Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2005, n. 1
Titolo:Disposizioni in materia di funzioni relative al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei rifiuti
Pubblicazione:( B.U. 03 febbraio 2005, n. 13 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti
Note:Abrogata dall'art. 21, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.

Sommario




Art. 1

1. Le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti S.p.A. di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), sono svolte dalla Regione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti S.p.A. alla data del 31 dicembre 2003 è inquadrato nel ruolo del personale regionale, previo superamento di una prova di idoneità per titoli ed esami.
3. La procedura di cui al comma 2 è definita dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa regionale in materia di accesso dall'esterno ed in base all'equiparazione tra la qualifica posseduta dal personale nella società di provenienza e le qualifiche regionali indicate nella tabella allegata alla presente legge.
4. Sono abrogati:
a) la legge regionale 22 dicembre 1997, n. 73 (Potenziamento dell'Agenzia regionale per le materie prime secondarie);
b) l'articolo 11 della l.r. 28/1999.


Art. 2

1. Per le spese previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 25.000; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.07.01 del bilancio di previsione per l'anno 2005 e successivi.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2005 nell'UPB 2.07.01 a carico del capitolo relativo agli stipendi e retribuzioni del personale regionale, istituito dalla Giunta regionale, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale.

Allegati

Tabella (articolo 1, comma 3)


























ARTICOLO 1
CCNL

Regioni - Enti locali

   
Imprese esercenti servizi di

igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque

 

 

 

6° LIVELLO A

CATEGORIA C

POSIZIONE ECONOMICA C/1