Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 2 febbraio 2006, n. 1
Titolo:Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 "Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie".
Pubblicazione:(B.U. 16 febbraio 2006, n. 20)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria

Sommario




Art. 1

1. L’articolo 1 del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie) è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Finalità - Rilascio delle autorizzazioni)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 le modalità di costituzione, funzionamento e cessazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie.
2. Le autorizzazioni per la costituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie sono rilasciate, su domanda degli interessati, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi e nei limiti di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 7/1995, dalle Province competenti per territorio.
3. Le autorizzazioni sono concesse previo riscontro di conformità alle previsioni del piano faunistico venatorio regionale e a seguito della pubblicazione di specifici bandi.
4. In mancanza del consenso da parte dei proprietari e dei conduttori dei fondi, le Province possono operare ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della l.r. 7/1995.
5. Fermo restando il rispetto della graduatoria redatta in relazione ai punteggi attribuiti secondo la tabella di cui all’Allegato, nel rilascio di nuove autorizzazioni sono favorite le aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie gestite da giovani coltivatori o imprenditori agricoli singoli o associati o quelle che prevedono:
a) programmi di recupero ambientale del territorio ed interventi volti a favorire la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale da utilizzarsi anche per le immissioni in territorio libero;
b) programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche.
6. Le autorizzazioni non possono essere concesse qualora il punteggio secondo la tabella di cui all’Allegato non raggiunga per le aziende faunistico-venatorie 220 punti e per le aziende agrituristico-venatorie 150 punti.
7. Le autorizzazioni sono soggette alla tassa di concessione regionale vigente in materia.”.


Art. 2

1. L’articolo 3 del regolamento regionale 41/1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Presentazione delle domande)
1. Le domande rivolte ad ottenere l’autorizzazione per la costituzione di aziende faunistiche, complete della documentazione di cui al comma 2, sono presentate alle Province in seguito alla pubblicazione dei relativi bandi.
2. Alle domande sono allegati i seguenti documenti:
a) relazione tecnica che illustri le caratteristiche ambientali del territorio, con specificazione, da evidenziare in cartografia, della ripartizione dell’uso del suolo indicando le aree a bosco, incolto, coltivi, pascolo, fiumi e specchi d’acqua;
b) descrizione dettagliata delle tipologie di conduzione dei terreni e le caratteristiche delle colture praticate;
c) descrizione puntuale, con riferimenti cartografici, dei programmi di ripristino, conservazione e miglioramento dell’ambiente ai fini faunistici, con indicazione dei tempi di realizzazione;
d) situazione faunistica relativa alle presenze di uccelli e mammiferi della zona, con indicazioni inerenti alla fenologia della specie, distribuzione e stima delle consistenze;
e) elenco delle specie per le quali si richiede la concessione al prelievo venatorio;
f) i programmi previsti per quanto riguarda le immissioni e le finalità che si intendono perseguire, quali ripopolamento, introduzione o reintroduzione;
g programma di gestione del territorio ai fini faunistici;
h) descrizione delle strutture di ambientamento, di produzione, o comunque utili alla gestione faunistica esistenti o che saranno realizzate, con descrizione specifica dell’uso cui saranno destinate;
i) cartografia in scala 1:25.000, in due esemplari, in cui siano riportati i confini dell’area considerata e quelli della zona di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica;
l) cartografia in scala 1:10.000, in due esemplari, in cui siano riportati i confini dell’area considerata e quelli della zona di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica, nonché quelli di eventuali zone addestramento cani richieste, con il dettaglio della ripartizione dei differenti usi del suolo;
m) elenco dei dati catastali dei terreni interessati con specifica adesione, con firma autentica ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dei proprietari o conduttori; la dichiarazione di adesione contiene l’esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza, da trasmettersi per conoscenza anche alla Provincia, l’assenso si intende tacitamente rinnovato; il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell’azienda faunistica vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;
n) dichiarazione del richiedente di non aver chiesto e ottenuto altre concessioni di aziende faunistico-venatorie nella regione;
o) indicazione degli operatori tecnico-faunistici e del tecnico faunistico esperto di cui si avvale l’azienda stessa;
p) regolamento d’esercizio, con nomina del direttore.
3. La documentazione tecnico-faunistica di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e p), è sottoscritta da un tecnico faunistico esperto.”.


