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Atto:LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2008, n. 5
Titolo:Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
Pubblicazione:( B.U. 06 marzo 2008, n. 23 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali

Sommario


Art. 1 (Oggetto)
CAPO I Riordino delle IPAB
Art. 2 (Trasformazione delle IPAB)
Art. 3 (Requisiti per la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona)
Art. 4 (Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato)
Art. 5 (Procedimento per la trasformazione)
Art. 6 (Compiti dei Comuni e della Regione)
Art. 7 (Estinzione)
CAPO II Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 8 (Aziende pubbliche di servizi alla persona)
Art. 9 (Statuti e regolamenti)
Art. 10 (Istituzione di nuove Aziende)
Art. 11 (Organi)
Art. 12 (Incompatibilità)
Art. 13 (Direttore)
Art. 14 (Personale)
Art. 15 (Bilanci e contabilità)
Art. 16 (Patrimonio)
Art. 17 (Utilizzo degli utili e copertura delle perdite)
Art. 18 (Fusione ed estinzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)
Art. 19 (Vigilanza)
CAPO III Disposizioni transitorie e finali
Art. 20 (Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private)
Art. 21 (Inserimento nel sistema integrato degli interventi e servizi sociali e concorso alla programmazione)
Art. 22 (Regolamento di attuazione)
Art. 23 (Norme transitorie e finali)
Art. 24 (Monitoraggio)
Art. 25 (Modifiche e abrogazioni)



1. La presente legge, ispirandosi alle finalità indicate dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), aventi sede nel territorio regionale.
2. Il riordino di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle finalità delle tavole fondative e degli statuti e riguarda:
a) la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;
b) l’estinzione delle IPAB in caso di accertata impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).

3. La presente legge disciplina altresì l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.
CAPO I
Riordino delle IPAB



1. Sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5:
a) le IPAB e loro consorzi che svolgono direttamente o indirettamente attività di erogazione di servizi assistenziali;
b) le IPAB e loro consorzi che erogano esclusivamente contributi economici;
c) le IPAB e loro consorzi operanti prevalentemente in ambito scolastico.

2. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenute a trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato se in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale).


1. Possono operare la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona le IPAB in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) presenza di un volume di bilancio delle attività e dei servizi erogati pari o superiore a euro 600.000,00;
b) presenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare di valore pari o superiore a euro 500.000,00.

2. Non possono comunque trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona:
a) le IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti alla realizzazione delle finalità statutarie o che siano inattive da almeno due anni;
b) le IPAB le cui finalità, previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, risultino esaurite o non più conseguibili.

3. Ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un’unica Azienda pubblica di servizi alla persona. La fusione può altresì essere deliberata in ogni altro caso in cui sia opportuno ottenere una migliore realizzazione delle finalità statutarie o una migliore integrazione delle attività e servizi. Al fine di potenziare la prestazione dei servizi alla persona nella forma dell’Azienda pubblica di servizi, la Regione sostiene ed incentiva la fusione e l’accorpamento delle IPAB.
4. Ove ricorrano le condizioni ostative di cui al comma 2, le IPAB possono adottare un piano di risanamento o di riorganizzazione, anche mediante fusione, al fine del raggiungimento dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi.


1. Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990 possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle finalità delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.
2. Il requisito di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l’elezione della maggioranza dei componenti l’organo collegiale deliberante e l’adozione degli atti fondamentali per la vita dell’ente, mentre il requisito di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l’organo collegiale deliberante è designata da privati.
3. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando un atto d’intesa con il Comune nel cui territorio l’IPAB ha la sua sede legale o con Comuni che nominano per statuto i membri del consiglio di amministrazione. Qualora la Giunta regionale approvi la trasformazione, l’IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del comma 6 dell’articolo 5, trasmettendo la relativa domanda entro centoventi giorni dalla comunicazione della deliberazione.
4. Non sono comunque considerate istituzioni promosse e amministrate da privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del d.p.c.m. 16 febbraio 1990, le IPAB che nel decennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del dieci per cento della consistenza patrimoniale, esclusi i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali purché non erogati in ragione della natura pubblica del soggetto, nonché i finanziamenti pubblici finalizzati all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e alla riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie purché garantiti dall’accensione di specifici vincoli di destinazione.


