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Atto:LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 2
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2006).
Pubblicazione:( B.U. 16 febbraio 2006, n. 21 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4 (Autorizzazioni di spesa)
Art. 5 (Cofinanziamento regionale)
Art. 6 (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 7 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 8 (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica)
Art. 9 (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale)
Art. 10 (Patto per lo sviluppo)
Art. 11 (Proroghe di termini)
Art. 12 (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere)
Art. 13 (Finanziamenti per interventi di manutenzione idraulica)
Art. 14 (Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post- terremoto)
Art. 15 (Norme tecniche per il completamento della ricostruzione post-terremoto)
Art. 16 (Fondo di rotazione per la promozione della cooperazione)
Art. 17 (Contributi a favore dell’Istituto Pergolesi e della Fondazione Teatro delle Muse)
Art. 18 (Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980)
Art. 19 (Riduzione delle indennità)
Art. 20 (Riorganizzazione del Consiglio regionale)
Art. 21 (Fondo per la montagna)
Art. 22 (Modifica alla l.r. 7/2004)
Art. 23 (Tassa per il diritto allo studio universitario)
Art. 24 (Interpretazione del comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001)
Art. 25 (Ulteriori disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
Art. 26 (Modifiche alla l.r. 11/2004)
Art. 27 (Disposizioni relative all’attività di comunicazione e di educazione alimentare)
Art. 28 (Modifiche alla l.r. 15/1994 ed al r.r. 11/2004)
Art. 29 (Modifiche alla l.r. 12/2000)
Art. 30 (Abrogazione l.r. 40/1981 e modifica al r.r. 11/2004)
Art. 31 (Modifica alla l.r. 13/2003)
Art. 32 (Modifica alla l.r. 19/2000)
Art. 33 (Modifica alla l.r. 15/2002)
Art. 34 (Modifica alla l.r. 13/2004)
Art. 35 (Modifica alla l.r. 31/2001)
Art. 36 (Modifiche alla l.r. 2/1996 e alla l.r. 20/1984)
Art. 37 (Modifiche alla l.r. 36/2005)
Art. 38 (Interpretazione del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 36/2005)
Art. 39 (Modifiche alla l.r. 45/1998)
Art. 40 (Modifica alla l.r. 20/2005)
Art. 41 (Modifiche alla l.r. 29/2005)
Art. 42 (Variazioni di bilancio)
Art. 43 (Alienazione di beni immobili regionali)
Art. 44 (Modifica alla l.r. 20/2002)
Art. 45 (Modifica alla l.r. 29/2004)
Art. 46 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 47 (ALLEGATI)



1. Per il periodo 2006/2008 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
a) previsione entrate, anno 2006:
euro 3.419.185.829,15;
b) previsione entrate, anno 2007:
euro 2.857.224.923,57;
c) previsione entrate, anno 2008:
euro 2.905.623.824,57.



1. Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2006 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.


1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l’anno 2006, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2006 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.


1. E’ rinnovata, per l’anno 2006, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026, di cui all’articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (Legge finanziaria 1999), integrata di euro 2.065.827,60 con l’articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l’anno 1999), limitatamente ad euro 239.641,93, ed agli interventi individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 17 maggio 2001, n. 478 (quinta e sesta annualità), per i quali risultano procedure in corso. Il limite di impegno di euro 239.641,93, per massimo venti anni, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 4.792.838,60, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall’articolo 16 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855 e del 17 maggio 2001, n. 478, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.
2. E’ rinnovata, per l’anno 2006, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026, di cui al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001), (settima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall’articolo 16 della l.r. 24/2005, previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879 e del 17 gennaio 2003, n. 12, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.
3. Sono rinnovate, per l’anno 2006, le autorizzazioni del limite di impegno di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 11/2001 (ottava annualità) e di euro 1.291.145,00 di cui al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Finanziaria 2002), (nona annualità). Il limite di impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale utilizzato per euro 335.968,10 per gli interventi della settima annualità e per euro 1.988.090,70 per quelli dell’ottava e nona annualità considerati cumulativamente, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 46.481.176,00, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del dirigente del servizio lavori pubblici del 26 ottobre 2004, n. 584, sono stabiliti al 30 settembre 2006 a pena di decadenza.
4. E’ rinnovata, per l’anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80 l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026 di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004), (decima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.
5. E’ rinnovata, per l’anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.
6. E’ rinnovata, per l’anno 2006, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 all’anno 2026, di cui all’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.
7. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l’articolo 22 della l.r. 11/2001.


