Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 aprile 2007, n. 4
Titolo:Disciplina del Consiglio delle autonomie locali
Pubblicazione:( B.U. 19 aprile 2007, n. 37 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario


CAPO I Costituzione del Consiglio delle autonomie locali
Art. 1 (Composizione)
Art. 2 (Elezione dei rappresentanti dei Comuni)
Art. 3 (Elezione dei rappresentanti delle Comunità montane)
Art. 4 (Deleghe)
Art. 5 (Costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Art. 6 (Presidente e Vicepresidenti del Consiglio delle autonomie locali)
Art. 7 (Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali. Adozione dei pareri)
Art. 8 (Rinnovo del Consiglio delle autonomie locali)
Art. 9 (Decadenza)
Art. 10 (Interventi nelle sedute)
Art. 11 (Funzioni)
Art. 12 (Procedimento)
Art. 13 (Struttura)
CAPO II Norme transitorie e finali
Art. 14 (Prima elezione del Consiglio delle autonomie locali)
Art. 15 (Disposizioni transitorie per l’esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali)
Art. 16 (Modifiche e abrogazioni)
Art. 17 (ALLEGATO TABELLA A)

CAPO I
Costituzione del Consiglio delle autonomie locali



1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:
a) dai Presidenti delle Province;
b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) da tre Presidenti di Comunità montana in rappresentanza delle Comunità montane.

2. Nella composizione del Consiglio delle autonomie locali sono garantiti il pluralismo politico istituzionale, l’equilibrata rappresentanza della popolazione, dei territori e di entrambi i generi. In ogni caso nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 25 per cento.
3. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.


1. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 sono eletti dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni di ciascuna provincia convocate e presiedute dai Presidenti delle Province. Alle Assemblee partecipano senza diritto di voto i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti di Comunità montane dell’ambito provinciale.
2. Il numero dei Sindaci da eleggere da parte di ciascuna Assemblea è determinato dal Presidente del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.
3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì a ripartire i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale tra i Comuni con popolazione superiore e i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza della popolazione residente e del numero dei Comuni appartenenti a ciascuna classe demografica. Ove i seggi da ripartire siano più di uno, va comunque assicurata la rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore e dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
4. All’elezione dei rappresentanti dei Comuni di ciascuna classe demografica partecipano esclusivamente i Sindaci dei Comuni appartenenti alla classe stessa con voto limitato ad uno ove i rappresentanti da eleggere siano due, e con voto limitato ai 2/3 con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito ugual numero di voti si procede al ballottaggio.
5. Le Assemblee dei Sindaci su proposta dei rispettivi Presidenti individuano le ulteriori modalità per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte a conseguire il rispetto dei principi indicati al comma 2 dell’articolo 1, anche nei casi in cui i rappresentanti da eleggere in ambito provinciale non siano superiori a due.
6. I Presidenti in particolare individuano specifiche modalità di elezione volte a garantire, ove i seggi da attribuire ai sensi del comma 4 siano più di uno, che siano comunque eletti, nel rispetto del pluralismo politico, candidati di sesso diverso.


1. I componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 sono eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Comunità montane convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana con maggior popolazione residente quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.
2. L’elezione dei componenti di cui al comma 1 è effettuata con voto limitato a due.
3. L’Assemblea di cui al comma 1, su proposta del proprio Presidente, individua le ulteriori modalità per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte ad assicurare la rappresentanza di Comunità montane appartenenti ad almeno tre ambiti provinciali e il rispetto degli altri principi previsti dalla presente legge.


1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali possono delegare a partecipare alle sedute del Consiglio medesimo:
a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Presidenti dei rispettivi consigli provinciali;
b) nel caso dei Sindaci, i Presidenti dei rispettivi consigli comunali, ove presenti;
c) nel caso dei Presidenti di Comunità montana, i Presidenti dei rispettivi consigli comunitari, ove presenti.



1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 2 e 3 il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, costituisce il Consiglio delle autonomie locali e convoca la seduta di insediamento dello stesso, da tenersi entro trenta giorni dall’ultima delle elezioni predette.
2. Il Consiglio delle autonomie locali delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti.


1. Il Consiglio delle autonomie locali nella prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti con distinte votazioni a scrutinio segreto.
2. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente hanno una durata di trenta mesi e sono conferiti a rappresentanti di diverse tipologie degli enti locali.
3. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Alla terza votazione risulta eletto Presidente il candidato o la candidata che ha ricevuto il maggior numero dei voti validi espressi e in caso di parità il più giovane di età.
4. L’elezione di ciascun Vicepresidente ha luogo con due distinte votazioni a maggioranza dei voti validi espressi.
5. Risultano eletti Vicepresidenti i candidati o le candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle rappresentate nelle elezioni già effettuate ai sensi dei commi 3 e 4, che ricevono il maggior numero di voti. Ove due o più candidati o candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle già rappresentate nelle precedenti elezioni ricevano un egual numero di voti, è eletto Vicepresidente il candidato o la candidata più giovane di età.
6. In occasione del rinnovo delle cariche è previsto l’avvicendamento nelle rispettive funzioni, di rappresentanti di tipologie di enti locali diverse da quelle del precedente mandato.
7. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali può stabilire una durata in carica e modalità di elezione del Presidente e dei Vicepresidenti diverse da quelle indicate, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge.
8. Le funzioni del Presidente e dei Vicepresidenti sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.


