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Atto:LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 16
Titolo:Modifica alla legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa"
Pubblicazione:(B.U. 21 dicembre 2006, n. 123)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica

Sommario





1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) č inserito il seguente:
“2 bis. Le prescrizioni di base di cui all’articolo 3, lettera c), del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 1989, n. 197 e le corrispondenti prescrizioni dei piani regolatori generali comunali ad esso adeguati, non si applicano alle opere provvisorie necessarie per l’esecuzione dei lavori relativi alle azioni ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, contenuti nella programmazione regionale dei lavori pubblici. Dette opere provvisorie sono smantellate al termine dei lavori.”.



1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.