Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2004, n. 18 |
Titolo: | Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/82/CE. |
Pubblicazione: | ( B.U. 14 ottobre 2004, n. 109 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | AMBIENTE |
Materia: | Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti |
Note: | La Corte costituzionale, con sentenza 32/2006, si è espressa su questa legge regionale. |
Sommario
TITOLO I
(Disposizioni generali)
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Funzioni regionali)
Art. 3 (Funzioni provinciali)
Art. 4 (Funzioni comunali)
Art. 5 (Piano regionale di intervento)
Art. 6 (Piano di emergenza esterno)
Art. 7 (Sistema informativo regionale)
TITOLO II Procedure
Art. 8 (Commissione tecnica regionale)
Art. 9 (Stabilimenti esistenti soggetti a rapporto di sicurezza)
Art. 10 (Nuovi stabilimenti soggetti a rapporto di sicurezza e modifiche)
Art. 11 (Stabilimenti soggetti ad altri obblighi)
Art. 12 (Raccordo con la Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Art. 13 (Informazioni sulle misure di sicurezza)
Art. 14 (Consultazione della popolazione)
Art. 15 (Misure di controllo)
Art. 16 (Sanzioni amministrative)
TITOLO III Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 (Norma transitoria)
Art. 18 (Norma finale)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Funzioni regionali)
Art. 3 (Funzioni provinciali)
Art. 4 (Funzioni comunali)
Art. 5 (Piano regionale di intervento)
Art. 6 (Piano di emergenza esterno)
Art. 7 (Sistema informativo regionale)
TITOLO II Procedure
Art. 8 (Commissione tecnica regionale)
Art. 9 (Stabilimenti esistenti soggetti a rapporto di sicurezza)
Art. 10 (Nuovi stabilimenti soggetti a rapporto di sicurezza e modifiche)
Art. 11 (Stabilimenti soggetti ad altri obblighi)
Art. 12 (Raccordo con la Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Art. 13 (Informazioni sulle misure di sicurezza)
Art. 14 (Consultazione della popolazione)
Art. 15 (Misure di controllo)
Art. 16 (Sanzioni amministrative)
TITOLO III Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 (Norma transitoria)
Art. 18 (Norma finale)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
(Disposizioni generali)
1. La presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), di seguito denominato "decreto", ed in conformità con i principi ed i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per la persona e per l'ambiente.
1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 9 e 10;
b) l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi;
c) la predisposizione e l'adozione di appositi piani di intervento nelle aree perimetrate ai sensi della lettera b), nonché il coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del decreto, situati nelle aree stesse;
d) l'individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, per i quali le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa delle caratteristiche dei luoghi, della vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi presenti;
e) la definizione del programma regionale di controllo concernente gli stabilimenti interessati di cui all'articolo 15, comma 5;
f) la vigilanza e il controllo sugli enti preposti all'attuazione della presente legge;
g) l'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti;
h) il coordinamento con le disposizioni attuative di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) in materia di protezione civile;
i) l'assistenza tecnica a Province e Comuni per le funzioni previste dalla presente legge.
1. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) l'elaborazione, approvazione ed attuazione dei piani di emergenza esterni, di cui all'articolo 6;
b) la definizione, nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento (PTC), di cui all'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), dei requisiti e criteri inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) e sulla base di quanto eventualmente previsto nei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alle leggi 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) ed alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo);
c) l'adeguamento dei PTC al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, articolo 3, per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
d) l'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche comunali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero lavori pubblici del 9 maggio 2001: il termine per il parere di conformità previsto dall'articolo 25 della l.r. 34/1992 è ridotto nel presente caso a sessanta giorni; decorso tale periodo senza che sia stato emesso alcun provvedimento, il parere è da intendersi favorevole.
2. All'articolo 10, comma 2, della l.r. 34/1992 è aggiunta la seguente lettera:
"f) i requisiti ed i criteri per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali e del decreto del Ministro lavori pubblici del 9 maggio 2001 sui "requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.".
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) l'adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni dei PTC provinciali e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, articolo 4, per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
b) la diffusione delle informazioni sulle attività a rischio di incidente rilevante, secondo quanto disposto dall'articolo 13;
c) le attività di gestione delle emergenze di propria competenza, previste nel piano di emergenza esterno di cui all'articolo 6.
1. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua e perimetra le aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), entro novanta giorni dalla pubblicazione delle linee-guida statali previste dall'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto.
2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del decreto, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, predispongono, anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell'area, secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), del medesimo decreto e lo trasmettono alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati.
3. La Giunta regionale sulla base dello studio di sicurezza integrato e sentiti gli enti locali interessati, approva un piano di intervento sovraordinato avente ad oggetto le misure atte ad eliminare o, qualora non sia possibile, a ridurre i fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla trasmissione dello studio di sicurezza integrato.
