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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2006, n. 3
Titolo:Modifiche al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale
Pubblicazione:( B.U. 02 novembre 2006, n. 105 2 novembre 2006)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.

Sommario





1. Il comma 4 dell’articolo 3 del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è sostituito dal seguente:
“4. La tolleranza riguardo alle superfici dei locali ammessa per le strutture già operanti, dove espressamente richiamata, è estesa agli edifici ristrutturati o già costruiti con destinazione d’uso per servizi socio-assistenziali e sanitari.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 del r.r. 1/2004, è aggiunto il seguente:
“4 bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle strutture da collocare in immobili che non possono essere ampliati o modificati per espresso divieto delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e dei  vincoli artistici, storici ed archeologici.”.



1. Al comma 4 dell’articolo 4 del r.r. 1/2004 le parole “designato dall’Azienda USL” sono sostituite dalle parole “designato dalla competente Zona territoriale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)”.
2. Il comma 5 dell’articolo 4 del r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“5. Il Comune, accertata la regolarità della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia al presidente della commissione di cui al comma 4. La commissione esamina la domanda e provvede alla verifica dei requisiti, eventualmente anche presso la sede della struttura, attivando al suo interno un nucleo di valutazione commisurato alle dimensioni e alla tipologia della struttura da autorizzare. La commissione esprime il proprio parere entro cinquanta giorni dal ricevimento della documentazione.”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 del r.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Ove sia necessario effettuare lavori tali da richiedere la temporanea chiusura della struttura interessata, l’attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto titolare dotata dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, previa specifica autorizzazione del Comune con indicazione del periodo massimo di validità.”.



1. L’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.


1. Il titolo della terza colonna delle tabelle dell’allegato B al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente “Personale in servizio alla data dell’1.1.2006”.
2. Alla voce Funzione Socio-sanitaria, nella terza colonna delle tabelle relative alle strutture “Disabili - Comunità socio-educativa-riabilitativa”, “Disabili - Residenza protetta”, “Disabili - Centro socio-educativo-riabilitativo diurno”, “Anziani - Casa di riposo”, Anziani - Residenza protetta”, “Anziani - Centro diurno”, di cui all’allegato B del r.r. 1/2004 sono soppresse le parole “Una delle seguenti qualifiche: OTA, OSA, ADEST, ASS. In alternativa due anni di esperienza in strutture /servizi per anziani o disabili” nonché la corrispondente cifra “5”.
3. Nelle tabelle di cui all’allegato B al r.r. 1 /2004 così come modificate dai commi 1 e 2 sono aggiunti i punti di cui all’allegato B al presente regolamento.
4. La quarta colonna della tabella B è da intendersi nel senso che i tempi di adeguamento in essa indicati fissano i termini entro cui il personale in servizio deve possedere i requisiti previsti nella terza colonna della medesima tabella B.


1. I tempi di adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e del personale di cui all’allegato A al r.r. 1/2004, come sostituito dal presente regolamento, e all’allegato B al r.r. 1/2004, come modificato dall’articolo 4 del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio 2006.
2. Al fine di promuovere l’aggiornamento, la formazione e la riqualificazione del personale in servizio, con particolare riferimento alle figure educative e di assistenza socio-sanitaria, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i percorsi formativi ed i crediti necessari ad acquisire i titoli professionali o la certificazione di competenze equivalenti.
3. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2006, in possesso dei requisiti previsti all’allegato B, può svolgere le funzioni ivi indicate sia in strutture già operanti sia in strutture di nuova istituzione, fermo restando l’obbligo di aggiornamento, formazione e riqualificazione di cui al comma 2.
4. In deroga a quanto previsto negli allegati A e B, nelle more di attivazione e realizzazione dei corsi di formazione professionale per OSS, la funzione socio-sanitaria può essere svolta da personale in possesso delle qualifiche di OTA, OSA, ASA, ADEST, ASS e AdB conseguite al termine della frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati e individuati dalla Giunta regionale o in possesso del diploma di scuola media inferiore e di due anni di esperienza in strutture similari, fermo restando l’obbligo per il personale medesimo di acquisire i requisiti professionali con le modalità definite dalla deliberazione di cui al comma 2.
5. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per comunità socio-educativo-riabilitativa, residenza protetta e centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 e che accolgono utenza diversa o in numero superiore a quanto previsto all’allegato A, possono essere autorizzate ad esercitare l’attività anche in deroga alla tipologia di utenza ed alla capacità ricettiva prevista per tali strutture ed alla articolazione in nuclei. L’autorizzazione è subordinata alla prescrizione che le suddette strutture presentino un programma di adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, concordato con i servizi sociali e sanitari territoriali e redatto secondo le modalità, gli indirizzi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Le predette strutture, qualora ospitino soggetti in numero superiore alla capacità ricettiva prevista nell’allegato A, non possono accogliere nuova utenza fino al raggiungimento del possesso dei requisiti previsti.
6. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per casa di riposo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 20/2002, possono essere autorizzate ad esercitare l’attività anche in deroga a quanto previsto al paragrafo “Tipologia dell’utenza” di cui all’allegato A, limitatamente agli anziani non autosufficienti ospiti della struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento ferma restando la verifica di compatibilità della permanenza dei predetti ospiti da parte dell’Unità valutativa distrettuale competente.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture operanti che hanno avanzato domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 del r.r. 1/2004 e per le quali non è stato concluso il procedimento, possono integrare la documentazione prodotta. In tal caso:
a) i Comuni rilasciano l’autorizzazione nel termine di centottanta giorni dalla ricezione della integrazione;
b) la Commissione di cui all’articolo 4, comma 4, del r.r. 1/2004 esprime il parere entro cento giorni dal ricevimento della documentazione.

8. Al fine di garantire una uniforme e puntuale applicazione in tutte le strutture delle disposizioni contenute negli allegati A e B al r.r. 1/2004, così come modificati e sostituiti dal presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può dettare indirizzi applicativi.

Allegati

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