Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 43
Titolo:Istituzione albo regionale delle pro loco.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 maggio 1975, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Sommario




Art. 1

La Regione riconosce le associazioni "pro-loco" quali organismi di promozione dell'attività turistica di base, che, essenzialmente, si concreta in attività di:
a) iniziative volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle località e delle risorse turistiche locali e la conservazione dei beni ambientali e culturali;
b) iniziative atte a richiamare ospiti e a migliorarne le condizioni di soggiorno;
c) assistenza e informazioni ai turisti;
d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.


Art. 2

In attuazione di quanto previsto all'art. 1 è istituito presso la giunta regionale delle Marche l'albo regionale delle associazioni "pro loco".
L'iscrizione è effettuata con decreto del presidente della Regione previa conforme deliberazione della giunta regionale.
L'albo regionale delle associazioni pro-loco è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

Per l'iscrizione all'albo debbono concorrere le seguenti condizioni:
a) che sia intervenuto parere motivato del consiglio comunale e dell'ente provinciale per il turismo;
b) che la località dove viene istituita la pro loco possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizionali nel settore dell'artigianato tipico atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;
c) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico e che siano state promosse le procedure previste dal codice civile per il riconoscimento della personalità giuridica;
d) che lo statuto della pro-loco sia uniformato ai principi di democraticità e preveda nel consiglio direttivo anche un rappresentante della rispettiva amministrazione comunale;
e) che nella stessa località non operi l'azienda autonoma di cura e soggiorno o non esista altra pro-loco riconosciuta ai sensi della presente legge.


Art. 4

La pro loco interessata all'iscrizione all'albo regionale deve presentare apposita domanda al presidente della giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo e Statuto;
b) parere motivato del consiglio comunale e dell'Ept territorialmente competente.


Art. 5

L'iscrizione all'albo è condizione per:
a) partecipare alla designazione del rappresentante delle pro-loco in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale turismo competente per territorio.
La designazione è effettuata dall'assemblea dei presidenti delle pro-loco della rispettiva provincia convocata dall'Unione nazionale delle pro-loco;
b) accedere ai contributi della Regione e degli enti turistici sub-regionali;
c) effettuare manifestazioni cui concorrano, anche finanziariamente, la Regione e gli enti turistici sub-regionali.


Art. 6

La giunta regionale effettua annualmente la revisione delle iscrizioni all'albo regionale.

Art. 7

Per poter accedere ai contributi regionali, all'inizio di ogni esercizio, le pro-loco iscritte all'albo formulano programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.
I programmi di cui al comma precedente sono presentati all'Ente provinciale turismo competente per territorio che li trasmette con proprio parere alla Regione.
Le pro-loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono alla giunta il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso si riferisce.

Art. 8

Le pro-loco iscritte all'albo nazionale sono iscritte a quello regionale su domanda da presentare alla Regione, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Resta fermo l'obbligo di promuovere le procedure di cui alla lettera c) dell'art. 3.