Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2003, n. 6
Titolo:Articoli 7 e 8 della legge regionale 28/01/1977, n.10: Approvazione schema convenzione tipo per interventi di edilizia residenziale convenzionata in aree esterne ai piani di zona e alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Pubblicazione:(B.U. 23 gennaio 2003, n. 7)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogato dall'art. 2, r.r. 4 ottobre 2004, n. 6.

Sommario




Art. 1

1. I Comuni stipulano le convenzioni relative agli interventi di edilizia abitativa ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28.1.1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) sulla base della convenzione-tipo di cui all'allegato A.
2. In caso di fabbricati a destinazione mista sono assoggettabili al regime di convenzione solo le unità immobiliari ad uso residenziale e loro pertinenze.

Art. 2

1. Il regolamento regionale 13 aprile 1983, n. 14/R (Regolamento concernente la convenzione-tipo relativa agli interventi di edilizia residenziale convenzionata) è abrogato.

Allegati

Allegato A


CONVENZIONE-TIPO PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA IN AREE ESTERNE AI PIANI DI ZONA E ALLE AREE DELIMITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

L'anno . . . . . . . . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . , avanti a me . . . . . . . . . . . . . sono presenti i Signori:
- . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . , che interviene al presente atto in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . , in prosieguo indicato con il termine di "Comune";
- . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il. . . . . . . , che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'impresa / cooperativa/l'I.A.C.P. . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . , in prosieguo indicato con il termine di "operatore".
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e capacità a contrarre io Ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità, PREMETTONO:
a) per gli interventi di che trattasi è stata rilasciata la concessione edilizia n. . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . / per l'intervento di che trattasi è stata resa dichiarazione di inizio attività in data . . . . . . . . . . . . . . . (1);
b) per effetto della presente convenzione il contributo per il rilascio della concessione edilizia è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto)

1. L'operatore si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a realizzare l'intervento di nuova costruzione/recupero (1) meglio risultante dai documenti elencati al successivo comma 2 e comunque avente le caratteristiche di seguito sintetizzate:
L'intervento è ubicato in Via/Piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(NEL CASO DI NUOVA COSTRUZIONE): l'intervento concerne la costruzione di n. . . . . . . . edifici su un'area della superficie di mq . . . . . . . . . . . . , comprendenti n. . . . . . . . . . . . . alloggi;
(NEL CASO DI RECUPERO): l'intervento prevede il recupero di un volume edificato vuoto per pieno pari a mc . . . . e la realizzazione di n. . . . . . . . . alloggi (2).
2. Alla presente convenzione vengono allegati i seguenti documenti:
a) planimetria catastale dell'area oggetto dell'intervento;
b) copia conforme del progetto autorizzato/attivato con D.I.A. (1);
c) descrizione dettagliata delle caratteristiche e degli elementi costruttivi principali, degli impianti tecnici e dei materiali impiegati, con riferimento al tipo, al modello e alla ditta produttrice - o prodotto equivalente - per le finiture e gli impianti;
d) (NEL CASO DI RECUPERO PRIMARIO/SECONDARIO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA): computo metrico estimativo dei lavori.
3. L'edificio/l'area (1) interessato/a dall'intervento è distinto/a al N.C.E.U. / Nuovo Catasto Terreni (1) del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al foglio n. . . . . . . . . . . , mappale/particella n. . . . . . . . . . . . , sub . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Il terreno su cui insiste l'intervento/l'edificio oggetto dell'intervento (1) è pervenuto all'operatore in virtù di . . . . . . .
5. L' operatore garantisce la libertà di detto terreno/edificio (1) da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché da diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitarne la proprietà, salvo iscrizioni ipotecarie a garanzia di mutui contratti per ottenere i finanziamenti necessari a provvedere alla costruzione/recupero (1) degli immobili oggetto della presente convenzione o anche a garanzia dei mutui contratti da tutti i successivi acquirenti/assegnatari per ottenere finanziamenti necessari al loro acquisto.

Articolo 2
(Caratteristiche tipologiche e costruttive dell'intervento)

(In caso di nuova costruzione)
1. Gli alloggi di cui alla presente convenzione hanno una superficie utile abitabile non superiore a mq. 120.
(In caso di recupero del patrimonio edilizio esistente)
1. Gli alloggi realizzati in edifici esistenti, mediante interventi di completa demolizione e ricostruzione o di sventramento e ricostruzione degli interni, hanno una superficie utile abitabile non superiore a mq. 120.