Art. 3

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 del regolamento regionale 41/1995 il numero “25” è sostituito con il numero “13”.

Art. 4

1. Il secondo capoverso della lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 del regolamento regionale 41/1995 è sostituito dal seguente:
“Nel primo anno di funzionamento dell’azienda faunistica è vietata la caccia alla fauna appartenente alle specie per le quali si richiede il prelievo;”.


Art. 5

1. Il terzo capoverso della lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 41/1995 è soppresso.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 41/1995 la parola “vocazionali” è sostituita con le seguenti: “su cui si effettua il prelievo”.

Art. 6

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 12 del regolamento regionale 41/1995 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Alla domanda di rinnovo da presentare tre mesi prima della scadenza e contenente gli estremi del precedente provvedimento di concessione, sono allegati i documenti di cui al comma 2 dell’articolo 3, ad eccezione di quelli indicati dalla lettera m), redatti come previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3. Le Province nella pubblicazione dei bandi di cui al comma 3 dell’articolo 1 garantiscono una quantità di superficie tale da poter contenere quella necessaria al rinnovo di tutte le aziende autorizzate che devono raggiungere 220 punti nella graduatoria redatta secondo l’Allegato. L’eventuale mancato raggiungimento di tale punteggio, esclusivamente per quelle che dimostrano di aver svolto una buona pratica di gestione faunistico-venatoria nel corso degli anni, è compensato nella misura massima di 80 punti.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 12 del regolamento regionale 41/1995 è abrogato.

Art. 7

1. L’articolo 15 del regolamento regionale 41/1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Presentazione delle domande)
1. Le domande rivolte a ottenere l’autorizzazione per la costituzione di aziende agri-venatorie, complete della documentazione di cui al comma 2, sono presentate alle Province, in seguito alla pubblicazione dei relativi bandi.
2. Alle domande sono allegati i seguenti documenti:
a) relazione tecnica che illustri le caratteristiche ambientali del territorio, con specificazione, da evidenziare in cartografia, della ripartizione dell’uso del suolo indicando le aree a bosco, incolto, coltivi, pascolo, fiumi e specchi d’acqua;
b) descrizione dettagliata delle tipologie di conduzione dei terreni e le caratteristiche delle colture praticate;
c) specificazione del possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 6, della l.r. 7/1995 e dall’articolo 16, comma 3, della legge 157/1992;
d) situazione faunistica relativa alle presenze di uccelli e mammiferi della zona, con indicazioni inerenti alla fenologia della specie, distribuzione e stima delle consistenze;
e) elenco delle specie per le quali si richiede la concessione al prelievo venatorio;
f) descrizione delle strutture di ambientamento, di produzione, o comunque utili alla gestione faunistica esistenti o che saranno realizzate, con descrizione specifica dell’uso cui saranno destinate;
g) cartografia in scala 1:25.000, in due esemplari;
h) cartografia in scala 1:10.000, in due esemplari, in cui siano riportati i confini di eventuali zone addestramento cani richieste;
i) elenco dei dati catastali dei terreni interessati con specifica adesione, con firma autentica ai sensi del d.p.r. 445/2000, dei proprietari o conduttori; la dichiarazione di adesione contiene l’esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza, da trasmettersi per conoscenza anche alla Provincia, l’assenso si intende tacitamente rinnovato; il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell’azienda faunistica vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;
l) indicazione del tecnico faunistico esperto di cui si avvale l’azienda stessa;
m) regolamento d’esercizio, con nomina del direttore.
3. La documentazione tecnico faunistica di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) f) e m), è sottoscritta da un tecnico faunistico esperto.”.


Art. 8

1. Nel comma 1 dell’articolo 16 del regolamento regionale 41/1995 il numero “25” è sosti-tuito con il numero “13”.
2. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 del regolamento regionale 41/1995 sono abrogati.

Art. 9

1. Nel comma 1 dell’articolo 17 del regolamento regionale 41/1995, alla penultima riga la parola “chiede” è sostituita con le parole “ha chiesto”.
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 17 del regolamento regionale 41/1995 sono abrogati.

Art. 10

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 del regolamento regionale 41/1995 è abrogata.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 19 del regolamento regionale 41/1995, ai punti 1), 2) e 3) i numeri “50, 15 e 15” sono sostituiti con “30, 10 e 10”.

