Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2007, n. 3
Titolo:

Attuazione della legge regionale 24 novembre 2004, n. 24 "Ordinamento del sistema fieristico regionale"

Pubblicazione:( B.U. 08 novembre 2007, n. 98 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati
Note:

Prima modificato dall'art. 18, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, poi abrogato dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.


Sommario





1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 24 novembre 2004, n. 24 (Ordinamento del sistema fieristico regionale), di seguito denominata legge, disci-plina:
a) i requisiti e le modalità per l’attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche;
b) i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione in ordine allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
c) le modalità per la redazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;
d) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di verifica degli stessi;
e) le modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale degli enti fieristici;
f) le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali.



1. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale è riconosciuta alle manifestazioni che nelle ultime due edizioni hanno soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
a) presenza sul totale degli espositori di almeno il dieci per cento di espositori diretti o rappresentati provenienti da almeno dieci Paesi esteri o, in alternativa, da almeno cinque Paesi non appartenenti all’Unione europea;
b) affluenza sul totale dei visitatori di almeno il sei per cento di visitatori esteri;
c) affluenza sul totale dei visitatori di almeno il quattro per cento di visitatori provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea.

2. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che nelle ultime due edizioni hanno soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
a) presenza sul totale degli espositori di non meno del quaranta per cento di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, escluse le Marche;
b) affluenza sul totale dei visitatori di non meno del quaranta per cento di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, escluse le Marche;
c) presenza sul totale degli espositori diretti o rappresentati di almeno il dieci per cento di espositori esteri;
d) affluenza sul totale dei visitatori di almeno il cinque per cento di visitatori esteri.

3. La qualifica di cui ai commi 1 e 2 può essere riconosciuta fin dalla prima edizione alle manifestazioni di nuova istituzione qualora, in base alla presentazione di idonea documentazione, risulti soddisfatta la condizione prevista dalla lettera a) dei commi medesimi.
4. La qualifica di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta fin dalla prima edizione successiva all’entrata in vigore del presente regolamento alle manifestazioni già in possesso della qualifica internazionale e nazionale.
5. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è riconosciuta alle manifestazioni che abbiano una influenza economica, sociale e di mercato estesa almeno ad un ambito provinciale.


1. La domanda per l’attribuzione della qualifica è presentata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore all’ente competente ai sensi dell’articolo 5 della legge, entro il 31 gennaio dell’anno precedente la data di svolgimento per le qualifiche internazionale e nazionale ed entro il 30 aprile per la qualifica locale.
2. La domanda è corredata dell’atto costitutivo ed eventuale statuto dell’ente promotore, nonché del regolamento ufficiale della manifestazione e contiene:
a) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 corrispondenti alla qualifica richiesta;
b) la documentazione che attesti l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
c) la dichiarazione relativa all’esercizio dell’attività fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni o, in alternativa, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 3.

3. La domanda per l’attribuzione della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale contiene altresì la dichiarazione dell’avvenuta certificazione di bilancio ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge.
4. La qualifica è revocata qualora il soggetto organizzatore non effettui la manifestazione per due anni consecutivi o quando siano venuti meno i requisiti di cui all’articolo 2.


1. La comunicazione relativa allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è presentata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore all’ente competente ai sensi dell’articolo 6 della legge e contiene:
a) la denominazione, la qualifica e le date di inizio e conclusione della manifestazione;
b) il luogo e gli orari di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di fiera specializzata, i giorni dell’eventuale apertura al pubblico;
c) l’indicazione dell’area totale interessata dalla manifestazione e della superficie espositiva;
d) la dichiarazione relativa alla disponibilità degli spazi espositivi da parte dell’organizzatore.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve comunque contenere l’attestazione relativa alla permanenza dei requisiti relativi alla qualifica attribuita, nonché alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) svolgimento della manifestazione all’interno di un quartiere o di uno spazio espositivo avente i requisiti prescritti, anche in relazione alla qualifica attribuita;
b) pari opportunità di accesso agli operatori interessati e qualificati per l’attività;
c) condizioni contrattuali nei confronti dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.

