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Atto:LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2006, n. 1
Titolo:Modifiche alla l.r. 16 aprile 2003, n. 5 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione".
Pubblicazione:(B.U. 2 febbraio 2006, n. 13)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Disposizioni generali
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 17 del 9 febbraio 2006.

Sommario





1. L’articolo 3 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo)
1. La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso il potenziamento del capitale di rischio delle stesse.
2. L’intervento di cui al comma 1 è attuato mediante il concorso all’istituzione di un fondo per investimenti in capitale di rischio, alimentato da risorse pubbliche e private. Il fondo è utilizzato per l’acquisizione di partecipazioni, la partecipazione in pool con investitori istituzionali e imprese, la partecipazione in società finanziarie per il capitale di rischio o altre attività che permettano il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Sono esclusi interventi nei confronti di imprese in difficoltà o volti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà.
3. Destinatarie dell’intervento sono le piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione comunitaria in vigore al momento di concessione dell’aiuto.
4. La quota regionale del fondo, l’importo complessivo, l’entità minima del finanziamento privato, i criteri e le modalità per l’attuazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.”.



1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 5/2003 le parole: “, comma 7” sono soppresse.


1. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:
“5 bis. La Giunta regionale presenta alla Commissione europea la richiesta dell’eventuale proroga o rinnovo del regime di aiuto previsto all’articolo 3.”.