Art. 11

1. Il comma 3 dell’articolo 20 del regolamento regionale 41/1995 è abrogato.

Art. 12

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 23 del regolamento regionale 41/1995 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Alla domanda di rinnovo da presentare tre mesi prima della scadenza e contenente gli estremi del precedente provvedimento sono allegati i documenti di cui al comma 2 dell’articolo 15, ad eccezione di quelli indicati dalla lettera i), redatti come previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3. Le Province, nella pubblicazione dei bandi di cui al comma 3 dell’articolo 1, garantiscono una quantità di superficie tale da poter contenere quella necessaria al rinnovo di tutte le aziende agri-venatorie autorizzate che, comunque, devono raggiungere 150 punti nella graduatoria redatta secondo l’Allegato.”.


Art. 13

1. Il comma 3 dell’articolo 24 del regolamento regionale 41/1995 è abrogato.

Art. 14

1. Le autorizzazioni per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche di cui al presente regolamento, conservano efficacia fino alla loro scadenza.
2. Fino a quando la Giunta regionale non avrà predisposto l’elenco del personale tecnico da utilizzarsi per la raccolta e l’elaborazione dei dati faunistici, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie si avvalgono di consulenti faunistici la cui competenza sia comprovata, tra l’altro, da almeno tre anni di attività svolta nel settore faunistico-venatorio.

Allegati

Punteggio per la valutazione dell’idoneità per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agri­turistico-venatorie per la predisposizione delle graduatorie di cui agli articoli 1, 12 e 23 del regolamento41/1995.


1) Uso del suolo


AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (AFV)























































































% bosco p.ti % acqua p.ti % incolto p.ti % pascoli p.ti coltivi p.ti
0 - 5 0 0 0 0 - 1 0 0 - 5 0 0 - 10 0
5,1 - 10 10 0.01 - 1 10 1 -10 10 5.1 - 10 10 10.1 - 20 10
10.1 - 20 20 1.1 - 2 20 10.1 - 20 20 10.1 - 20 20 20.1 - 30 50
20.1 - 30 30 2.1 -3 30 20.1 - 30   30 20.1 - 30 30 30.1 - 40 40
30.1 - 40 50 3.1 -5 40 30.1 - 40 50 30.1 - 40 50 40.1 - 50 20
> 40.1 40 > 5.1 50 > 40.1 30 > 40.1 30 > 50.1 0

 


AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE (AATV)























































































% bosco p.ti % acqua p.ti % incolto p.ti % pascoli p.ti coltivi p.ti
0 - 5 50 0 50 0 - 1 50 0 - 5 50 0 - 10 0
5,1 - 10 40 0.01 - 1 40 1 - 5 40 5.1 - 10 40 10.1 - 20 10

10,1 - 20

30 1.1 - 2 30 5,1 - 10 30 10.1 - 20 30 20.1 - 30 20
20,1 - 30 20 2.1 -3 20 10.1 - 20 20 20.1 - 30 20 30.1 - 40 30
30,1 - 40 10 3.1 -5 10 20.1 - 30   10 30.1 - 40 10 40.1 - 50 40
> 40 0 > 5.1 0 > 30.1 0 > 40.1 0 > 50.1 50

 


2) Presenza di specie di rapaci e Piciformi nidificanti
































































Numero di specie p.ti per AFV p.ti per AATV
0 - 3   0   40  
4 - 6   5   10  
7 - 9   8   5  
10 - 12   12   3  
13 - 15   18   2  
16 - 18   26   1  
19 o più   36   0  

 


3) Presenza di specie di rapaci e Piciformi in periodo invernale e in migrazione
















































Numero di specie p.ti per AFV p.ti per AATV
0 - 6   0   40  
7 - 12   3   10  
13 - 18   6   5  
19 - 24   12   3  
25 o più   28   2  

 


4) Valore specifico dei mammiferi presenti stabilmente e degli uccelli nidificanti




































Numero di specie p.ti per AFV p.ti per AATV
Aquila reale, Gufo reale, Lupo, Gatto selvatico,Martora, Orso 10   -20  
Astore, Lanario, Falco pecchiaiolo, Puzzola 7   -18  
Sparviere, Falco pellegrino 5   -16  
Allocco, Gufo comune 3   -5