Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2005, n. 25
Titolo:Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale"
Pubblicazione:( B.U. 03 novembre 2005, n. 96 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:Abrogata dall'art. 49, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.

Sommario





1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), è aggiunto in fine il seguente periodo: “In questo caso l’azienda deve avere una superficie minima di almeno due ettari. Deroghe possono essere consentite solo nel caso di aziende orticole, floricole o vivaistiche, frutticole o vitivinicole.”.


1. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 3/2002 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Non si fa luogo alla cancellazione qualora il mancato inizio dell’attività sia dovuto all’esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all’articolo 15, purché l’attività sia intrapresa entro i dieci mesi successivi al loro completamento.”.


1. Sono fatte salve le iscrizioni all’elenco, di cui all’articolo 9 della l.r. 3/2002, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad imprese con superficie minima aziendale inferiore a due ettari.