Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 6 novembre 2007, n. 16 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione" |
Pubblicazione: | (B.U. 15 novembre 2007, n. 100) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19. |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 20/2003)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2003)
Art. 3 (Modifica all’articolo 4 della l.r. 20/2003)
Art. 4 (Modifica all’articolo 5 della l.r. 20/2003)
Art. 5 (Modifica all’articolo 11 della l.r. 20/2003)
Art. 6 (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 20/2003)
Art. 7 (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 20/2003)
Art. 8 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 20/2003)
Art. 9 (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 20/2003)
Art. 10 (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 20/2003)
Art. 11 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 20/2003)
Art. 12 (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2003)
Art. 13 (Modifica all’articolo 32 della l.r. 20/2003)
Art. 14 (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 20/2003)
Art. 15 (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 20/2003)
Art. 16 (Modifica all’articolo 38 della l.r. 20/2003)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2003)
Art. 3 (Modifica all’articolo 4 della l.r. 20/2003)
Art. 4 (Modifica all’articolo 5 della l.r. 20/2003)
Art. 5 (Modifica all’articolo 11 della l.r. 20/2003)
Art. 6 (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 20/2003)
Art. 7 (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 20/2003)
Art. 8 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 20/2003)
Art. 9 (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 20/2003)
Art. 10 (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 20/2003)
Art. 11 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 20/2003)
Art. 12 (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2003)
Art. 13 (Modifica all’articolo 32 della l.r. 20/2003)
Art. 14 (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 20/2003)
Art. 15 (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 20/2003)
Art. 16 (Modifica all’articolo 38 della l.r. 20/2003)
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) la promozione delle reti d’impresa e delle forme associative e il rafforzamento della dimensione organizzativa delle imprese;”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 20/2003 sono aggiunte, in fine, le parole “, anche mediante la diversificazione ed il riposizionamento del sistema produttivo verso attività a maggior valore aggiunto salvaguardando i livelli occupazionali esistenti.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 20/2003 le parole “gestione degli interventi, di cui al comma 2,” sono sostituite dalle parole “presente legge”.
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:
“a) lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane ed industriali e dei servizi alla produzione, tramite:
1) aiuti agli investimenti per nuovi impianti, macchinari e insediamenti, nonché per ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni e trasferimenti;
2) sostegno alla nascita di nuove imprese, specie innovative, sostegno alla promozione delle reti d’impresa e delle forme associative e rafforzamento della dimensione organizzativa delle imprese qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di migliorare la capacità competitiva;”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2003, dopo le parole “sistemi produttivi locali”, sono inserite le seguenti “, dei distretti industriali e produttivi, delle reti e delle filiere,” e dopo le parole “alle imprese”, sono aggiunte, in fine, le parole “anche mediante il coinvolgimento degli enti locali;”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2003 è aggiunta la seguente lettera:
“e bis) le linee di attività volte alla riduzione degli oneri amministrativi per le imrese, anche mediante il potenziamento degli sportelli unici per le attività produttive e la messa in rete dei servizi per le imprese.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2003 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione può stipulare apposite convenzioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007), al fine di utilizzare le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 855, della legge medesima.
1 ter. Gli interventi possono essere realizzati come interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma 842, della legge 296/2006, a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo.”.
1. Alla lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2003 le parole “(regolamento (CE) 69/2001)” sono sostituite dalle parole “o in applicazione di regolamenti di esenzione”.
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2003 sono soppresse le parole “, nonché secondo quanto previsto dal reg. (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001”.
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 20/2003 sono soppresse le parole “in conto capitale”.
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 20/2003 sono soppresse le parole “in conto capitale”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 20/2003 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d bis) incentivare la produzione combinata di energia elettrica e di calore.”.
1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 20/2003, è sostituita dalla seguente “(Interventi a favore dei consorzi, delle reti di imprese e delle altre forme associative, nonché della crescita dimensionale delle imprese)”.
2. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 20/2003 sono soppresse le parole “in conto capitale”.
3. All’alinea del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2003 le parole “di cui al presente articolo” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 1 e 2”.
4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2003 è aggiunta la seguente:
“b bis) reti di imprese e altre forme associative.”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 20/2003 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Regione favorisce la crescita dimensionale delle imprese, anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusione tra le PMI.”.
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 20/2003 le parole “contributi in conto capitale, in regime de minimis o ai sensi del regolamento (CE) 70/2001” sono sostituite dalle parole “apposite agevolazioni”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 20/2003 le parole “secondo la norma ISO 9001/2000” sono sostituite dalle parole “secondo le norme ISO 9001 - ISO/TS 16949 e successivi aggiornamenti e integrazioni”.
3. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 20/2003 dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:
“j bis) l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, organizzativa e commerciale;
j ter) la nascita di imprese innovative.”.
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 20/2003 le parole “imprese singole e loro consorzi” sono sostituite dalle parole “imprese singole o associate o da loro consorzi”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 20/2003 la parola “applicata” è sostituita dalla parola “industriale” e dopo la parola “sviluppo” è inserita la parola “sperimentale”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 20/2003 dopo la parola “fattibilità” è inserita la parola “tecnica”.
4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 20/2003 è aggiunta la seguente:
“d bis) sviluppo di poli di innovazione e distretti tecnologici.”.
1. Nelle rubriche del capo III e dell’articolo 18 della l.r. 20/2003 sono aggiunte, in fine, le parole “, dei distretti industriali e produttivi”.
2. Prima del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 20/2003 è inserito il seguente:
“01. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e il comitato di concertazione di cui all’articolo 7, predispone una proposta di atto amministrativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale per l’individuazione dei distretti industriali e produttivi e delle aree territoriali a valenza distrettuale.”.
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 20/2003, dopo le parole “sviluppo dei distretti industriali” sono inserite le parole “, dei distretti produttivi e delle aree territoriali a valenza distrettuale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 20/2003, dopo le parole “programmi distrettuali di innovazione di sistema” sono inserite le parole “e progetti di innovazione industriale”.
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2003 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato anche avvalendosi di apposite commissioni composte da dipendenti regionali. Con le disposizioni annuali di attuazione di cui all’articolo 4 sono definite le modalità di svolgimento del controllo, di nomina e composizione delle commissioni e la misura delle indennità riconosciute ai componenti.”.
1. Al comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 20/2003 le parole “, le modificazioni e le cancellazioni dagli stessi” sono sostituite dalle parole “e le cancellazioni dagli stessi, nonché gli obblighi di denuncia delle modificazioni, prevedendo la possibilità di avvalersi del Comune competente ai fini dell’istruttoria”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 20/2003 sono aggiunte, in fine, le parole “o in caso di omessa o ritardata denuncia di modificazione”.
2. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 20/2003 la lettera b) è soppressa.
1. Il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“2. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale su proposta di apposite commissioni nominate dalla Giunta medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità ed i rimborsi spese di cui all’articolo 30, comma 3.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 36 della l.r. 20/2003 è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale promuove il marchio d’origine con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all’articolo 4.”.
1. Il comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Le finalità e gli interventi della presente legge possono essere realizzati, oltre che con le risorse regionali, con risorse statali, anche mediante cofinanziamento dei progetti di innovazione industriale finanziati con il Fondo per la competitività e lo sviluppo, nonché con le risorse comunitarie dei Fondi strutturali.”.