Articolo 3
(Opere di urbanizzazione. Pagamento del contributo per il rilascio della concessione edilizia. Garanzie)

(Precisare se sono già state eseguite le opere di urbanizzazione, le modalità di pagamento del relativo contributo, l'eventuale esecuzione di opere a scomputo con indicazione delle relative garanzie e modalità di svincolo)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Articolo 4
(Sistemazioni interne e allacciamenti)

1. (eventuale) Sono a carico dell'operatore le opere di sistemazione interna al lotto quali il verde, i percorsi pedonali, la viabilità interna di servizio, gli impianti di illuminazione e di irrigazione, la realizzazione della rete di allacciamento degli impianti alla rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica e del gas ubicati all'interno del comparto, così come meglio risultano specificate nel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. L'operatore assume a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto ecc.
3. I lavori di esecuzione delle suddette opere dovranno concludersi entro il termine di . . . . . . . . . . . . . . . . e comunque non oltre l'ultimazione dei lavori di costruzione/recupero dell'edificio, salvo proroghe da concedersi da parte del Comune in caso di documentate cause di forza maggiore.

Articolo 5
(Termini per la realizzazione dell'intervento)

1. I lavori dovranno essere iniziati entro . . . . . . . . . . . . . . mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia o del deposito presso il comune della denuncia di inizio attività.
2. I lavori dovranno essere ultimati entro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesi dal loro inizio.
3. I termini di inizio e fine lavori possono essere prorogati dal Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 10/1977.
4. I lavori si intendono completati al momento della dichiarazione di ultimazione da parte del Direttore dei lavori.

Articolo 6
(Determinazione del prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi - PMCA)

Per interventi di nuova costruzione
1. Il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi (comprese le pertinenze) di cui alla presente convenzione risulta pari a Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed è costituito dalle seguenti voci:
a) Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quale costo dell'area edificatoria, pari al . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) per cento del costo di costruzione di cui al successivo punto b) / pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti, nel quinquennio anteriore alla data di stipula della presente convenzione (cfr. atto . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . ) (1);
b) Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quale costo di costruzione degli alloggi come di seguito determinato:
- prodotto tra il valore della superficie complessiva (4) e il costo unitario massimo di realizzazione tecnica di cui al provvedimento regionale che determina i limiti massimi di costo per l'edilizia agevolata (5), incrementato del 15 per cento;
- incremento/riduzione (1) del . . . . . . . . . . . . . . . (6) in relazione a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (particolari condizioni del mercato edilizio locale, ubicazione, qualità e tipologia dell'intervento, altro da specificare);
- incremento del . . . . . . . . . . . . (6) per documentati interventi di edilizia ecosostenibile, da attribuire esclusivamente in relazione ai criteri che verranno determinati dalla Regione con apposito provvedimento;
c) Euro . . . . . . . . . quale costo delle opere di urbanizzazione determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 10/1977;
d) Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . per spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudi, verifiche, prospezioni geognostiche, oneri fideiussori, spese commerciali, spese di allaccio ai pubblici servizi, abitabilità, il regolamento condominale e la divisione millesimale, l'accatastamento e quant'altro necessario per l'agibilità e l'eventuale trasferibilità delle unità immobiliari) determinate nella misura pari al . . . . . . . . . . . . . (7) del costo di costruzione di cui alla precedente lettera b).
e) Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per oneri finanziari, determinati nella misura del . . . . . . . . . . . . . per cento (8) del costo di costruzione di cui alla precedente lettera b)
Per interventi di recupero
1. Il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi di cui alla presente convenzione risulta pari a Euro . . . . . . . ed è costituito dalle seguenti voci:
a) Euro . . . . . . . . . . . . . . . . quale valore iniziale dell'immobile, pari al valore definito in occasione del trasferimento di proprietà avvenuto, nel quinquennio anteriore alla data di stipula della presente convenzione, con atto . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . o, in mancanza, stimato dal Comune;
b) Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . quale costo dell'intervento di recupero, come risultante dal computo metrico estimativo allegato, che comunque non può superare l'importo come di seguito determinato:
- Prodotto tra il valore della superficie complessiva (4) e il costo massimo di realizzazione tecnica del recupero primario / secondario / manutenzione straordinaria vigente per l'edilizia agevolata (5);
- Incremento/riduzione (1) nella misura del . . . . . . . . . . . . . . . . (6) in relazione a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (particolari condizioni del mercato edilizio locale, ubicazione, qualità e tipologia dell'intervento, altro da specificare);
- Incremento del . . . . . . . . . . . . . . . . (6) per documentati interventi di edilizia ecosostenibile, da attribuire esclusivamente in relazione ai criteri determinati dalla Regione con apposito provvedimento;
c) Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudi, verifiche, prospezioni geognostiche, oneri fideiussori, spese commerciali, spese di allaccio ai pubblici servizi, abitabilità, il regolamento condominale e la divisione millesimale, l'accatastamento e quant'altro necessario per l'agibilità e l'eventuale trasferibilità delle unità immobiliari) determinate nella misura pari al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) del costo dell'intervento di recupero di cui alla precedente lettera b);
d) Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per oneri finanziari, determinati nella misura del . . . . . . . . . . . . . per cento (8) del costo dell'intervento di recupero di cui alla precedente lettera b)
In caso di presenza anche di unità immobiliari non convenzionate, i valori di cui al presente articolo vanno calcolati con riferimento alla quota/parte attinente alle unità immobiliari da convenzionare.