1. E’ istituito, per l’anno 2006, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 1.716.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2006, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2006.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente del servizio su motivata istanza del beneficiario.
8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.


1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche) sono subordinati all’approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all’articolo 7 “Fondo di rotazione per la progettazione” della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.
2. I contributi ai Comuni, per i piani di caratterizzazione e progetti definitivi di bonifica ad intervento pubblico, sono subordinati all’approvazione dei rispettivi progetti sulla base delle procedure previste dal d.m. 471/1999, per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all’articolo 7 della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.


1. L’utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell’ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della legge 109/1994 e successive modificazioni.
2. L’utilizzo è subordinato all’approvazione da parte dell’ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi.
3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l’ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all’approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L’atto di approvazione dell’ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla-osta e l’eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, da presentarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva con apposito atto amministrativo le linee di indirizzo degli interventi denominati “Patto per lo sviluppo”.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal “Patto per lo sviluppo” vengono utilizzate risorse comunitarie, statali e regionali.


1. Il termine indicato al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 29/2004 per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 30 giugno 2006.
2. Il termine previsto al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano), per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate dall’anno 1998 al 2003, è fissato al 31 dicembre 2006.


1. L’ASUR, per le Zone territoriali, e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate, previa richiesta di un parere vincolante rilasciato dal servizio “Salute” e dal servizio “Programmazione, bilancio e politiche comunitarie”, ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di due dodicesimi dell’ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, calcolato come somma del valore della produzione, iscritta nei bilanci di previsione per l’anno 2005 al netto dei costi capitalizzati. Alla contrazione dell’anticipazione si provvede con atto dei Direttori dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere.


1. La quota del 10 per cento degli stanziamenti, prevista dal comma 2 dell’articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dal comma 4 dell’articolo 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, può essere destinata anche ad interventi di manutenzione idraulica.


1. La Giunta regionale e gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell’emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2006, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.


1. Ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica di cui alla legge 31 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) e le disposizioni regionali di attuazione.
2. I soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono avvalersi della facoltà di applicazione delle nuove norme tecniche di cui al d.m. 14 settembre 2005, fermi restando i limiti dei contributi concedibili, valutati ai sensi della richiamata legge 61/1998.


1. Per l’anno 2006, le risorse provenienti dai rientri delle rate del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper-Regione Marche, di cui all’articolo 11 della l.r. 24/2005, possono essere utilizzate, fino ad un massimo del 70 per cento della disponibilità, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 11 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Interventi per favorire lo sviluppo della cooperazione).
2. La dotazione originaria del fondo di cui al comma 1 sarà ripristinata utilizzando le risorse provenienti dalle rate di rientro del fondo per la capitalizzazione di cui all’articolo 11, comma 2, della l.r. 5/2003.


1. Le contribuzioni a favore dell’Istituto Pergolesi di Ancona e della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona sono erogate direttamente ai predetti enti e non per il tramite del Comune di Ancona.


1. La Giunta regionale è autorizzata a concordare con i Comuni i tempi e le modalità di restituzione delle somme ancora dovute dagli stessi ai sensi della l.r. 25 gennaio 1980, n. 7 ((Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 “Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell’artigianato marchigiano”).
2. L’accordo di cui al comma 1 può prevedere la rateizzazione dell’importo dovuto fino al massimo di dieci anni o la riduzione delle somme dovute nella misura del:
a) 50 per cento in caso di restituzione entro il 30 giugno 2006;
b) 30 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2006.

3. Qualora non si raggiunga l’accordo entro il 30 giugno 2006 la Regione provvede al recupero delle somme anche mediante compensazione con i trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni.


1. Ferme restando le altre disposizioni di cui alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture amministrative competenti sono autorizzate ad apportare, per l’anno 2006, una riduzione del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 sui seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti;
b) le indennità di carica spettanti ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale di cui all’articolo 2 della l.r. 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali);
c) le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni, gettoni o altre indennità comunque denominate corrisposte agli amministratori nominati dalla Regione.



1. Fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alla Regione dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, il Consiglio regionale, al fine di provvedere all’attuazione del nuovo Statuto regionale ed in particolare al ruolo separato del personale e alle esigenze di funzionamento dei nuovi organismi istituzionali quali il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, è autorizzato alla copertura dei posti vacanti della propria dotazione organica da effettuarsi mediante assunzioni, mobilità di personale e progressioni verticali.
2. In particolare le procedure per le progressioni verticali, da definire in conformità alla normativa contrattuale vigente, possono prevedere, ai fini del contenimento della spesa, la soppressione, anche in parte, dei posti già ricoperti dal personale consiliare risultato vincitore delle apposite selezioni.
3. Le operazioni indicate ai commi 1 e 2 devono assicurare che il valore della dotazione organica del Consiglio, da rideterminare a seguito della conclusione delle operazioni stesse, risulti conforme ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e relativa normativa di attuazione.


1. Per l’anno 2006 nel fondo regionale per la montagna, confluiscono:
a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per l’anno 2004, per l’anno 2005 e per l’anno 2006;
b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
1) UPB 1.06.03 euro 2.336.790,25 di cui euro 110.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM ed alla Comunità montana D/2 di Pergola;
2) UPB 4.22.04 euro 400.000,00.

2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12).


1. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) è sostituito dal seguente:
“2. Per gli anni successivi, l’entità della spesa definita con legge finanziaria, è costituita dalle risorse finanziarie versate dai proponenti delle opere o degli interventi, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 5.”.



1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario) è determinato, con riferimento all’anno accademico 2006/2007, in euro 90,00.


1. Al comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), inserito dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 24/2005, per “settori dell’industria, dell’artigianato e del commercio” si intendono quelli di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G.


1. A decorrere dall’anno di imposta 2006, l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 35/2001 è ridotta al 4,5 per cento per le attività di preparazione e concia del cuoio (codice ISTAT attività economiche: 19.10.0).


1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) la parola “quattro” è sostituita dalla parola “cinque”.
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 11/2004 la parola “sei” è sostituita dalla parola “ventiquattro”.
3. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 11/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: “anche in assenza del piano di cui all’articolo 4”.


1. La gestione dei fondi relativi all’attività di comunicazione e di educazione alimentare è affidata alle Province in coordinamento con i Comuni secondo le linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale.


1. L’articolo 6 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali) è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 15/1994, le parole “il comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette di cui all’articolo 6, la Conferenza regionale delle autonomie di cui all’articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 e” sono soppresse.
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 15/1994, le parole “e sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6 o su iniziativa dello stesso” sono soppresse.
4. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 15/1994, le parole “sentito il comitato tecnico scientifico regionale” sono soppresse.
5. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 15/1994, le parole “previo parere del comitato tecnico scientifico regionale” sono soppresse.
6. Al comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 15/1994 le parole “che acquisisce il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette” sono soppresse.
7. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole “dopo aver sentito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all’articolo 6 e” sono soppresse.
8. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole “dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette” sono soppresse.
9. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell’articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce “Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette” è soppressa.


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12 (Norme sulla speleologia) le parole “, sentita la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell’articolo 8,” sono soppresse.
2. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 12/2000 le parole “la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell’articolo 8 e” sono soppresse.
3. L’articolo 8 della l.r. 12/2000 è abrogato.
4. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 12/2000 le parole “e la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell’articolo 8 della presente legge” sono soppresse.
5. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 12/2000 le parole “, sentita la Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell’articolo 8” sono soppresse.
6. Al comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 12/2000 le parole “, previo parere della Consulta ecologica regionale integrata ai sensi dell’articolo 8 della presente legge” sono soppresse.


1. E’ abrogata la l.r. 17 dicembre 1981, n. 40 (Costituzione della consulta ecologica).
2. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell’articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), la voce “Consulta ecologica regionale” è soppressa.


1. Il comma 6 ter dell’articolo 28 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) aggiunto dall’articolo 38, comma 1, della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2, è abrogato.


1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 16 marzo 2000, n. 19 (Norme concernenti l’assistenza sanitaria di base) è sostituito dal seguente:
“1. Per le finalità di cui all’articolo 1 ed in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 maggio 2003, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 13 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede all’iscrizione temporanea in appositi elenchi dei soggetti non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni compresi nel territorio regionale, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all’attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L’iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile.”.



