Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2004, n. 25
Titolo:Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 concernente: "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato".
Pubblicazione:(B.u.r. 16 dicembre 2004, n. 132)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) è sostituita dalla seguente:
"b) la sostituzione, il miglioramento qualitativo e l'ammodernamento tecnico di impianti di risalita e la costruzione di nuovi tracciati limitati esclusivamente ai collegamenti di comprensorio tra impianti esistenti;".

2. L'articolo 27 della l.r. 22/2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Contributi e agevolazioni finanziarie)
1. Possono ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 28 gli esercenti o i proprietari, pubblici e privati, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato destinati al pubblico esercizio e degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone la cui tipologia è elencata all'articolo 4.
2. I contributi di cui alla presente legge da assegnare ad operatori pubblici o privati il cui volume d'affari medio negli ultimi cinque anni sia inferiore a quello stabilito dalla C.E. per le piccole e medie imprese e la cui attività sia esercitata nelle località montane della Regione, non sono considerati aiuti di Stato, in quanto gli impianti sono collocati in località poco attrezzate turisticamente e con bacino di utenza puramente locale.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito, finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1.
4. La Regione può promuovere la costituzione di un apposito fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati.
5. La Regione può altresì garantire con propria fidejussione, l'ammontare dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.
6. Con riferimento alle rilevazioni di presenze turistiche in termini di attrezzature e di utenza, la Giunta regionale definisce la misura del contributo, gli indicatori per l'accesso al contributo medesimo, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e la Commissione consiliare competente.".

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 22/2001 è sostituita dalla seguente:
"a) costruzione e rifacimento di impianti di risalita;".