Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 12 |
Titolo: | Modifiche alle leggi regionali in materia sanitaria 17 luglio 1996, n. 26, 19 novembre 1996, n. 47 e 16 marzo 2000, n. 20 |
Pubblicazione: | ( B.U. 10 marzo 2005, n. 25 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 26/1996)
Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 47/1996)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 20/2000)
Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 47/1996)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 20/2000)
1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire alla Regione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 26/1996 è aggiunto il seguente:
"3 bis. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dall'1 al 31 agosto.".
1. L'articolo 19 della l.r. 19 novembre 1996, n. 47 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle aziende sanitarie) è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio o entro il termine eventualmente fissato dalla Giunta regionale quando lo richiedano particolari esigenze e comunque non oltre il 30 giugno. Il bilancio, corredato della relazione del collegio sindacale e della relazione di cui all'articolo 17, è trasmesso entro quindici giorni dall'adozione, a pena di decadenza, alla Giunta regionale ed alla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria.
2. Entro novanta giorni dall'approvazione, il bilancio di esercizio viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dello stesso, corredata della relazione del direttore generale, è affissa all'albo pretorio dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.".
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è sostituito dai seguenti: "I termini previsti per l'adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal 31 dicembre 2005. I soggetti di cui al comma 4 possono effettuare in qualsiasi momento verifiche ed eventuali controlli ispettivi.".
2. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 20/2000 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le strutture pubbliche non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 9, comma 2, per quanto concerne l'ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento della struttura.".