4. Il piano regionale di intervento è soggetto a riesame ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, al fine di procedere agli aggiornamenti che si rendano necessari. A tal fine, i gestori degli stabilimenti di cui al comma 2 debbono fornire alla Giunta regionale tutte le informazioni utili per le modifiche del piano.
5. Relativamente all'area di Ancona, Falconara e bassa valle dell'Esino, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 305, il piano di intervento previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto, costituirà parte integrante del piano di risanamento dell'area, da predisporre ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del d.lgs. 112/1998.
1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione delle linee-guida previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto, predispone l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del medesimo decreto per i quali è necessario redigere i piani di emergenza esterni, da approvare secondo i seguenti criteri di priorità:
a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare origine ad emissione di sostanze tossiche in caso di incidenti;
b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio, tenuto conto della presenza di elementi di vulnerabilità, con particolare riguardo ad insediamenti o aree contraddistinte da elevata concentrazione di persone e alle infrastrutture che possano incidere sull'efficacia dei piani di emergenza esterni e di protezione civile;
c) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza esterno è elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, del decreto e con gli scopi di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.
3. L'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione dei piani di cui al comma 1 è effettuata dalla Provincia sentiti la Regione, l'ARPAM, l'ufficio territoriale del governo, il comando dei vigili del fuoco competente per territorio, il Comune interessato e gli enti che concorrono nella gestione delle emergenze, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 2, del decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica relativa al rapporto di sicurezza e dello studio di sicurezza integrato dell'area, ove disponibili. A tal fine, i gestori trasmettono alla Provincia le informazioni di cui sopra entro sessanta giorni dalla definizione dell'elenco di cui al comma 1 e la Commissione, prevista all'articolo 8, invia alla Provincia le conclusioni dell'istruttoria tecnica.
4. La Provincia può acquisire il parere degli enti indicati al comma 3 tramite una conferenza dei servizi, la quale si esprime nel termine di centoventi giorni dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori ai sensi del medesimo comma, fatte salve le eventuali sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono superare i sessanta giorni. La Provincia entro trenta giorni dall'acquisizione del parere degli enti o dalla data di svolgimento della conferenza dei servizi, approva il piano.
5. Al fine di garantire l'efficacia del piano, l'ARPAM predispone procedure di intervento finalizzate allo svolgimento dell'azione di supporto laboratoristica per il monitoraggio dell'evoluzione dello scenario in caso di incidenti e degli effetti da questo provocati sull'ambiente circostante gli stabilimenti.
6. Il piano di emergenza esterno è riesaminato ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti.
7. Della approvazione e delle modifiche del piano è data comunicazione anche al Ministero dell'ambiente e al dipartimento nazionale della protezione civile. I piani già approvati dagli uffici territoriali del governo (ex prefetture) prima della data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore fino allo scadere del termine dei tre anni previsto per il loro riesame.
1. Il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all'articolo 20 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), è integrato dall'ARPAM con i dati e le informazioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e sugli elementi territoriali significativi ai fini del controllo e della prevenzione dei rischi.
Procedure
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita la Commissione tecnica regionale sui rischi di incidente rilevante, di seguito denominata "Commissione", costituita da:
a) ispettore regionale dei vigili del fuoco per le Marche;
b) tre funzionari tecnici del CNVVF in servizio nella Regione Marche, di cui almeno due con funzione di comandante, designati dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco;
c) tre esperti designati dalla Regione, di cui due appartenenti al dipartimento territorio e ambiente e uno appartenente alla struttura competente in materia di protezione civile;
d) direttore tecnico-scientifico dell'ARPAM;
e) tre esperti dell'ARPAM, designati dal direttore generale dell'ARPAM;
f) un esperto designato dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) del dipartimento regionale di Ancona.
2. La Commissione è integrata da:
a) un esperto designato dal dipartimento di prevenzione della Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
b) un esperto designato dalla Provincia territorialmente competente;
c) un esperto designato dal Comune territorialmente competente.
3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.
4. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne fissa la durata e nomina il Presidente.
5. La Commissione ha sede presso la direzione generale dell'ARPAM, che ne cura l'attività di segreteria.
6. La Commissione può invitare alle proprie sedute esperti nelle discipline della sicurezza e della prevenzione in campo industriale.
7. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica con le modalità previste dall'articolo 21, comma 5, del decreto.
8. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione disciplina con regolamento approvato dalla maggioranza dei suoi componenti, le procedure di funzionamento, la composizione dei gruppi di lavoro istruttori e le modalità dei sopralluoghi istruttori.