1. Le IPAB che intendono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona presentano istanza alla Regione entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 22.
2. All’istanza è allegata la proposta di statuto e, ove necessario, il piano di risanamento o di riorganizzazione o la delibera di fusione.
3. La Giunta regionale approva la trasformazione delle IPAB e lo statuto della nuova Azienda nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 22. La Regione in particolare assicura che:
a) le Aziende trasformate siano in possesso dei requisiti indicati all’articolo 3;
b) gli statuti delle Aziende prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o rappresentanti dei soci, qualora gli stessi fossero già previsti negli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) gli statuti delle Aziende prevedano negli organi di governo la presenza di rappresentanti di comuni qualora gli stessi fossero già previsti negli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) gli Statuti delle Aziende siano conformi alle finalità delle tavole fondative e degli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorso il termine previsto al comma 3 per l’approvazione della trasformazione e dello statuto delle Aziende, il provvedimento di approvazione regionale si intende rilasciato. Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di documentazione o chiarimenti.
5. Le IPAB che intendano trasformarsi in persona giuridica di diritto privato inoltrano la relativa domanda alla Regione entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 22.
6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private).


1. Ai fini del completo riordino del settore, i Comuni accertano che le IPAB presenti nel proprio territorio si attivino per l’adozione degli atti necessari alla trasformazione in Aziende o in persone giuridiche di diritto privato entro il termine previsto dall’articolo 5, commi 1 e 5 e segnalano alla Regione le IPAB rimaste inadempienti.
2. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, la Giunta regionale nomina, entro i successivi sessanta giorni, anche in base alla segnalazione di cui al comma 1, un commissario che provvede ad effettuare gli adempimenti prescritti dall’articolo 5.


1. Le IPAB non trasformate secondo le norme del presente capo sono estinte con provvedimento adottato dalla Giunta regionale.
2. Il provvedimento di estinzione dispone l’effettiva destinazione e il trasferimento dei beni, nonché del personale, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse, a favore prioritariamente di altra Azienda pubblica di servizi alla persona con analoghe finalità nell’ambito territoriale di attività o in caso di inesistenza, ai Comuni territorialmente competenti. La Regione disciplina le modalità per il subentro nei rapporti giuridici preesistenti.
3. Il trasferimento di beni e personale di cui al comma 2 è adottato sentiti i Comuni e le altre Aziende interessate.
4. Gli enti subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.
CAPO II
Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona



1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l’attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio.
2. Le Aziende, nell’ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale socio-sanitaria e territoriale nell’ottica di una organizzazione a rete dei servizi.


1. Gli statuti delle Aziende di cui alla presente legge disciplinano sulla base della normativa statale e regionale vigente le finalità, le modalità organizzative e gestionali, nonché l’elezione degli organi di governo.
2. Lo Statuto determina, in particolare:
a) la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli organi delle aziende;
b) i requisiti per ricoprire le cariche di amministratore delle aziende.

3. Lo statuto può comunque prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11, l’amministratore o il revisore unico.
4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Le Aziende adottano regolamenti di organizzazione e di contabilità che in particolare individuano:
a) le modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa;
b) gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli organi.

6. Gli atti di cui al comma 5 sono adottati secondo le modalità e i criteri indicati nel regolamento di cui all’articolo 22.


1. I Comuni possono istituire, anche in forma associata con altri Enti locali e con soggetti pubblici e privati, nuove Aziende disciplinate dal presente capo che abbiano la finalità di gestire in maniera integrata i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
2. Le Aziende di cui al comma 1 possono essere istituite nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale di settore e d’ambito sociale.
3. Lo statuto della nuova Azienda è approvato dalla Regione.


1. Sono organi delle Aziende:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.

2. Possono essere nominati revisori solo gli iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.


1. La carica di presidente e amministratore delle Aziende è incompatibile con la carica di:
a) componente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
b) sindaco, assessore o consigliere di Comune ove l’Azienda ha sede legale o sedi operative;
c) coordinatore dell’ambito territoriale ove l’Azienda ha sede legale o sedi operative;
d) dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune ove l’Azienda ha sede legale o sedi operative;
e) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all’Azienda;
f) dipendente o prestatore d’opera dell’Azienda;
g) colui che ha lite pendente, in quanto parte di procedimento civile o amministrativo con l’Azienda;
h) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell’Azienda è stato dichiarato responsabile, con sentenza passata in giudicato, verso l’Azienda e non ha ancora estinto il debito;
i) colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso l’Azienda è stato legalmente messo in mora.



1. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica in relazione alle dimensioni e all’attività dell’Azienda e all’entità del patrimonio gestito.
2. Il direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservata agli organi di cui all’articolo 11.
3. Il rapporto di lavoro del direttore può essere regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, la cui durata, non superiore a cinque anni e rinnovabile, è fissata dallo statuto. L’incarico è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo e l’accettazione del medesimo comporta per i lavoratori dipendenti, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. In tal caso il regolamento di organizzazione delle Aziende determina il compenso spettante al direttore.
4. Più Aziende possono avvalersi di un unico direttore in base ad apposita convenzione.


