Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2004, n. 3
Titolo:Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e turismo rurale.
Pubblicazione:( B.U. 20 maggio 2004, n. 51 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:Abrogato dall'art. 49, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.

Sommario





1. L’attività agrituristica si considera connessa e complementare a quella agricola quando non sottrae risorse all’esercizio della stessa e assicura, con una più efficace commercializzazione, l’ottimale utilizzazione delle produzioni aziendali.
2. La connessione e la complementarità si realizzano quando nell’esercizio delle attività agrituristiche vengono impiegate le materie prime e le strutture dell’azienda agricola e quando il volume complessivo dell’attività agrituristica, in termini di tempo-lavoro, è inferiore a quello necessario per la conduzione dell’attività agricola. La principalità viene valutata sulla base del tempo-lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per le singole colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per le attività connesse di trasformazione dei prodotti e per le attività di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per l’espletamento delle attività agrituristiche.
3. Per la determinazione del tempo-lavoro dedicato all’attività agricola si adottano le tabelle di cui all’allegato 1.
4. Per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate, definite dalla direttiva 75/268/CEE e successive integrazioni e modificazioni, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale, il tempo di lavoro necessario per l’attività agricola viene determinato, oltre che per le attività agroforestali, anche per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell’ambiente, quale tempo-lavoro complessivo che, in rapporto al disagio operativo e socio-economico degli addetti, viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 3.
5. Per le aziende che non ricadono nelle aree individuate nel comma 4, ma praticano agricoltura biologica o si trovano in fase di conversione, il tempo di lavoro annuo viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2; tale coefficiente è ridotto ad 1,5 per le aziende che praticano agricoltura a basso impatto ambientale.
6. Per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche si adottano i parametri stabiliti nella tabella di cui all’allegato 2.


1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità l’operatore agrituristico è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di rilascio dell’autorizzazione, una dettagliata relazione sulle attività agricola ed agrituristica svolte dalla quale risulti:
a) l’ordinamento e le tecniche colturali praticate;
b) le eventuali modifiche agli indirizzi produttivi che si intendono attuare nel triennio successivo;
c) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, con l’indicazione della loro destinazione ed utilizzazione;
d) l’indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro dedicate all’attività agricola e a quella agrituristica, secondo le tabelle di cui al presente regolamento;
e) la descrizione dei servizi offerti o che si prevede di offrire nell’ambito dell’attività agrituristica, unitamente all’individuazione della capacità ricettiva relativa ai posti-letto, agli spazi di sosta e ai posti per la somministrazione di pasti e bevande.

2. Nel caso di variazione significativa dell’ordinamento produttivo verificatosi nel corso del triennio l’operatore agrituristico è tenuto a darne comunicazione al Comune. Il Comune, sulla base dei dati risultanti dalla suddetta comunicazione, provvede a rideterminare il volume di attività agrituristica da autorizzare.


1. Nel caso di aziende che esercitano l’attività di somministrazione di pasti e bevande, almeno il 35 per cento del valore della materia prima utilizzata deve provenire dalla produzione aziendale, ridotta al 25 per cento per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologiche, nonché per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire direttamente da aziende agricole singole o associate o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e IGT, per i prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, nonché per i prodotti biologici; vino, olio vergine ed extravergine di oliva e miele devono derivare da materia prima di origine esclusivamente regionale, salvo che per eventi eccezionali se ne verifichi un calo significativo di produzione accertato dalla Giunta regionale.
2. Nel caso di attività di somministrazione di spuntini e bevande, questi debbono provenire direttamente dalla produzione aziendale per almeno il 60 per cento del valore della materia prima utilizzata.
3. Per la determinazione del volume di attività che l’azienda può sviluppare, si utilizzano i parametri indicati nella tabella di cui all’allegato 2. L’autorizzazione comunale all’esercizio deve indicare esplicitamente il numero totale di pasti che l’azienda agrituristica è in grado di somministrare nel corso dell’anno.
4. Per la somministrazione sul posto sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati in modo tradizionale nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazione esterna. Le produzioni interessate da quest’ultima lavorazione devono mantenere le caratteristiche originali di ogni produzione tipica.


1. La Regione coordina le attività di verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 e all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3.


