Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 11
Titolo:Istituzione dell'Ente parco regionale del Conero.
Pubblicazione:(B.U. 10 agosto 2006, n. 81)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario





1. Per la gestione e l’amministrazione del Parco regionale del Conero di cui alla l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco regionale del Conero), è istituito l’Ente parco regionale del Conero, di seguito denominato Ente.
2. L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede nel territorio del Comune di Sirolo.
3. All’Ente si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali).


1. Sono organi dell’Ente:
a) il Consiglio direttivo;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Revisore unico;
e) la Comunità del parco.

2. Il Consiglio direttivo, insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è composto da:
a) un rappresentante nominato dalla Regione;
b) un rappresentante nominato dalla Provincia di Ancona;
c) un rappresentante nominato dal Comune di Ancona;
d) un rappresentante nominato dal Comune di Camerano;
e) un rappresentante nominato dal Comune di Numana;
f) un rappresentante nominato dal Comune di Sirolo;
g) un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;
h) un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito purché sia nominata almeno la maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e rappresenta il parco.
5. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo.
6. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e dura in carica cinque anni.


1. Lo statuto dell’Ente è adottato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. L’ordinamento degli uffici dell’Ente è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio direttivo.
3. I compensi per gli organi dell’Ente sono determinati dallo statuto.


1. L’Ente adotta la contabilità economica e trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui all’articolo 23 della l.r. 15/1994:
a) entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale relativo all’anno successivo;
b) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all’anno precedente, corredato della relazione sull’attività svolta.



1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 21/1987, effettua la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui al comma 1 non può effettuare assunzioni di personale, né stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio direttivo dell’Ente e ne convoca la prima seduta. Entro lo stesso termine è nominato il revisore unico.
4. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo, il consorzio di cui al comma 1 è soppresso e l’Ente subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al consorzio medesimo.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla l.r. 15/1994.


1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, sono abrogati:
a) gli articoli da 3 a 20 della l.r. 21/1987;
b) la l.r. 2 marzo 1990, n. 8;
c) la l.r. 24 gennaio 2000, n. 5.