1. II rapporto di lavoro del personale delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 207/2001.
2. La dotazione organica del personale è determinata con atto di programmazione annuale, adottato dalle Aziende con le modalità indicate nello statuto.
3. I requisiti e le modalità di assunzione sono stabiliti dal regolamento di organizzazione delle Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.


1. Le Aziende, la cui consistenza di bilancio è pari o superiore a un milione e mezzo di euro, si dotano, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 22, dei seguenti documenti contabili:
a) piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione;
b) bilancio economico preventivo annuale;
c) bilancio consuntivo.

2. Il regolamento di contabilità delle Aziende indicate al comma 1, introduce la contabilità economica ed è redatto in conformità allo schema deliberato dalla Giunta regionale, in modo da adottare criteri uniformi volti ad assicurare l’omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
3. Le Aziende diverse da quelle indicate al comma 1 possono mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.


1. Il patrimonio delle Aziende è costituito dai beni mobili e immobili ad esse appartenenti, nonché dai beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività anche a seguito di atti di liberalità.
2. Il patrimonio iniziale delle Aziende derivanti dalla trasformazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili inventariati al momento della trasformazione con atto trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento di cui all’articolo 22.
3. Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Aziende i beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere ceduti a qualsiasi titolo, se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
4. Le alienazioni del patrimonio disponibile di valore superiore a euro 50.000,00 sono trasmesse alla Regione.
5. La Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 4 può, previa richiesta di chiarimenti e sentiti i Comuni interessati, opporsi al trasferimento con provvedimento motivato.
6. Il provvedimento di opposizione è adottato limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei proventi derivanti dall’alienazione e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’atto risulti gravemente pregiudizievole per l’attività istituzionale dell’Azienda;
b) l’atto sia in contrasto con le finalità statutarie o con la programmazione regionale e d’ambito.

7. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5 gli atti di alienazione acquistano efficacia.
8. Le Aziende tengono un registro inventario relativo al proprio patrimonio, aggiornato annualmente alla data del 31 dicembre.
9. Le Aziende predispongono annualmente il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento ai beni artistici e culturali dalle stesse possedute.
10. La Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione al Comune e alla Regione degli atti indicati ai commi 8 e 9 con regolamento di cui all’articolo 22.


1. Le Aziende utilizzano gli eventuali utili per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, per la riduzione dei costi di gestione dei servizi e per la conservazione del patrimonio, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche statutarie.


1. Gli organi di amministrazione possono deliberare la fusione delle Aziende amministrate, d’intesa con i Comuni interessati, specificando se si tratta di fusione per incorporazione o se dalla fusione derivi l’istituzione di una nuova Azienda. La deliberazione di fusione è trasmessa alla Giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le Aziende i cui scopi siano esauriti o cessati o che si trovino nell’impossibilità di attuare i propri scopi sono soggette ad estinzione da parte della Giunta regionale, d’ufficio o su iniziativa del Comune o degli organi dell’Azienda medesima.
3. Per le Aziende trasformate sulla base del piano di risanamento o riorganizzazione di cui al comma 4 dell’articolo 3 l’estinzione è disposta nel caso in cui il piano non abbia avuto attuazione nei termini ivi previsti.
4. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo.
5. Il commissario, chiusa la liquidazione, trasmette gli atti alla Giunta regionale che dispone l’estinzione dell’Azienda e il trasferimento del patrimonio residuo e del personale ai Comuni o ad altra Azienda con analoghe finalità nell’ambito territoriale di attività, sentiti i Comuni e le Aziende interessati. I Comuni subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.


1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi sociali, la Regione esercita funzioni di monitoraggio e controllo sulle Aziende.
2. Al fine di verificare la regolarità dell’amministrazione, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le Aziende.
3. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione e ai Comuni interessati una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale, secondo gli schemi e le modalità determinate dalla Giunta regionale.
4. Gli organi delle Aziende possono essere rimossi, sentiti i Comuni interessati, in caso di gravi violazioni della normativa vigente o dello statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell’erogazione delle prestazioni, di impossibilità di funzionamento. Con il provvedimento di rimozione degli organi, la Regione nomina un commissario per la gestione temporanea dell’Azienda.
5. Il regolamento di cui all’articolo 22 individua le specifiche modalità per lo svolgimento dell’attività di controllo e monitoraggio delle Aziende. In particolare il regolamento prevede la costituzione di una commissione preposta alle funzioni di vigilanza e controllo composta da dipendenti regionali con specifica esperienza nel settore in numero non inferiore a 3.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali



1. Le IPAB trasformate in persone giuridiche private ai sensi della presente legge sono soggette alla vigilanza e al controllo della Regione ai sensi delle disposizioni del codice civile.
2. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Regione che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione prevista dall’articolo 23 del codice civile.