1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 riguardo l’obbligo della stesura del documento di autocontrollo, dell’obbligo della formazione e di quant’altro in esso contenuto, le aziende agricole che svolgono attività agrituristica devono osservare le norme igienico-sanitarie di cui all’allegato n. 3.


1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di predisposizione, attuazione e documentazione delle procedure di autocontrollo, le aziende agricole che intendono svolgere l’attività di macellazione presso la propria struttura devono osservare le norme di cui all’allegato n. 4.


1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale od extraziendale è consentita in apposito locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 o all’interno della cucina-laboratorio di preparazione di cui al punto 6 dell’allegato 3 del presente regolamento.
2. Le lavorazioni dei prodotti detti di seconda trasformazione a base di carne (insaccati freschi o stagionati), lavorati secondo le tecniche tradizionali tipiche del luogo, possono essere consentite all’interno della cucina-laboratorio di preparazione in date ed orari che vanno preventivamente comunicate all’autorità sanitaria competente per i necessari controlli.
3. Le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire in momenti diversi da ogni altra attività di preparazione e possono essere effettuate esclusivamente da personale in possesso di idoneità sanitaria ai sensi degli articoli 37 e seguenti del d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327.


1. La preparazione di conserve vegetali, di confetture e di marmellate può avvenire nel locale cucina-laboratorio di preparazione di cui all’allegato 3 in giornate nelle quali detto locale è utilizzato esclusivamente per tale scopo: tale modalità va evidenziata nel documento di autocontrollo e nell’autorizzazione sanitaria.
2. Le modalità di lavorazione di cui al comma 1 devono garantire la distruzione di eventuali spore di clostridium botulinum nella materia prima, ad esempio mediante sterilizzazione con F0 maggiore o uguale a 3 minuti o l’impedimento del loro sviluppo nel prodotto finito, ad esempio mediante acidificazione fino ad un pH minore di 4,6 o un’attività dell’acqua Aw minore di 0,93.


1. I prodotti di salumeria, le conserve, le confetture e le marmellate destinati alla vendita devono riportare l’etichettatura di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.
2. L’etichetta riporta comunque le seguenti indicazioni:
a) nome della ditta;
b) denominazione di vendita;
c) elenco degli ingredienti;
d) indirizzo del produttore;
e) data di produzione, indicata in numeri romani per il mese e in numeri arabi per le due ultime cifre riferite all’anno.



1. E’ consentito il congelamento di materia prima di origine animale e vegetale destinata ad essere utilizzata nella preparazione dei cibi da somministrare per la ristorazione.
2. Possono essere sottoposte a congelazione, con apparecchiature adeguate anche di tipo non industriale munite di termometro registratore di massima e di minima, le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza poste in idoneo imballaggio, conforme alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche, sul quale è indicata la data completa del giorno della congelazione. Va scrupolosamente mantenuta la temperatura di conservazione di 18°C per i vari tipi di prodotti i quali, una volta scongelati, non possono essere ricongelati.
3. Qualora l’azienda agrituristica intenda effettuare il congelamento dei prodotti è necessario che:
a) l’attività di congelazione sia esplicitamente menzionata nell’autorizzazione sanitaria in caso di nuova autorizzazione o l’inizio dell’attività venga comunicato all’autorità sanitaria in caso di autorizzazione preesistente;
b) l’operatore sia in grado di dimostrare che le materie prime utilizzate sono sane e in buone condizioni igieniche e che la loro pezzatura massima e le attrezzature impiegate per il congelamento assicurano una sufficiente rapidità del processo.

4. L’eventuale utilizzazione di prodotti congelati nella preparazione dei pasti deve essere resa nota al cliente.


1. La domanda di iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici (allegato 5) è indirizzata alla struttura regionale competente in materia e va corredata:
a) della documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo, allegando gli atti che dimostrano la disponibilità delle strutture aziendali, quali certificati catastali, atti di compravendita, atti di donazione, atti di successione, titolo di usufrutto, contratti di affitto;
b) di una dettagliata relazione illustrativa dalla quale risulti:
1) la data di insediamento in azienda, l’attività agricola svolta in passato, l’ordinamento colturale praticato e le dotazioni aziendali;
2) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo con l’indicazione della loro destinazione ed utilizzazione attuale e futura;
3) l’indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo di giornate-lavoro dedicate all’attività agricola;
4) la descrizione dei servizi che si prevede di offrire nell’ambito dell’attività agrituristica, unitamente all’individuazione della capacità ricettiva intesa sia come posti letto che come spazi di sosta e come posti tavola per la somministrazione di pasti e bevande;
5) l’ordinamento colturale o gli indirizzi produttivi che si intendono attuare, se necessari, per poter rispettare il rapporto di connessione e complementarità;
c) dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività agrituristica da parte del proprietario del fondo e dell’immobile nel caso in cui l’imprenditore agricolo conduca l’azienda a titolo diverso da quello di proprietà.

2. L’iscrizione e la cancellazione sono effettuate dal dirigente della struttura regionale competente entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso tale termine, in mancanza di provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.
3. Il trasferimento della titolarità di una azienda iscritta nell’elenco regionale è considerato nuova iscrizione; pertanto il subentrante è tenuto a presentare la documentazione indicata al comma 1.
4. Nel caso di subentro nella titolarità di familiari facenti capo all’impresa familiare, in particolare a seguito delle norme sull’insediamento dei giovani in agricoltura o di decesso del titolare, l’iscrizione è concessa dietro presentazione della sola documentazione attestante il requisito di imprenditore agricolo, eventualmente integrata con l’autorizzazione di cui al comma 1, lettera c).


1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all’attività agrituristica rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività stessa, fissando limiti, adempimenti e modalità (allegato 6).
2. I soggetti interessati presentano domanda (allegato 7) corredata della seguente documentazione:
a) dettagliata relazione che consenta di verificare il rapporto di connessione e complementarità in base a quanto indicato dall’articolo 2, nonché di definire il volume delle attività agrituristiche che l’azienda può esercitare, da riportare nell’autorizzazione;
b) parere dell’azienda sanitaria regionale sull’idoneità degli immobili e dei locali da adibire all’attività agrituristica;
c) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all’esercizio dell’attività ricettiva delle persone che la esercitano;
d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto nel caso di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
e) autorizzazione del proprietario, se la richiesta è effettuata da un imprenditore agricolo che conduce l’azienda a titolo diverso da quello di proprietà;
f) documentazione attestante la regolarità delle strutture fisse quali laghetti e maneggi, ove approntate, nel caso di organizzazione di attività sportive.

3. Copia dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di agriturismo.
4. La domanda per il rinnovo dell’autorizzazione prevista dall’articolo 10, comma 4, della l.r. 3/2002 (allegato 8) va corredata della sola documentazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.
5. Nel caso di subentro nella gestione di familiari facenti capo all’impresa familiare, in particolare a seguito delle norme sull’insediamento dei giovani in agricoltura o di decesso del titolare, l’attività può essere esercitata provvisoriamente dagli stessi per un periodo non superiore a sei mesi, previa presentazione da parte del subentrante della relativa denuncia (allegato 9), corredata della documentazione di idoneità sanitaria in relazione all’attività da esercitare.
6. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici dei subentranti di cui al comma 5 è effettuata entro i sei mesi di esercizio provvisorio dell’attività.
7. In caso di attività agrituristica stagionale di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 3/2002, il periodo di apertura è comunicato al Comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Eventuali variazioni nei periodi di operatività dell’azienda sono comunicate almeno dieci giorni prima della loro adozione.


1. Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica di ospitalità in alloggi sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero massimo di cinque simboli raffiguranti lo stemma della Regione come da modello riportato nell’allegato 10; il numero dei simboli è rapportato al punteggio corrispondente ai singoli requisiti.
2. Per la determinazione della classifica valgono i requisiti di cui all’allegato 10.
3. L’attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica.
4. La denuncia dei requisiti posseduti dall’azienda è effettuata contestualmente alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione, utilizzando la scheda di cui all’allegato 11.
5. La classificazione è rivista a richiesta dell’operatore agrituristico ed è oggetto di verifica da parte del Comune in occasione del rinnovo della autorizzazione.


1. Il regolamento regionale 21 ottobre 2002, n. 4 è abrogato.

Allegati

(articolo 1, comma 3)

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO-LAVORO PER LE AZIENDE AGRICOLE CHE SVOLGONO ATTIVITA' AGRITURISTICA

Allegato acquisito in formato pdf 144 Kb


Allegati

(Articolo 1, comma 6)

Tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche

Allegato acquisito in formato pdf 84 Kb


Allegati

(articolo 5)

1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all’altezza dei locali abitabili ed ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a mantenere le caratteristiche tipiche dell’edificio rurale tradizionale da adibire all’uso agrituristico. Rispetto alla superficie minima disponibile per posto-letto, deve essere accertata l’assenza di cause di insalubrità, mentre il limite minimo del rapporto aero-illuminante è fissato ad 1/16. Le attrezzature in dotazione devono comprendere un letto, un comodino ed una sedia o poltrona per persona; ogni camera deve essere dotata di un armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell’attrezzatura di pronto soccorso.

2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di acqua, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia degli ambienti e il cambio della biancheria sono effettuati ad ogni nuova presenza di ospiti e comunque almeno una volta per settimana.

3. Per l’attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta deve essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

4. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori dovranno essere realizzati prioritariamente all’interno di strutture edilizie esistenti, in aggiunta a quelli, eventualmente già presenti, per attività di alloggio e di somministrazione dei pasti, con una dotazione minima ogni quattro piazzole di un servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un locale multiuso di facile accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità adeguate rispetto al numero di piazzole esistenti.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento, il deposito di sostanze alimentari e bevande, nonché la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni. L’accertamento dell’idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzate per tali attività ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della medesima legge tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell’effettiva dimensione dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell'articolo 28 del d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327.

6. I locali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine e laboratori di preparazione per la somministrazione sul posto, di alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti:
a) sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel caso in cui la superficie delle finestrature, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità delle costruzioni, non sia sufficiente ad assicurare un'adeguata aerazione ed illuminazione devono essere previsti sistemi meccanici per il ricambio dell’aria e sistemi di illuminazione artificiale;
b) superficie adeguata al numero di pasti preparati e comunque non inferiore a 12 metri quadrati;
c) pareti lavabili e disinfettabili sino all’altezza di 2 metri. A questo scopo possono essere utilizzate piastrelle, pitture idrofughe e simili.
d) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in maniera tale da permettere la facile evacuazione delle acque di lavaggio;
e) soffitto facile da pulire e che non permetta l’attecchimento di muffe e caduta di polvere;
f) finestre e porte protette da dispositivi contro insetti ed altri animali nocivi;
g) lavello dotato di acqua corrente potabile calda e fredda, con rubinetteria non azionabile manualmente;
h) distributore di sapone e di asciugamani a perdere;
i) contenitore per i rifiuti munito di coperchio azionato a pedale;
l) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da garantire l’efficiente captazione dei fumi e dei vapori e il loro convogliamento all’esterno, nel rispetto del regolamento edilizio e delle norme di sicurezza;
m) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile ed armadietti chiusi per il ricovero degli ingredienti e delle stoviglie. I materiali per la pulizia, la detersione e la disinfezione devono in ogni caso essere alloggiati in apposito locale o armadio chiuso, separati da quelli dove gli alimenti vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;
n) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, in grado di raggiungere in fase di risciacquo una temperatura dell’acqua superiore a 85°C, qualora sia previsto nel locale di somministrazione un numero di pasti superiore a 16;
o) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di minima e di massima;
p) spogliatoio, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del d.p.r. 327/1980, che può anche identificarsi nell’antibagno dei servizi igienici destinati ai soli operatori alimentari.

7. Nel caso di somministrazione di spuntini e bevande che esclude l’attività di cottura e non coinvolge generi ad alta deperibilità, quali panna, crema o maionese, è necessario ricavare per la sola preparazione degli stessi, eventualmente nella stessa cucina della famiglia dell’operatore, un settore, delimitato rispetto alla cucina almeno su tre lati con accorgimenti quali pannelli mobili rientranti e dotato di piano di lavoro lavabile e disinfettabile.

8. Nell’ipotesi di attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno può essere utilizzata la cucina della famiglia dell’imprenditore agricolo, anche di dimensione inferiore a quella prevista dal comma 6, lettera b), fermo restando che nel documento di autocontrollo devono essere evidenziate, oltre al possesso del libretto di idoneità sanitaria da parte di tutti gli operatori addetti alle sostanze alimentari ed alle bevande, compresi i familiari dell’imprenditore, le seguenti procedure di tutela dell’alimento:
a) formazione alimentare agli alimenti ed alle bevande, di cui al capitolo X dell'allegato al d.lgs. 155/1997 per tutti gli addetti, compresi i familiari dell’imprenditore agricolo responsabile dell’agriturismo;
b) separazione, al fine della loro sempre possibile distinzione tra materie prime in stoccaggio ed alimenti e bevande destinati alla preparazione e alla somministrazione a terzi, rispetto a quelli destinati al consumo familiare dell’imprenditore;
c) allestimento e preparazione degli alimenti destinati all’imprenditore ed alla sua famiglia in tempi differenziati rispetto a quelli offerti agli ospiti.

9. La superficie del locale destinato alla somministrazione dei pasti, normalmente ricavato nella casa di abitazione o in annessi rustici, deve essere adeguata al numero di posti a sedere e comunque non inferiore a 15 metri quadrati. Nel caso in cui le altezze o le finestrature, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una idonea aerazione, possono essere adottati sistemi meccanici per il ricambio dell’aria.

10. I servizi igienici destinati al pubblico non devono comunicare direttamente con i locali nei quali gli alimenti vengono conservati, preparati, trasformati e consumati; devono avere il pavimento e le pareti sino all’altezza di 2 metri lavabili e disinfettabili. Il lavandino deve essere dotato di rubinetteria con comandi preferibilmente non azionabili manualmente, che fornisca acqua corrente calda e fredda. Nei servizi devono essere disponibili carta igienica, un dispensatore di detergente liquido, un distributore di asciugamani a perdere e un contenitore per i rifiuti con coperchio azionato a pedale. Deve essere garantita una sufficiente aerazione anche a mezzo di un sistema meccanico di ricambio dell’aria.

11. E' previsto un servizio igienico fino a 25 persone; per un numero di posti superiore a 25 i servizi igienici non devono essere meno di due, uno dei quali fruibile da soggetti portatori di handicap.

12. Il servizio igienico riservato al personale di cucina, che può essere anche non adiacente alla cucina medesima, deve rispettare i requisiti previsti dall’articolo 28 del d.p.r. 327/1980.

13. Per le aziende che esercitano la somministrazione di spuntini e bevande e nell’ipotesi di attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno, può essere posto a disposizione il servizio igienico familiare, rispondente ai requisiti indicati al comma 10; in questo caso è necessario che tutti i familiari siano provvisti di libretto sanitario e dimostrino di aver acquisito la formazione stabilita dal capitolo X dell'allegato al d.lgs. 155/1997.

14. Le superfici minime per cucine e laboratori di preparazione e per locali di somministrazione si applicano alle nuove autorizzazioni, rimanendo valide anche superfici minori per le autorizzazioni già in essere.

15. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche sono da considerare ad uso privato qualora:
a) siano a servizio di aziende che svolgono esclusivamente le attività di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3;
b) siano a servizio di una ricettività non superiore a 30 persone;
c) la superficie della vasca non superi i 140 metri quadrati. Per le piscine già esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento è ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non superiore ai 200 metri quadrati;
d) la profondità media dell’acqua non sia superiore ai 140 centimetri;
e) siano ubicate in un’area adeguatamente separata dalle restanti pertinenze aziendali.

16. Per le piscine di cui al punto 15, fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque, devono comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) uso della cuffia da parte degli utenti;
b) presenza di una doccia da usare prima dell'ingresso in acqua.

17. Gli impianti di smaltimento delle acque luride ed il loro dimensionamento possono derogare, in relazione alle effettive dimensioni e capacità ricettive dell'azienda agrituristica, a quanto stabilito dagli articoli 86, 89 e 90 del regolamento edilizio tipo del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni. In particolare, la capacità della fossa settica va dimensionata sulla base di calcoli effettivi e non in base al parametro di 0,50 metri cubi per abitante equivalente di cui all’articolo 90, comma 3, lettera b). Le aziende che svolgono attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno smaltiscono i liquami secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 11.


Allegati

(articolo 6)

1. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286.

2. Ai sensi del d.p.r. 30 dicembre 1992, n. 559 e del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 495, la macellazione dei volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anatre, oche), della selvaggina da penna allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ecc.) e dei conigli, per un quantitativo non superiore alle 7.000 unità tra volatili da cortile e selvaggina da penna allevata e a 3.000 conigli all’anno con un massimo rispettivamente di 100 e 50 capi al giorno, è consentita in apposito locale polifunzionale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Il locale previsto al punto 2, le cui dimensioni dovranno in ogni caso tenere conto dell’effettiva capacità di macellazione dovrà possedere i seguenti requisiti specifici:
a) sufficiente grado di illuminazione ed areazione;
b) pavimento in materiale lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio; nel caso in cui il numero di animali macellati non sia superiore ai 10 complessivi al giorno e comunque fino ad un massimo di 40 capi a settimana è sufficiente che il pavimento (lavabile e disinfettabile) sia sistemato in modo tale da garantire il rapido allontanamento delle acque di lavaggio;
c) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza di almeno 2 metri;
d) soffitto facilmente pulibile;
e) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario per lo stordimento prima della macellazione, secondo la normativa vigente, comprese attrezzature e dispositivi che impediscono il contatto delle carcasse con il suolo o con le pareti;
f) modalità di stordimento degli animali prima della macellazione conformi con quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 333/1998);
g) contenitori idonei che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso;
h) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue ed i sottoprodotti di macellazione, in attesa del ritiro da parte di ditta autorizzata da effettuarsi entro le 24 ore. Può essere concessa la possibilità di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la data di confezionamento, in uno specifico frigorifero congelatore da utilizzare solo per questo scopo e previa compilazione di un registro di carico e scarico; una volta riempito il frigorifero, il sangue ed i sottoprodotti sono smaltiti tramite ritiro da parte di ditta autorizzata, o, in alternativa, mediante concimaia o sistemi di compostaggio aziendali;
i) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivi contro gli insetti o altri animali nocivi;
j) lavello fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, dispensatore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta a perdere;
k) servizio igienico non comunicante direttamente con il locale di macellazione. E’ ammessa la possibilità di utilizzare i servizi igienici dell’abitazione o dell’azienda agrituristica, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico;
l) il locale deve essere utilizzato esclusivamente per la macellazione e non è consentito effettuare altre lavorazioni come, ad esempio, il sezionamento delle carcasse, la lavorazione e la trasformazione delle carni.

4. La macellazione degli animali delle specie avicole e quella dei conigli devono essere effettuate in momenti diversi.

5. Le macellazioni devono essere registrate dal titolare dell’autorizzazione sanitaria, riportando, almeno, la data di macellazione, il numero e la specie di capi macellati; su tale registro il Servizio veterinario della Zona territoriale competente, apporrà la propria firma ad ogni controllo.

6. In deroga al punto 1 è consentita l’attività settimanale di macellazione, fino a 2 capi di suini, 2 capi di ovi-caprini e 2 capi di selvaggina di taglia grossa allevata o 8 capi di agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, in impianti annessi alle aziende agrituristiche. Per tali impianti l’autorizzazione sanitaria è subordinata al possesso dei requisiti di cui al punto 3, esclusa la seconda parte della lettera b), e dei seguenti requisiti:
a) locale con dimensioni minime di 3 metri di larghezza e 6 metri di lunghezza e comunque non inferiore ai 18 metri quadrati, dei quali 3,5 metri per stordimento, dissanguamento e scuoiaturadepilazione e 2,5 metri per eviscerazione e sezionamento in quarti; possono essere concesse deroghe relativamente alle dimensioni minime sopra riportate, purché l’attività settimanale di macellazione complessivamente non sia superiore a 2 capi adulti o a 4 capi di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi, appartenenti alle specie precedentemente elencate. Tali deroghe non sono consentite per gli impianti a carattere consortile di cui al punto 10;
b) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario che consentano, per le operazioni successive allo stordimento, il sollevamento completo della carcassa. Durante le operazioni di macellazione l’animale non deve mai venire a contatto con il pavimento; qualora l’altezza del locale non permetta di appendere immediatamente l’animale alla guidovia, è ammesso, limitatamente alle fasi di dissanguamento e per l’asportazione della testa e delle zampe, l’utilizzo di attrezzature che permettano comunque il sollevamento dell’animale dal suolo;
c) separazione tra il sito dove avvengono lo stordimento, il dissanguamento e la scuoiaturadepilazione e la postazione dove si eseguono le successive operazioni sulla carcassa mediante apposita divisione strutturale fissa o mobile o adeguata distanza;
d) rimozione, stoccaggio e successivo smaltimento del materiale a rischio specifico conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni. Può essere concessa la facoltà di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la data di confezionamento, il peso e l’individuazione del contenuto, in un frigorifero congelatore, identificato come previsto dal suddetto decreto, da utilizzare solo per questo scopo e previa compilazione del registro di carico e scarico di cui all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto, con successivo ritiro da parte di ditta autorizzata;
e) cella frigorifera, di capacità adeguata a contenere i prodotti della macellazione destinati ad uso alimentare umano, che può coincidere con quella della vendita diretta o quella eventualmente presente nella cucina-laboratorio di preparazione, purché sia assicurata l’assenza di contatti tra carni fresche di specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali salumi o carni preparate, in modo tale da garantire la totale assenza di contaminazioni crociate.

