionale indica il nominativo del coordinatore dell'assemblea incaricato di redigere apposito verbale ed elenca le associazioni titolate ad esprimere il presidente-elettore. Qualora in uno degli Stati o aree indicate alla lettera b) risulti una sola associazione o federazione iscritta all'albo, le indicazioni saranno espresse dall'organo statutariamente competente. Per l'Argentina le indicazioni sono effettuate nella misura di tre dei componenti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e di uno per i componenti di cui al comma 1, lettera c), rispettivamente dalle Federazioni FEDEMARCHE e FEMACEL.
5. Le designazioni dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e g ), sono effettuate dal Comitato economico e sociale previsto dall'articolo 13 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
6. Per ognuno dei componenti effettivi è designato un componente supplente.
7. I componenti di cui al comma 1, lettera c), non debbono avere un'età superiore a trentacinque anni al momento della designazione.
8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34.".



1. L'articolo 5 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - Compiti del Consiglio dei marchigiani all'estero.
1. Il Consiglio di cui all'articolo 4 esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale in relazione a tutte le attività inerenti il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. In particolare il Consiglio:
a) esprime i pareri di cui all'articolo 3;
b) esprime pareri e proposte sugli atti regionali che possono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli emigrati e dei loro discendenti, con particolare riguardo all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro;
c) promuove un'adeguata informazione tra gli emigrati sui problemi e sugli aspetti della vita regionale;
d) promuove, in accordo con le organizzazioni economiche e sociali in particolare operanti a favore degli emigrati, iniziative rivolte a favorire il rientro e l'avvio di nuove attività economiche.".



1. L'articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Funzionamento del Consiglio dei marchigiani all'estero.
1. Il Consiglio di cui all'articolo 4 disciplina il suo funzionamento con apposito regolamento.
2. Nella prima seduta, il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e gli altri sei componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7.
3. Il vicepresidente è scelto tra i componenti il Consiglio provenienti dall'estero.
4. Il Consiglio esercita le proprie funzioni attraverso:
a) riunioni plenarie, che si svolgono almeno una volta l'anno per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 3 e comunque in occasione della Conferenza di cui all'articolo 8;
b) Conferenze continentali, da svolgere almeno ogni due anni con le modalità definite nel piano di cui all'articolo 3, comma 4.
5. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori rappresentanti di amministrazioni, enti ed organizzazioni interessati agli argomenti in esame. E' comunque invitato a partecipare alle riunioni il presidente della Consulta associazioni di marchigiani fuori Regione o persona da questi delegata.
6. Le funzioni di segreteria del Consiglio e del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 sono svolte dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di rapporti con le comunità marchigiane all'estero.
7. La partecipazione ai lavori del Consiglio, del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 e delle Conferenze continentali è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.".



1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato esecutivo del Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio medesimo, nonché dagli altri sei membri eletti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 le parole: "della Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio".
3. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 le parole: "con la Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "con il Consiglio".
4. I commi 2 e 5 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 sono abrogati.


1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/1997 è sostituita dalla seguente:
"a) oltre all'organizzazione della Conferenza di cui all'articolo 8, nella realizzazione nei Paesi di emigrazione, anche d'intesa con il Governo e con gli Istituti italiani di cultura all'estero, di conferenze e altre iniziative, a favore della collettività di origine marchigiana e dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la lingua italiana, nonché la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche;".

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/1997 le parole: "della Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio".


1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"3. Sono iscritte all'albo di cui al comma 2 le associazioni estere che:
a) associano almeno cinquanta componenti nati o discendenti di nati o residenti, al momento dell'emigrazione, in un Comune delle Marche;
b) hanno uno Statuto improntato a principi democratici e che prevede la pubblicità delle proprie deliberazioni;
c) svolgono la propria attività effettivamente e continuativamente da almeno un anno;
d) non operano, a meno di una motivata deroga concessa dalla Regione, in un contesto territoriale municipale o sub statale dove è già costituita un'altra associazione iscritta all'albo o dove è presente un'entità locale di federazione già iscritta.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 39/1997 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Le associazioni componenti di una federazione sono iscritte d'ufficio, sulla base di una dichiarazione di appartenenza alla federazione medesima resa, nelle forme di legge, dal presidente.
3 ter. Sono altresì iscritte all'albo le organizzazioni regionali, effettivamente operanti, delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel CGIE. L'iscrizione all'albo di federazioni eventualmente costituite tra queste organizzazioni produce l'automatica cancellazione delle singole aderenti.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 39/1997 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. L'iscrizione all'albo è requisito indispensabile per partecipare alla nomina dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 4, alle Conferenze continentali in cui esso si articola, nonché alla Conferenza regionale di cui all'articolo 8. L'iscrizione non comporta alcun obbligo di sostegno finanziario da parte della Regione. Non possono ricevere finanziamenti diretti le associazioni che siano anche componenti di federazioni.
4 ter. La Regione incoraggia lo sviluppo di federazioni tra le associazioni dei marchigiani e loro discendenti, accordando alle federazioni priorità nel finanziamento delle attività ricomprese nel piano annuale di cui all'articolo 3, comma 4.".



1. La Consulta regionale per l'emigrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare fino alla scadenza della legislatura regionale in corso.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di rapporti con le comunità marchigiane all'estero provvede alla revisione straordinaria dell'albo, verificando in capo agli iscritti la sussistenza delle condizioni indicate all'articolo 12 della l.r. 39/1997, come modificato dall'articolo 7 della presente legge.