1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e partecipano alla relativa programmazione regionale e d’ambito nell’ottica di una rete integrata di servizi alla persona e alla comunità.
2. Le persone giuridiche private di cui alla presente legge partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo quanto disposto dalla legge 328/2000 e dai piani e programmi regionali e d’ambito.
3. Alle Aziende pubbliche di servizi alla persona e alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge i Comuni e gli Ambiti sociali possono conferire l’espletamento di ulteriori servizi, rispetto a quelli svolti, relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, in rapporto alle potenzialità economiche ed organizzative delle stesse, nel rispetto dell’articolo 11 della legge 328/2000.


1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono determinate le modalità di attuazione della presente legge. In particolare il regolamento determina:
a) le modalità di trasformazione delle IPAB ai sensi dell’articolo 5 nel rispetto della normativa statale vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà;
b) i criteri di composizione e di durata in carica degli organi delle Aziende disciplinate dalla presente legge, nonché i principi per la definizione delle competenze e del funzionamento degli organi medesimi;
c) i principi a cui i regolamenti di organizzazione e di contabilità delle Aziende debbono attenersi;
d) i criteri per la redazione dei documenti contabili delle Aziende disciplinate dalla presente legge;
e) le modalità per la trasmissione del registro dei beni mobili o immobili e del piano di valorizzazione dei beni delle Aziende ai Comuni e alla Regione;
f) le modalità per l’attuazione del monitoraggio e controllo sulle Aziende.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


1. L’attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In attesa dell’istituzione del comparto di cui all’articolo 14, comma 1, il rapporto di lavoro del personale delle Aziende continua ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alla data della trasformazione; il personale suddetto conserva, in ogni caso, il trattamento giuridico ed economico posseduto al momento della trasformazione e i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata.
3. Ai dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all’atto di trasformazione dell’IPAB.
4. Fino alla data indicata nel regolamento di cui all’articolo 22 le Aziende mantengono comunque la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, quanto disposto all’articolo 16, comma 4, si applica anche alle IPAB non ancora trasformate in Aziende.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, alle IPAB non ancora trasformate ai sensi della presente legge continua ad applicarsi la normativa statale e regionale previgente fino alla data del provvedimento di trasformazione o dell’iscrizione al registro delle persone giuridiche private.
7. Le Aziende e le persone giuridiche private trasformate a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.
8. Per il rispetto delle disposizioni del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede in materia di beni ecclesiastici e del conseguente regio decreto 23 agosto 1935, n. 2119 di costituzione dell’Ente “Opere Laiche Lauretane”, il Comune di Loreto in accordo con l’Ente “Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes” possono attivare le procedure di cui all’articolo 7, anche in presenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 4. In tal caso i beni e il personale dell’Istituzione sono trasferiti al Comune di Loreto che li utilizza per il persegui-mento delle finalità statutarie dell’Istituzione medesima.
9. I riferimenti alle IPAB contenuti nelle leggi regionali vigenti si intendono fatti alle Aziende di cui alla presente legge.
10. Per quanto non previsto, si applicano le norme del d.lgs. 207/2001 in quanto compatibili.


1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in Aziende;
b) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in persone giuridiche di diritto privato;
c) il numero delle Aziende derivanti dalla fusione di IPAB precedenti;
d) il numero delle IPAB trasformate e il numero delle IPAB estinte, nonché i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;
e) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.

2. A partire dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge medesima contenente almeno le seguenti informazioni:
a) la consistenza patrimoniale e la capacità finanziaria delle Aziende;
b) l’ambito territoriale di operatività delle Aziende e i settori d’intervento delle medesime;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attività di monitoraggio e controllo sulle Aziende.

3. La competente commissione consiliare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale contenente gli indirizzi per l’attuazione della legge.


1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) è sostituito dal seguente:
“2. Disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).”.

2. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2004 è sostituito dal seguente:
“1. Le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza sull’attività degli enti che amministrano terre civiche i quali, a tale scopo, inviano ad esse i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/2004 è sostituito dal seguente:
“2. Si considera competente per territorio la Comunità montana nel cui territorio l’ente che amministra terre civiche ha sede.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2004 le parole “i Comuni e” sono soppresse.
5. