Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2005, n. 25 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale" |
Pubblicazione: | ( B.U. 03 novembre 2005, n. 96 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Agriturismo – Turismo rurale |
Note: | Abrogata dall'art. 49, l.r. 14 novembre 2011, n. 21. |
Sommario
Art. 1 (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 3/2002)
Art. 2 (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 3/2002)
Art. 3 (Disposizione finale)
Art. 2 (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 3/2002)
Art. 3 (Disposizione finale)
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), è aggiunto in fine il seguente periodo: “In questo caso l’azienda deve avere una superficie minima di almeno due ettari. Deroghe possono essere consentite solo nel caso di aziende orticole, floricole o vivaistiche, frutticole o vitivinicole.”.
1. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 3/2002 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Non si fa luogo alla cancellazione qualora il mancato inizio dell’attività sia dovuto all’esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all’articolo 15, purché l’attività sia intrapresa entro i dieci mesi successivi al loro completamento.”.
1. Sono fatte salve le iscrizioni all’elenco, di cui all’articolo 9 della l.r. 3/2002, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad imprese con superficie minima aziendale inferiore a due ettari.