Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 41
Titolo:Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell'approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci.
Pubblicazione:( B.U. 27 maggio 1975, n. 29 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Sommario





La presente legge in armonia con l'art. 6, comma 8, dello Statuto e degli artt. 11 e 12 della legge 11.6.1971, n. 426, intende consentire lo sviluppo di organizzazioni a base associativa sia tra le imprese commerciali del settore distributivo sia tra le cooperative di consumo, attraverso una concentrazione dei punti di vendita e un aumento delle dimensioni medie degli esercizi.
La legge inoltre intende favorire lo sviluppo dell'associazionismo economico anche nella fase dell'approvvigionamento delle merci.
Per quanto attiene alla fase dell'approvvigionamento delle merci la presente legge intende favorire anche l'associazionismo tra le imprese commerciali e tra gli operatori turistici che si approvvigionano direttamente dalle cooperative di produzione, trasformazione operanti nella Regione.
A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per finanziare la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attività commerciale e al deposito delle merci, ivi compresa l'acquisizione, il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento della attrezzature fisse o mobili relative sia agli impianti di vendita sia al deposito della merce.
Gli interventi finanziari hanno carattere straordinario e integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali.


Possono usufruire dei contributi di cui al precedente art. 1:
a) gli esercenti il commercio al dettaglio che in qualsiasi forma si associno o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo e più efficiente punto di vendita al dettaglio;
b) le cooperative di consumo già operanti che procedono alla ristrutturazione della propria rete di vendita e le cooperative di consumo già costituite o di futura costituzione, aventi tutte come attività l'esercizio del commercio al dettaglio, che procedono a nuovi insediamenti con caratteristiche funzionali alla moderna distribuzione;
c) i gruppi di acquisto tra esercenti il commercio al dettaglio e tra operatori turistici costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria, o che si costituiscono successivamente, aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate.



Ai soggetti di cui all'art. 2 i contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 1.
Relativamente ai soggetti di cui all'articolo precedente lettera c) possono essere finanziati solo i programmi relativi alle attività comuni e non quelli interessanti ciascuna singola impresa aderente.


Per quanto attiene agli esercenti di cui all'art. 2, lettera a), l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione degli stessi al registro di cui all'art. 1 della legge 11.6.1971, n. 426.
La concessione di contributi per i predetti soggetti è subordinata alla condizione che l'attuazione della forma associativa importi la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita, secondo quanto previsto all'art. 29 della legge 11.6.1971, n. 426.
Per i beneficiari di cui al citato art. 2, lettera b), l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione e alla presentazione di una dichiarazione dell'ufficio provinciale del lavoro attestante che la cooperativa svolge effettivamente l'attività sociale e statutaria.
Per i soggetti di cui al predetto art. 2, lettera c), l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che gli aderenti alle diverse forme di commercio associato siano tutti in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.


Costituisce ragione di priorità per l'accoglimento delle domande la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) che l'esercizio per il quale si chiede il contributo ponga in vendita prodotti di largo e generale consumo quale sono definiti all'art. 2 del D.M. 30.8.1971;
b) che il programma proposto comporti l'apertura del nuovo esercizio in zone considerate preferenziali dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita e la chiusura di esercizi in zone caratterizzate da saturazione merceologica;
c) che si realizzi comunque la chiusura di esercizi al fine di consentire l'apertura di un nuovo punto di vendita efficiente.



La domanda diretta a ottenere il contributo di cui alla presente legge dovrà essere trasmessa al sindaco del comune ove è prevista la realizzazione delle iniziative e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
b) dichiarazione attestante le caratteristiche dell'esercizio, le superfici destinate alla vendita, al deposito e alle altre attività complementari e inoltre le aree destinate al parcheggio, le aree libere e gli accessi per i clienti e per le merci;
della fedeltà di quanto attestato nella dichiarazione è responsabile il richiedente;
c) relazione ed elaborati sull'attività dell'esercizio e preventivo di spesa nonché ogni altro documento atto a individuare il diritto di priorità nell'ammissione al contributo secondo quanto disposto dal precedente articolo della presente legge.

Quanto ai richiedenti di cui all'art. 2, lettera a), essi devono inoltre allegare una dichiarazione sulle ditte, la superficie di vendita e dei generi trattati negli esercizi, di cui sono titolari, destinati alla chiusura, secondo l'art. 29 della legge 11.6.1972, n. 426.
Quanto ai richiedenti di cui all'art. 2, lettera b), essi devono invece allegare una relazione illustrativa sulla rispondenza dell'iniziativa ai fini dell'espletamento dei servizi sociali.
Quanto ai richiedenti di cui all'art. 2, lettera c), essi devono altresì allegare una dichiarazione sulla sede, la superficie di vendita e i generi trattati negli esercizi di cui sono titolari gli aderenti.
Copia della domanda con la relativa documentazione deve essere trasmessa per conoscenza anche al presidente della giunta regionale.
I sindaci dei comuni trasmettono, entro 60 giorni dalla ricezione al presidente della giunta, le domande ricevute, la documentazione allegata, nonché il parere del comune sulla conformità dell'iniziativa ai piani commerciali e, in mancanza di essi, agli strumenti urbanistici vigenti e alle previsioni di eventuali piani del traffico.
Il termine di 60 giorni di cui al comma precedente è perentorio; il mancato adempimento nel termine previsto autorizza la Regione a precedere direttamente, tramite il proprio servizio urbanistico, al censimento dei dati utili ai fini istruttori.
Le domande devono essere presentate entro il 31.10.1975.
Esse potranno riguardare investimenti la cui attuazione deve avere ancora inizio o che abbia avuto inizio nel periodo di tempo precedente non superiore a un anno dalla presentazione della domanda.


Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, di cui all'art. 6, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la concessione dei contributi determinando le condizioni alle quali è subordinata la stessa e fissa i termini per l'esecuzione degli interventi.
La delibera della giunta regionale viene pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della Regione.
L'erogazione del contributo è effettuata dietro accertamento d'ufficio sulla:
1) osservanza dell'azienda delle norme contenute nella legislazione anti-infortunistica;
2) applicazione dei contratti di lavoro in vigore e l'avvenuta regolare corresponsione dei salari.



La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento da effettuarsi dai servizi tecnici dell'assessorato competente.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso in base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto con deliberazione della giunta regionale in misura proporzionale alla spesa accertata.
I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge, devono produrre documentazione rilasciata dal sindaco, competente per territorio, comprovante la chiusura degli esercizi, nonchè la restituzione delle relative autorizzazioni.
In caso di mancata attuazione della iniziativa o in osservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 9

La legge regionale 28.8.1973, n. 24 è abrogata.
Il capitolo 1113301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 è soppresso.


Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, quarto comma, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di L. 400 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente, sono stanziate, per l'anno 1975, a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese di investimento - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione "Concessione di contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo di forme associative fra piccole e medie imprese commerciali sia nella fase dell'approvvigionamento delle merci sia nella fase di vendita delle stesse" e con la dotazione di L. 400 milioni.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti pari a L. 400 milioni per l'anno 1975 si provvede nel modo che segue:
- quanto a L. 50 milioni mediante l'utilizzazione della disponibilità derivante dalla cessazione, dall'anno 1975, degli oneri recati dalla legge regionale 28.8.1973, n. 24;
- quanto a L. 350 milioni, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 2147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" - Spese in conto capitale.

La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 i capitoli di cui al secondo comma del presente articolo mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni con la denominazione e la dotazione sopra indicate.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.