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Atto:LEGGE REGIONALE 09 dicembre 2005, n. 29
Titolo:Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
Pubblicazione:( B.U. 15 dicembre 2005, n. 111 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 12 del 26 gennaio 2006.

Sommario





1. La Regione costituisce una società a responsabilità limitata denominata "I.R.Ma Immobiliare Regione Marche" per la gestione e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
2. La società è a totale capitale regionale. La Giunta regionale conferisce alla società un capitale iniziale di euro 100.000,00.


1. La società svolge l'attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e dei servizi ad esso connessi, nel rispetto dei principi in materia di amministrazione dei beni pubblici.
2. Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le necessarie operazioni immobiliari, commerciali e finanziarie.
3. La Giunta regionale può conferire alla società beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione con esclusione dei beni immobili appartenenti all'ASUR e alle Aziende ospedaliere anche se dalle medesime conferiti alla Regione.


1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della società è deliberato dalla Giunta regionale.
2. Lo statuto sociale deve prevedere:
a) la specificazione dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle norme del codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata;
b) l'organo amministrativo nella forma dell'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale tra il personale del ruolo regionale;
c) l'organo deputato al controllo legale dei conti ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, nominato dal Consiglio regionale;
d) l'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare;
e) la durata della società;
f) l'obbligo della presentazione entro il mese di settembre di ciascun anno di un piano di attività corredato da un budget economico finanziario da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.



1. La società opera secondo i criteri e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, i quali in particolare stabiliscono:
a) i termini e le modalità per la gestione immobiliare e finanziaria;
b) i termini e le modalità per la manutenzione dei beni immobili;
c) le modalità per la fornitura di beni e di servizi alla Regione in connessione all'oggetto sociale, ivi compreso il reperimento di immobili da destinare a sede degli uffici regionali;
d) la misura e le modalità di corresponsione dei compensi eventualmente da riconoscersi alla società.

2. Per l'esercizio dell'attività sociale e per l'attuazione dei criteri e degli indirizzi approvati con le deliberazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con la società.
3. La gestione degli immobili in uso al Consiglio regionale è regolata da apposita convenzione da stipularsi tra Società e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Le alienazioni dei beni immobili da parte della Società sono comunque autorizzate dal Consiglio regionale.


1. In sede di prima applicazione della presente legge, la società provvede all'acquisizione dell'immobile da destinare a sede degli uffici del Consiglio regionale, ubicato in Ancona e denominato Palazzo delle Ferrovie, il cui valore è stabilito in euro 16.500.000,00 al netto di IVA, censito al NCEU, foglio 8, particella 110, zona censuaria 2, categoria b4.
2. La Giunta regionale conferisce alla società apposito mandato per il subentro nel contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile di cui all'articolo 1 della l.r. 13 luglio 2005, n. 18, da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale e per l'attivazione delle procedure dirette all'acquisizione della proprietà dell'immobile medesimo.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale nomina, entro il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 3, il titolare dell'organo di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo. Entro il 30 giugno 2006 il Consiglio regionale provvede alla nomina di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) secondo la procedura di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).


1. Per la spesa relativa alla costituzione della società di cui all’articolo 1, pari ad euro 100.000,00, si provvede, con la somma iscritta nell’UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell’anno 2005 a carico dell’apposito capitolo che la Giunta regionale ha già istituito, ai fini della gestione, nel POA per l’anno 2005.
2. Le somme occorrenti al pagamento degli oneri derivanti dall’articolo 2 della presente legge saranno iscritte, a decorrere dall’anno 2006, a carico dell’UPB 1.03.07 nel capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione.
3. L’entità delle risorse necessarie verrà stabilita a decorrere dal 2006, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Per l’intervento previsto dall’articolo 5, comma 1, è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa di euro 19.800.000,00, comprensiva di IVA, così ripartita:
a) per l’anno 2005, euro 6.000.000,00;
b) per l’anno 2006, euro 5.800.000,00;
c) per l’anno 2007, euro 8.000.000,00.

5. Alla copertura delle spese previste dal comma 4 si provvede:
a) quanto a euro 6.000.000,00 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell’UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell’anno 2005 a carico dell’apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l’anno 2005;
b) quanto ad euro 5.800.000,00 mediante impiego delle risorse dell’UPB 4.27.04, proiezione per l’anno 2006, del bilancio pluriennale 2005-2007;
c) quanto ad euro 8.000.000,00 mediante impiego delle risorse dell’UPB 4.27.04, proiezione per l’anno 2007, del bilancio pluriennale 2005-2007.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.