9. Gli oneri relativi all'istruttoria tecnica effettuata dalla Commissione sono a carico dei gestori degli stabilimenti. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto, si applica il tariffario dell'ARPAM, approvato ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 60/1997.
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto invia il rapporto di sicurezza e relativi riesami di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 8 del medesimo decreto entro i termini previsti dalla Regione, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco, alla direzione generale dell'ARPAM ed alla Commissione, la quale provvede all'istruttoria tecnica ai sensi dell'articolo 21 del decreto formulando le proprie conclusioni con una relazione tecnica, che invia alla Regione.
2. I rapporti di sicurezza già inviati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto al Comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi), all'entrata in vigore della presente legge sono trasmessi dal suddetto Comitato, insieme ai relativi atti istruttori, alla Commissione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica della Commissione, la Regione sulla base della stessa, emana il provvedimento conclusivo contenente le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione.
4. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti siano insufficienti, la Regione dispone le prescrizioni integrative, la limitazione o il divieto dell'esercizio dell'attività.
5. Per lo svolgimento delle istruttorie e della valutazione del "rapporto integrato di sicurezza portuale" di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 2001, n. 293 (Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del d.p.r. 577/1982 è integrato da un rappresentante dell'Autorità competente, così come individuata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del suddetto decreto.
6. Nei porti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), il Comitato di cui al comma 5 viene integrato da un rappresentante dell'autorità marittima ed uno dell'ufficio territoriale del governo.
7. L'ARPAM fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'esame della documentazione richiesta dall'autorità competente di cui al punto 7 dell'allegato al decreto dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, in relazione a quanto disposto al comma 1 ed ai successivi articolo 10, comma 5 e articolo 11, comma 3.
1. Per la realizzazione di nuovi stabilimenti destinati a contenere le sostanze pericolose di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto e per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, il soggetto interessato trasmette alla Regione, alla direzione generale dell'ARPAM ed alla Commissione il rapporto preliminare di sicurezza.
2. La Commissione provvede all'istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni in merito, in ordine al rilascio del nulla-osta di fattibilità eventualmente condizionato, mediante una relazione tecnica che trasmette alla Regione.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato, ovvero qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il divieto di costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla-osta di fattibilità. Il rilascio della concessione avviene anche nell'ambito dello sportello unico per le attività produttive mediante conferenza dei servizi, di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 concernente il regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi.
4. Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nulla-osta di fattibilità viene trasmesso all'autorità competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali) e del decreto legislativo 112/1998; esso in ogni caso sostituisce il parere del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4, comma 4, del d.p.r. 420/1994.
5. Il gestore, a seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità, trasmette alla Regione, alla direzione generale dell'ARPAM ed alla Commissione il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto esecutivo, con i contenuti di cui all'articolo 8 del decreto, sul quale la Commissione redige una relazione contenente le valutazioni tecniche finali, che tengono conto anche degli eventuali sopralluoghi ed ispezioni necessari.
6. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione da parte della Commissione, emana il provvedimento conclusivo contenente le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione e lo trasmette anche all'autorità competente ai sensi del comma 4, oltre a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del decreto.
7. Qualora le misure previste dal gestore per la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio dell'attività. Analogamente provvede qualora il soggetto interessato, previa diffida ad ottemperare entro un determinato termine, non fornisca le informazioni richiestegli o non esegua i lavori prescritti.
8. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 6 sono trasmessi al responsabile della struttura regionale competente, oltreché al comando provinciale dei vigili del fuoco interessato nell'ambito della procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del d.p.r. 577/1982.
1. I gestori tenuti alla presentazione della sola notifica di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ed all'invio delle informazioni di cui all'allegato V del medesimo decreto, trasmettono tale documentazione al Ministero dell'ambiente, alla Regione, alla Commissione, alla direzione generale dell'ARPAM, al comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, alla Provincia ed al Comune interessato.
2. I gestori tenuti alla presentazione della relazione e della scheda di informazione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto, trasmettono tale documentazione alla Regione, alla direzione generale dell'ARPAM ed al comando provinciale dei vigili del fuoco, alla Provincia, al Comune, territorialmente competenti.
3. L'ARPAM effettua l'esame della documentazione di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'eventuale sussistenza di pericoli di incidenti rilevanti ed informa la Regione per l'adozione di eventuali provvedimenti.
1. I progetti di nuovi stabilimenti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia, dopo il conseguimento del nulla-osta di fattibilità previsto dall'articolo 10, comma 3. A tal fine il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 richiede l'avvio della procedura di VIA alla competente struttura regionale.
2. Il gestore degli stabilimenti esistenti deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di VIA le modifiche degli impianti, dei depositi, dei processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto. La struttura regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia circa l'assoggettabilità alla procedura di VIA.
