Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 maggio 1975, n. 39
Titolo:Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, concernente prime disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 maggio 1975, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali
Note:Abrogata dall'art. 12, l.r. 13 marzo 1985, n. 7.

Sommario




Art. 1

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 22.2.1973, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Nella nozione di abbattimento vietato, di cui ai commi precedenti, rientra, oltre a ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative proprie della pianta. E' invece consentita la potatura secondo norme tecniche appropriate per ciascuna specie e contenute nella autorizzazione concessa dall'ispettorato dipartimentale delle foreste, previa richiesta dell'interessato. Sono consentiti inoltre la potatura e, nei casi di inderogabile necessità , l'abbattimento di piante ai sensi del T.U. 17.12.1933, n. 1775, art. 12 e seguenti, sulle acque e impianti elettrici e del D.P.R. 21.6.1968, n. 1062, art. 2.1.06 h;, che fissa le distanze delle linee elettriche dai rami degli alberi, previa autorizzazione del competente ispettorato ripartimentale delle foreste.


Art. 2

Il primo e il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 22.2.1973, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione, fatta eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 3, è concessa soltanto nei casi:
a) di inderogabili esigenze attinenti a opere di pubblica utilità ;
b) in cui l'abbattimento sia indispensabile per l'edificazione di costruzioni edilizie;
c) in cui si devono realizzare opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria;
d) di sfoltimento mediante abbattimento di alberi posti in filari o in gruppi quando sia reso necessario e opportuno per consentire alle singole piante e al complesso un più equilibrato sviluppo vegetativo;
e) di abbattimento di piante, il cui diametro a metri 1,30 da terra non superi i centimetri 15, quando per la loro conformazione o per la posizione sul terreno non diano garanzia di raggiungere la conformazione d'alto fusto;
f) in cui, nel complesso delle particelle catastali costituenti un fondo rustico, vi sia una consistenza di piante d'alto fusto delle specie di cui all'art. 1 da consentire una utilizzazione turnaria;
g) di progetti di opere pubbliche approvati dagli organi competenti in data precedente alla promulgazione della presente legge."
"Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche, per le costruzioni edilizie e per opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria devono essere indicate le piante che si intendono abbattere. Gli organi chiamati alla approvazione dei progetti, di cui al comma precedente, debbono verificare e comprovare l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante. Per le ipotesi sub d) e f) l'autorizzazione è subordinata rispettivamente alla presentazione della domanda di sfoltimento e di utilizzazione turnaria. Il piano di sfoltimento o di utilizzazione turnaria è predisposto dall'ispettorato ripartimentale delle foreste e approvato dal sindaco su deliberazione della giunta comunale. Le piante da abbattere debbono essere marcate con martello forestale".


Art. 3

All'art. 2 della legge regionale 22.2.1973, n. 6, è aggiunto il seguente comma secondo bis.
"L'autorizzazione all'abbattimento, fatta eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 3, è consentita, oltre ai casi previsti dai precedenti commi, quando le piante indicate dall'art. 1 si trovino a distanza inferiore a quella legale".


Art. 4

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 22.2.1973, n. 6, è sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione all'abbattimento è concessa altresì quando gli alberi siano stati irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitori, atmosferici, da malattie o da parassiti. Se minacciano rovina e rappresentano pericolo, il sindaco può ordinarne l'abbattimento".


Art. 5

Dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 22.2.1973, n. 6, è aggiunto il seguente comma secondo bis:
"Entro 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di cui all'art. 8 della presente legge, è ammesso ricorso alla giunta regionale".


Art. 6

Alla legge regionale 22.2.1973, n. 6, è aggiunto il seguente art. 6 bis:
"La posa a dimora di nuove piante comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.
L'inadempienza a tale obbligo comporta le sanzioni amministrative previste dal secondo comma del precedente art. 6, oltre al divieto di consentire altri tagli di o di utilizzazione turnaria".


Art. 7

L'art. 10 della legge regionale 22.2.1973, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Ai fini di un'esatta individuazione delle piante di alto fusto di cui al precedente art. 3, il corpo forestale operante nella regione ne effettua il censimento con le modalità stabilite dalla giunta regionale, avvalendosi della collaborazione delle commissioni comunali.
I relativi registri sono tenuti dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dai comuni interessati.
A tale scopo è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di L. 20.000.000.
Le somme occorrenti per far fronte agli oneri di cui al comma precedente sono stanziate, per l'anno 1975, a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo I - Spese correnti - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione "Spese per il censimento delle piante di alto fusto di cui all'art. 3 della legge regionale 22.2.1973, n. 6" e con la dotazione di L. 20.000.000.
Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione - per L. 20.000.000 - del capitolo 1010304 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 "Compensi per lavoro straordinario al personale".
La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa, per l'anno 1975, il capitolo di cui al comma quarto del presente articolo, mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni con la denominazione e la dotazione sopraindicate.
Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1975 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
I risultati del censimento e i successivi aggiornamenti saranno comunicati al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ai sensi del comma quinto dell'art. 8 del D.P.R. 15.1.1972, n. 11."