Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 46
Titolo:Utilizzazione degli avanzi di amministrazione accertati alla chiusura degli esercizi finanziari 1972 e 1973
Pubblicazione:(B.u.r. 5 giugno 1975, n. 30)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

Per la concessione ai comuni, loro consorzi e comunità montane di contributi nelle spese di costruzione di acquedotti rurali nella misura fissata dall'art. 8 della legge regionale 29.8.1973, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa straordinaria di L. 300.000.000.

Art. 2

Per la realizzazione di opere di rimboschimento, sistemazione e bonifica montana a totale carico della Regione, di cui all'art. 1 - punto 1 della legge regionale 13.3.1975, n. 10 - è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa straordinaria di L. 1.000.000.000.

Art. 3

Per il completamento di opere relative alla realizzazione e adeguamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per il finanziamento di altre attività e interventi, da realizzare dall'ente di sviluppo nelle Marche, in applicazione dell'art. 54 della legge 26.10.1966, n. 910, è autorizzata per l'anno 1975, la spesa straordinaria di L. 1.000.000.000.

Art. 4

Per la esecuzione di opere di pronto intervento conseguenti ad alluvioni, piene, frane, mareggiate e terremoti, nonché per il consolidamento di abitati, di cui al D.L. 12.4.1948, n. 1010 e alla legge 9.7.1903, n. 445, è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa straordinaria di L. 700.000.000.

Art. 5

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3 e 4 sono stanziate a carico di appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 - Titolo II - Spese in conto capitale - con le seguenti denominazioni e con le dotazioni controindicate:
- "Contributi in capitale ai comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione di acquedotti rurali" dotazione L. 300.000.000;
- "Spese per la realizzazione di opere straordinarie di rimboschimento, sistemazione e bonifica montana" dotazione L. 1.000.000.000;
- "Concessione all'ente di sviluppo nelle Marche di un finanziamento straordinario per il completamento di opere relative alla realizzazione e adeguamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nonché per altre attività e interventi in applicazione all'art. 54 della legge 26.10.1966, n. 910" dotazione L. 1.000.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 5 sono stanziate a carico del capitolo 2043302 "Opere di pronto intervento per alluvioni, piene, frane, mareggiate e terremoti, consolidamento abitati" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, la cui dotazione è aumentata di L. 700.000.000.

Art. 6

Il fondo iscritto a carico del capitolo 2147001 "Fondo occorrente per fare fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, è aumentato di L. 350.000.000.
Nell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'anno 1975 è aggiunta la voce n. 22/ter "Contributi agli enti locali e loro consorzi per la pubblicizzazione degli autoservizi di linea per viaggiatori" con l'accantonamento di L. 350.000.000.

Art. 7

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari, complessivamente a L. 3.350.000.000, è autorizzato l'impiego degli avanzi di amministrazione accertati alla chiusura degli esercizi finanziari 1972 e 1973, per l'importo di L. 3.349.536.075, quanto alla differenza di L. 463.925 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1144001 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

Art. 8

La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, i capitoli di cui al primo comma del precedente art. 5, con le denominazioni e la dotazione ivi indicati.

Art. 9

Per l'attuazione della legge 18.4.1974, n. 118 concernente "Provvedimenti urgenti per la zootecnia" sono autorizzate, per l'anno 1975, le seguenti spese:
a) L. 1.305.900.000 per la concessione di premi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 1.6.1974, n. 13, comprese le bovine da latte, nella misura e con le modalità previste nello stesso art. 10;
b) L. 290.200.000, per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio, di cui alla legge regionale 16.1.1975, n. 3;
c) L. 145.100.000, per la concessione di contributi straordinari nelle spese di gestione a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18.4.1974, n. 118.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente, pari, complessivamente a L. 1.741.200.000, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione Marche a seguito della ripartizione delle disponibilità previste dall'art. 5 della legge 18.4.1974, n. 118.

Art. 10

Per effetto del precedente art. 9, al bilancio di previsione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte I - Entrate
- capitolo 30110 "Assegnazioni di fondi dallo Stato per l'attuazione dei provvedimenti urgenti per la zootecnia di cui alla legge 18.4.1974, n. 118" - capitolo di nuova istituzione, L. 1.741.200.000.
Parte II - Spese
Titolo I - Spese correnti
- capitolo 1101202 "Concessione di contributi straordinari nelle spese di gestione a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18.4.1974, n. 118" - capitolo di nuova istituzione, L. 145.100.000;
- capitolo 1101407 "Concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio, di cui alla legge regionale 16.1.1975, n. 3, in attuazione della legge 18.4.1974, n. 118" - capitolo di nuova istituzione, L. 290.200.000;
Titolo II - Spese in conto capitale
- capitolo 2101206 "Concessione di premi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 1.6.1974, n. 13, comprese le bovine da latte, nella misura e con le modalità previste dallo stesso art. 10, in attuazione della legge 18.4.1974, n. 118" - capitolo di nuova istituzione, L. 1.305.900.000.


Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.