7. Nei locali di macellazione è consentita la suddivisione delle carcasse in mezzene e di queste in tre pezzi al massimo.

8. L’impianto autorizzato ai sensi del punto 6 può essere adibito alla macellazione degli avicunicoli, purché la macellazione degli animali delle predette specie e quella dei suini, degli ovini, dei caprini e della selvaggina di grossa taglia allevata abbiano luogo in giorni diversi.

9. I locali, le attrezzature e gli utensili necessari per l’attività di macellazione devono essere utilizzati solo per questo scopo e devono essere puliti e disinfettati ogniqualvolta siano stati insudiciati e prima di essere usati di nuovo.

10. Nel caso in cui l’azienda non sia collegata all’impianto di pubblica fognatura, le acque di lavaggio possono essere smaltite sul suolo, mediante idoneo sistema autorizzato dall’autorità sanitaria locale, quale sedimentatori industriali a più comparti.

11. Gli impianti autorizzati ai sensi dei punti 2 e 6 possono essere anche consortili e all’interno di essi è consentita solo la macellazione di animali allevati dall’azienda o dalle aziende associate, fermi restando i limiti indicati nei commi succitati. La macellazione per conto terzi è consentita solo negli impianti autorizzati ai sensi del punto 1.

12. E’ fatto obbligo all’operatore agrituristico di concordare con il servizio sanità animale delle zone territoriali dell’azienda sanitaria regionale, i tempi e le modalità dei controlli sanitari.

13. La bollatura delle carni dei suini, degli ovi-caprini e della selvaggina di taglia grossa allevata deve essere effettuata con un bollo di forma quadrata, riportante nella parte superiore l’indicazione dell'azienda sanitaria regionale, nella parte inferiore la dicitura: "Regione Marche" e nella parte centrale la sigla: "C.S. – AGRITURISMO", ove C.S. sta per: controllo sanitario.

14. La bollatura delle carni dei volatili da cortile, della selvaggina da penna allevata e dei conigli deve essere effettuata con un bollo a placca riportante la ragione sociale, la sede dell’azienda e la sigla: "C.S. - AGRITURISMO".

15. Per l'effettuazione dei controlli di cui al cui al punto 12, si applicano le tariffe indicate nel tariffario regionale in vigore approvato dalla giunta regionale.


Allegati

(articolo 11, comma 1)

Fac-simile modello domanda iscrizione

Allegato acquisito in formato pdf 82 Kb


Allegati

(articolo 12, comma 1)

Fac-simile modello autorizzazione comunale

Allegato acquisito in formato pdf 92 Kb


Allegati

(articolo 12, comma 2)

Fac-simile richiesta autorizzazione

Allegato acquisito in formato pdf 90 Kb


Allegati

(articolo 12, comma 4)

Fac-simile modello rinnovo autorizzazione

Allegato acquisito in formato pdf 89 Kb


Allegati

(articolo 12, comma 5)

Fac-simile modello denuncia subentro

Allegato acquisito in formato pdf 89 Kb


Allegati

(articolo 13)

Criteri classificazione aziende agrituristiche

Allegato acquisito in formato pdf 170 Kb


Allegati

(articolo 13, comma 4)

SCHEDA PER LA CLASSIFICAZIONE (da presentare con la richiesta di autorizzazione all’esercizio)

Allegato acquisito in formato pdf 128 Kb