1.Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) gli orari di apertura e le turnazioni, ad eccezione che per gli impianti che erogano il prodotto metano per i quali i gestori hanno la facoltà di stabilirli autonomamente fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro e i turni di lavoro dei dipendenti;”.



1. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) è inserito il seguente:
“6bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi.”.



1. Al comma 5 dell’articolo 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) le parole “proposti dai dirigenti preposti alle strutture organizzative di massima dimensione” sono soppresse.


1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione europea) è sostituito dal seguente:
“1. I compensi spettanti ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d’esame istituite per le iniziative formative di cui alla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale.”.

2. Alla tabella B della legge 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) le voci “Comitato di gestione per l’attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996), indennità di presenza euro 32,00,” e “Commissione d’esame per le iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996), indennità di presenza euro 32,00,” sono soppresse.


1. Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:
“4. Il Presidente dell’ERAP che sia lavoratore dipendente può essere collocato, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.”.

2. Dopo il comma 5 del’articolo 26 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Il Presidente che sia lavoratore dipendente, qualora non collocato in aspettativa, ha diritto ad assentarsi dal rispettivo posto di lavoro per un massimo di 48 ore mensili, oltre ai permessi previsti per partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell’articolo 24. Le assenze dal servizio di cui al presente comma sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ERAP che li rimborsa al datore di lavoro.”.



1. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) che prevede un prolungamento delle assegnazioni provvisorie disposte dai Comuni per un periodo di tre anni, si interpreta nel senso che per assegnazioni provvisorie debbono intendersi anche quelle disposte con provvedimento sindacale di requisizione.


1. Il comma 3 bis dell’articolo 22 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è sostituito dal seguente:
“3 bis. E’ consentita altresì la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e rotaia, attraverso l’esibizione al personale addetto della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi, agli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e Comunale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”.

2. All’articolo 32 della l.r. 45/1998 è aggiunto il seguente comma:
“6 quinquies. Gli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 hanno attivato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in vigore fino al 30 giugno 2006.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 1° agosto 2005, n. 20 (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche”) è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 20 bis della l.r. 45/1998. Gli enti affidanti sono tenuti ad avviare le relative procedure entro i successivi centoventi giorni.



1.Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è sostituito dal seguente:
“4. Per l’intervento previsto dall’articolo 5, comma 1, è autorizzata, per gli anni 2005/2009, la spesa di euro 19.847.060,61 comprensiva di IVA ed oneri accessori così ripartita:
a) per l’anno 2005, euro 6.000.000,00;
b) per l’anno 2006, euro 1.947.060,61;
c) per l’anno 2007, euro 1.721.800,00;
d) per l’anno 2008, euro 3.578.200,00;
e) per l’anno 2009, euro 6.600.000,00.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 29/2005 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti e sono aggiunte le lettere d) ed e):
“b) quanto a euro 1.947.060,61 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell’UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell’anno 2006 a carico dell’apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l’anno 2006;
c) quanto a euro 1.721.800,00 mediante impiego delle risorse dell’UPB 1.03.08, proiezione per l’anno 2007, del bilancio pluriennale 2006/2008;
d) quanto a euro 3.578.200,00 mediante impiego delle risorse dell’UPB 1.03.08, proiezione per l’anno 2008, del bilancio pluriennale 2006/2008;
e) quanto alla quota residua mediante impiego delle risorse che verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2009.”.



1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.
2. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2006 relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.


1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione della sede di Ancona, via Thaon De Revel, n. 4, della Azienda di promozione turistica regionale.
2. La Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.


1. Dopo il comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è aggiunto il seguente:
“6 bis. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, le strutture e i servizi previsti dalla presente legge possono instaurare rapporti con i soggetti pubblici prescindendo dalla normativa sull’accreditamento contenuta nel medesimo articolo.”.



1. Al comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (legge finanziaria 2005) sono soppresse le seguenti parole “decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge”.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


Tabella A
Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria
Tabella B
Rifinanziamento leggi regionali
Tabella C
Autorizzazioni di spesa
Tabella D
Cofinanziamenti regionali programmi statali
Tabella E
Cofinanziamenti regionali programmi comunitari