3. Dopo l'espletamento della procedura prevista dal presente articolo, riprende il procedimento di cui all'articolo 10.
4. Relativamente alle procedure per gli stabilimenti soggetti anche all'attuazione della direttiva 96/61/CE, l'autorità competente è quella individuata con delibera della Giunta regionale n. 1073/2002.
1. Il Comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità più adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto e relative all'allegato V allo stesso.
2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 1 devono essere chiare e semplici, affinché siano comprese da tutti i cittadini interessati e devono avere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all'allegato V al decreto.
3. Il Comune è tenuto a fornire le informazioni previste dal presente articolo alle persone che potrebbero essere coinvolte in un incidente rilevante in uno degli stabilimenti di cui agli articoli 9 e 10. Tali informazioni devono anche essere permanentemente tenute a disposizione del pubblico.
4. La diffusione delle informazioni inerenti il rapporto di sicurezza, presso la popolazione interessata, avviene tramite i Comuni con le modalità previste dall'articolo 22 del decreto.
5. Il Comune è altresì tenuto alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterni di cui all'articolo 6, nonché delle misure eventualmente adottate con il piano regionale di intervento di cui all'articolo 5.
1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche, di cui all'articolo 10, la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 12 dello stesso.
2. Deve essere altresì acquisito il parere della popolazione interessata qualora si intenda procedere alla creazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, analogamente a quanto disposto dal comma 1.
3. Qualora l'amministrazione procedente ravvisi, in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti, ovvero all'urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre conflitti, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto.
4. Nell'ambito dell'espressione del parere previsto ai commi 1, 2 e 3, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti in associazioni costituite, debbono pervenire in forma scritta.
5. Per l'approvazione del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 6, deve essere altresì consultata preventivamente la popolazione interessata, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto.
1. L'ARPAM effettua le verifiche ispettive di cui all'articolo 25 del decreto in collaborazione con l'ispettorato regionale dei vigili del fuoco, nonché altri enti la cui competenza sia ritenuta necessaria ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto ed all'articolo 5 della l.r. 60/1997. Gli oneri relativi sono posti a carico dei gestori; fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto, si applica il tariffario dell'ARPAM, approvato ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 60/1997. Le entrate derivanti dall'applicazione delle misure di controllo vengono incamerate dalla Regione e da questa utilizzate per le finalità di cui al presente comma.
2. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto.
3. La Regione si avvale dell'ARPAM, in collaborazione con l'ispettorato regionale dei vigili del fuoco, per il controllo sulle determinazioni relative al rapporto di sicurezza, di cui agli articoli 9 e 10.
4. Il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese quelle supplementari, che servano per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente, anche ai fini della predisposizione del piano di intervento regionale di cui all'articolo 5.
5. Fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti, la Regione può disporre, in ogni tempo, i controlli e le ispezioni necessarie, relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, anche secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto.
6. La Regione definisce il programma regionale di controllo concernente gli stabilimenti di cui alla presente legge, sentite le Province, contestualmente alla pubblicazione annuale del relativo elenco.
7. Per l'istituzione di una struttura presso l'ARPAM che curi gli adempimenti attribuiti dalla presente legge vengono utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 19, anche con le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 60/1997.
1. La violazione dell'obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato, previsto dall'articolo 5, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 a euro 61.974,83. La sanzione è ridotta ad un quinto se la trasmissione dello studio di sicurezza integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 5, comma 2.
2. La mancata comunicazione da parte del gestore alla Regione ed agli enti locali interessati, delle informazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 3, lettera a), all'articolo 11, comma 4, ed all'articolo 12, comma 2, del decreto, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.493,71 a euro 192.962,24.
3. La Regione, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto, invita il gestore all'adempimento entro un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi, disponendo contestualmente la sospensione dell'attività che sia stata eventualmente intrapresa. Qualora il gestore non ottemperi all'invito ricevuto, la Regione ordina la chiusura dello stabilimento o di un singolo impianto o di parte di esso.
4. In caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel rapporto di cui all'articolo 8 del decreto, ovvero delle prescrizioni integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, la Regione diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In caso di mancata ottemperanza, ordina la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterato inadempimento, la Regione ordina la chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono irrogate dalla Regione che ne incamera i proventi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, terzo capoverso.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dal suo articolo 7.
1. Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con la presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 334/1999.
2. Gli articoli 41 (Funzioni della Regione) e 42 (Funzioni delle Province) della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, concernente il riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali, sono abrogati.
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998, agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dal 2004, si provvede con le risorse finanziarie conseguenti alla stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni ed integrazioni al bilancio in corso ed al Programma operativo annuale (POA).