3. Alla comunicazione sono allegati:
a) il regolamento della manifestazione, indicante i criteri di ammissibilità degli espositori e l’ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;
b) il programma della manifestazione, con particolare riferimento agli scopi dell’iniziativa, ai convegni, seminari ed altri eventi collaterali.



1. Ai fini della redazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all’articolo 7 della legge, gli organizzatori di manifestazioni internazionali e nazionali inviano alla struttura organizzativa regionale competente apposita richiesta di inserimento della relativa manifestazione entro il 31 gennaio dell’anno antecedente a quello di svolgimento. Per le manifestazioni locali, la richiesta è effettuata dai Comuni competenti entro il 31 luglio.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 sono riportati i dati richiesti dall’articolo 7, comma 2, della legge.
3. Eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati possono essere trasmesse entro il 15 settembre.
4. Le modalità di trasmissione telematica delle richieste sono stabilite dalla Giunta regionale.


1. I quartieri fieristici in cui si svolgono manifestazioni fieristiche debbono possedere i seguenti requisiti di idoneità:
a) servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, con particolare riferimento ai servizi antincendio, ai materiali di allestimento, ai requisiti richiesti agli esposi-tori, al servizio di vigilanza, agli impianti termici, di aerazione e illuminazione;
d) sale convegni;
e) servizi bancari;
f) servizi di ristoro;
g) pronto soccorso;
h) servizio di ordine pubblico;
i) servizio informazioni relativo alla manifestazione, concernente in particolare l’elenco degli espositori suddivisi per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, il programma dei convegni e delle manifestazioni collaterali, la stampa di personal card;
l) disponibilità di statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

2. I quartieri fieristici in cui si svolgono manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, debbono possedere:
a) servizio di prenotazione viaggi e alberghi;
b) servizi di telecomunicazione e collegamenti informatici;
c) servizio stampa.

3. I quartieri fieristici in cui si svolgono manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere dotati di sistemi informatizzati e possedere un centro affari, comprendente servizi di informazione generale, di accoglienza, di informazione import-export, di assistenza agli operatori esteri, di interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte, nonché un servizio di spedizioni.


1. Gli spazi espositivi non permanenti devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 in relazione alla qualifica della manifestazione che in essi si svolge.
2. Sono considerati spazi espositivi non permanenti le strutture non finalizzate esclusivamente alla realizzazione di manifestazioni fieristiche o le aree appositamente attrezzate con strutture specifiche, tensostrutture o simili.


1. La Regione verifica la conformità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi ubicati nel loro territorio ai requisiti indicati agli articoli 6 e 7.
2. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, la Regione diffida il soggetto che ha la disponibilità del quartiere o dello spazio a presentare entro sessanta giorni un progetto di adeguamento, specificando il termine di conclusione dei lavori previsti.
3. Ove entro un anno dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 2 le irregolarità non siano sanate, nel quartiere o spazio interessato non potranno svolgersi manifestazioni per le quali lo stesso non risulti conforme ai requisiti richiesti.


1. La domanda per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 10 della legge è presentata dal legale rappresentante dell’ente fieristico corredata della seguente documentazione:
a) copia conforme dell’atto di costituzione e dello statuto;
b) dichiarazione attestante l’attività svolta nel settore fieristico da almeno un triennio.

2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge, sono iscritti d’ufficio gli enti fieristici esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
3. La struttura organizzativa regionale competente provvede all’aggiornamento dell’elenco con cadenza annuale.


1. Ai fini della creazione e del funzionamento di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, gli organizzatori delle relative manifestazioni sono tenuti alla rilevazione e alla certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. La rilevazione dei dati attinenti ai visitatori può essere agevolata dall’installazione di biglietterie elettroniche integrate con il sistema di rilevazione degli accessi a cura del soggetto gestore del quartiere fieristico o del soggetto organizzatore.
3. La rilevazione e certificazione dei dati con le modalità stabilite ai sensi del presente articolo è condizione per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale.


1. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).