1. Le competenze, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e di adozione delle decisioni, sono stabilite, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, con regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti rispettivamente dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.
2. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali deve, in particolare, assicurare l’equo concorso dei rappresentanti delle diverse tipologie di enti locali indicate al comma 1 nell’organizzazione e nel funzionamento dell’organismo medesimo.
3. Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.
4. Salvo quanto diversamente disposto dal proprio regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali concernenti i pareri di competenza, sono assunte con la maggioranza dei voti validi espressi, sempre che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti appartenenti ad una tipologia di ente locale di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 4, il Consiglio delle autonomie locali trasmette all’organo competente all’approvazione dell’atto un documento contenente le diverse posizioni emerse in seno alla seduta.


1. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3, entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della regione. A tal fine le Assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane sono convocate non oltre sessanta giorni dalla data dello 2 delle elezioni.
2. Il Presidente del Consiglio regionale può provvedere alla ricostituzione del Consiglio delle autonomie locali con la presenza dei quattro quinti dei componenti dell’organismo.
3. Fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio delle autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.


1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nelle ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica di Presidente di Provincia, di Presidente di Comunità montana e di Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio regionale nei casi di cui al comma 1 provvede alla sostituzione.
3. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 è effettuata con i successivi titolari alla carica medesima.
4. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 1 è effettuata a seguito dell’espletamento delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine le Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti di Comunità montane sono convocate entro sessanta giorni dalla data di cessazione dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali.
5. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano comunque in carica sino alla loro sostituzione.


1. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere l’intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.
2. Alle riunioni del Consiglio delle autonomie locali sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, i consiglieri regionali.


1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto regionale l’iniziativa delle leggi regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:
a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione;
c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai finanziamenti dell’Unione Europea.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:
a) accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l’assetto e lo sviluppo territoriale locale;
b) regolamenti di interesse degli enti locali;
c) criteri di riparto delle risorse agli enti locali;
d) atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.

4. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere al Consiglio delle autonomie locali pareri anche su atti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Consiglio delle autonomie locali può altresì far pervenire alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proprie osservazioni in merito agli atti di competenza.
6. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio regionale concernente la propria attività e gli effetti prodotti dalle politiche regionali d’interesse degli enti locali.
7. Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 134 della Costituzione.


1. Le proposte di cui all’articolo 11, comma 2, sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all’assegnazione alle 2 Commissioni consiliari.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commissione consiliare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte 3 Commissione consiliare medesima.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere ridotto dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di trenta giorni.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce:
a) i termini e le modalità di valutazione dei pareri e delle osservazioni del Consiglio delle autonomie locali da parte della commissione consiliare competente;
b) le modalità di approvazione da parte del Consiglio regionale degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11;
c) le modalità di partecipazione e di intervento di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni e del Consiglio regionale;
d) le modalità di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.

6. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11, difformi dal parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il parere sugli atti di cui al comma 3 dell’articolo 11 è espresso nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti stessi da parte del Consiglio delle autonomie locali. Il termine suddetto può essere ridotto, per ragioni d’urgenza, dal Presidente della Giunta.
8. Copia degli atti di cui al comma 3 dell’articolo 11 è trasmessa altresì al Consiglio regionale.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, la Giunta regionale può adottare l’atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali.


1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, assegnando allo stesso le necessarie risorse materiali e adeguata dotazione organica.
CAPO II
Norme transitorie e finali



1. Fino alla elezione del Consiglio della Provincia di Fermo in luogo del Presidente della Provincia stessa, il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno nomina nel proprio seno un rappresentante designato dai consiglieri eletti nelle circoscrizioni elettorali comprese nel territorio della provincia di Fermo.
2. Il Sindaco del Comune di Fermo fa parte di diritto del Consiglio delle autonomie locali.
3. In sede di prima applicazione i seggi spettanti ai Comuni ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, sono ripartiti tra gli ambiti provinciali e all’interno degli ambiti stessi secondo quanto previsto nell’allegata tabella A.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Province, il Presidente della Comunità montana con la maggior popolazione residente e il Presidente del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno, convocano le Assemblee indicate rispettivamente agli articoli 2, 3 e al comma 1 del presente articolo, per procedere all’elezione dei componenti nel Consiglio delle autonomie locali.


