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Atto:LEGGE REGIONALE 13 luglio 2005, n. 17
Titolo:Proroga organi degli enti dipendenti dalla Regione.
Pubblicazione:( B.U. 21 luglio 2005, n. 66 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Sommario





1. Sono prorogati al 31 ottobre 2005 gli organi dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a) Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);
b) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
c) Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche ASSAM. Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche ESAM. Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare CEPA);
d) Azienda di promozione turistica regionale (APTR), di cui alla l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche);
e) Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL), di cui alla l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro);
f) Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla l.r. 7 giugno 1999, n. 18 (Riordino dei consigli di amministrazione degli IACP e del consorzio regionale).

2. Le candidature sono presentate con le modalità di cui all'articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione), fino a trenta giorni prima del termine indicato al comma 1.
3. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.