Art. 7
(Prezzo iniziale di cessione degli alloggi)

1. Il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi convenzionati (PMCA), determinato ai sensi del precedente articolo 6 in Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al netto dell'I.V.A. e di ogni altro onere fiscale, è riferito alla superficie complessiva degli alloggi stessi (Sc) di mq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4).
2. Il prezzo unitario di cessione degli alloggi (PUCA) di cui alla presente convenzione, determinato con la formula: PUCA = (PMCA)/(SC), è pari a Euro . . . . . . . . . . . . al mq di superficie complessiva.
3. Detto prezzo può essere considerato "medio" e riferito al piano medio dell'edificio. Il prezzo unitario di cessione di ciascun alloggio potrà pertanto variare in misura non superiore o inferiore al 10% del prezzo medio sopra indicato, in funzione dei coefficienti di caratura, fermo restando il prezzo complessivo di cui al primo comma.
4. Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (PICA) risultante dal prodotto del prezzo unitario per la superficie complessiva del singolo alloggio comprende ogni onere, seppur imprevisto, che dovesse insorgere anche successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di trasferimento della proprietà.

Articolo 8
(Revisione e rivalutazione del prezzo di cessione)

1. Il prezzo iniziale di cessione delle singole unità immobiliari (PICA) non subirà incrementi revisionali durante il corso dei lavori.
2. Il PICA è rivalutato in relazione alla variazione dell'indice ufficiale ISTAT di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi tra il mese di ultimazione dei lavori e quello di cessione, applicando l'ultimo indice pubblicato al momento della stipula dell'atto di cessione stesso. Per la prima cessione detta rivalutazione non si applica nel caso in cui l'incremento del prezzo di vendita risulti essere inferiore al 5%.
3. La rivalutazione del PICA viene calcolata con la seguente formula:
(PICA) agg = (PICA) x (1+Var) dove:
Var = differenza tra l'indice ISTAT finale riferito al momento della cessione e l'indice ISTAT riferito al mese di ultimazione dei lavori.
4. Il prezzo di cessione/assegnazione pari al P.I.C.A. aggiornato è ridotto, a partire dal sesto anno dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, nella misura dell'1 per cento annuo per i primi 15 anni e dello 0,5 per cento per i successivi anni.
5. Il prezzo massimo di cessione/assegnazione è incrementato del valore, documentato, conseguente a eventuali interventi di cui all'art. 31, lettere b, c, d, della legge n. 457/1978 e successive modificazioni e integrazioni, avendo riguardo allo stato di efficienza e conservazione delle opere realizzate .

Art. 9
(Calcolo canone di locazione/corrispettivo di godimento -. Revisione)

1. Il canone annuo iniziale di locazione o di godimento di ciascun alloggio e delle relative pertinenze non può essere superiore al 4,5 per cento del prezzo di cessione.
2. Il canone annuo di locazione può essere revisionato ogni biennio. La revisione si effettua applicando la percentuale utilizzata per il calcolo del canone iniziale di locazione al prezzo di cessione così come revisionato con i criteri di cui al precedente articolo 8.
3. Il canone determinato ai sensi dei precedenti commi non è comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico del locatario.

Articolo 10
(Verifiche. Vincoli e sanzioni)

1. Il Comune può verificare in qualsiasi momento il rispetto dei termini, modalità e condizioni previste dalla presente convenzione.
2. La presente convenzione è risolta di diritto:
- a seguito di annullamento o decadenza della concessione edilizia;
- per violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, salvo verifica da parte del Comune della possibilità di regolarizzazione.
3. In caso di risoluzione della convenzione per causa attinente all'operatore ovvero nell'ipotesi di annullamento della concessione edilizia il contributo di cui all'articolo 3 della legge 10/1977 - se dovuto - è maggiorato del 20 per cento della quota di cui all'articolo 6 della medesima legge 10/1977, oltre gli interessi maturati sulla base del tasso legale.
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione, così come determinati e determinabili ai sensi della presente convenzione, è nulla per la parte eccedente.

Articolo 11
(Durata della convenzione. Recesso)

1. La presente convenzione vincola l'operatore e i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa derivanti per la durata di venti anni dalla data di stipulazione.
2. L'operatore può recedere dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori e previo versamento del contributo di cui all'articolo 6 della legge 10/1977.
3. La comunicazione di recesso viene inoltrata al Comune il quale, verificato che i lavori non sono iniziati, emette l'ordinativo di incasso per l'importo di cui al comma precedente. A versamento effettuato il Comune provvede alla trascrizione della comunicazione di recesso con le modalità di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12
(Trascrizione)

1. La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dell'operatore. Le spese di trascrizione devono essere da quest'ultimo versate contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.
2. Gli atti di cessione/assegnazione in proprietà degli alloggi dovranno contenere una dichiarazione espressa, da riportare nella nota di trascrizione, di accettazione delle clausole di cui alla presente convenzione.