1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 12, comma 5:
a) la Commissione consiliare referente, ricevuto il parere del Consiglio delle autonomie locali, procede al suo esame ed approva definitivamente il testo dell’atto da sottoporre al Consiglio regionale. Copia di tale testo è trasmessa altresì al Consiglio delle autonomie locali. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è allegato al testo approvato dalla Commissione consiliare. Il relatore designato dalla Commissione illustra al Consiglio regionale le decisioni della stessa in ordine al parere del Consiglio delle autonomie locali e le motivazioni di un eventuale non accoglimento;
b) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali designato dallo stesso può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione consiliare competente quando la stessa proceda all’esame in sede referente degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11. La partecipazione è richiesta dal Presidente della Commissione consiliare o dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
c) gli atti previsti alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11, difformi dal parere del Consiglio delle autonomie locali, sono approvati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale dell’atto medesimo;
d) il Presidente del Consiglio prima della votazione finale degli atti indicati alla lettera c), al fine della determinazione della maggioranza necessaria per la loro approvazione, può acquisire il parere del Presidente del Consiglio delle autonomie locali o di altro componente designato dall’organismo medesimo.



1. L’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è abrogato, fatto salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3:
a) al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 46/1992 le parole “della Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “del Consiglio delle autonomie locali”;
b) al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) le parole “la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “il Consiglio delle autonomie locali”;
c) al comma 9 dell’articolo 3 della l.r. 7/1995 le parole “della Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “del Consiglio delle autonomie locali”;
d) al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12) le parole “della Conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r. 46/1992” sono sostituite dalle parole “del Consiglio delle autonomie locali”;
e) al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie e” sono sostituite dalla parola “sentito”;
f) il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) è abrogato;
g) al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 24/1998 le parole “della Conferenza regionale delle autonomie e” sono soppresse;
h) al comma 2 dell’articolo 9 bis della l.r. 24/1998 le parole “della Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “del Consiglio delle autonomie locali”;
i) al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 24/1998 le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
j) al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 24/1998 le parole “la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “il Consiglio delle autonomie locali”;
k) il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale adotta su parere del Consiglio delle autonomie locali atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni attribuite. La Giunta regionale può prescindere dal parere del Consiglio se questo non viene presentato entro venti giorni dalla richiesta.”;
l) al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 24/1998 le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
m) il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è abrogato;
n) al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 45/1998 le parole “su conforme parere della Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “su parere del Consiglio delle autonomie locali” e la parola “coordinamento” è sostituita dalla parola “indirizzo”;
o) al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 45/1998 le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
p) al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 45/1998 le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentiti il Consiglio delle autonomie locali”;
q) al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 45/1998 le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
r) il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) è sostituito dal seguente:
“3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo, sentito il Consiglio delle autonomie locali.”;
s) al comma 5 dell’articolo 7, ai commi 1 e 3 dell’articolo 11 e al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 10/1999 le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
t) il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 10/1999 è abrogato;
u) al comma 1 dell’articolo 18 e al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Di-sciplina regionale della difesa del suolo) le pa-role “sentita la Conferenza regionale delle autonomie’’ sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
v) al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 17 dicembre 1999, n. 35 (Disposizioni in materia di informazione territoriale e cartografia regionale) le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali’;
w) al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 35/1999 le parole “sentita la Conferenza” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio”;
x) al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 31 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la promozione, la ricerca, l’acquisizione dei beni mobili di notevole interesse storico-artistico) le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie di cui all’articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
y) al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000) le parole “previa intesa con la Conferenza regionale delle autonomie, sentita” sono sostituite dalle parole “sentiti il Consiglio delle autonomie locali e”;
z) al comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentiti il Consiglio delle autonomie locali”;
aa) al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di program-mazione) le parole “la Conferenza regionale delle autonomie e” sono soppresse;
bb) al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 31/2001 le parole “la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “il Consiglio delle autonomie locali”;
cc) al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 (Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi) le parole “concordato con la Conferenza regionale delle autonomie” sono soppresse;
dd) al comma 24 dell’articolo 7 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento del bilancio 2003) le parole “d’intesa con la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
ee) al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie e” sono sostituite dalla parola “sentito”;
ff) al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
gg) al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate) le parole “d’intesa con la Conferenza regionale delle autonomie di cui all’articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale locale)” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”;
hh) al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) le parole “d’intesa con la Conferenza regionale delle autonomie di cui all’articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale)” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali’’;
ii) al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) le parole “sentita la Conferenza regionale delle autonomie” sono sostituite dalle parole “sentito il Consiglio delle autonomie locali”.

3. La Conferenza regionale delle autonomie di cui all’articolo 2 della l.r. 46/1992 continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.
4. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una proposta di legge concernente il riordino degli organi e procedure di concertazione con gli enti locali.
5. Sino alla revisione della l.r. 46/1992, il comitato esecutivo delle Conferenze provinciali delle autonomie di cui all’articolo 3 della legge stessa è integrato dai Sindaci e dai Presidenti di Comunità montana del rispettivo ambito provinciale, membri del Consiglio delle autonomie locali.


Tabella A


Ripartizione dei 17 seggi spettanti ai Comuni in sede di prima applicazione, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 1:







































PROVINCIA SEGGI SPETTANTI
AI COMUNI
CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 5.000
ABITANTI
SEGGI SPETTANTI
AI COMUNI
CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 5.000
ABITANTI
TOTALE SEGGI
PROVINCIA
Ascoli Piceno 1 1 2
Fermo 1 1 2
Macerata 2 2 4
Ancona 3 2 5
Pesaro 2 2 4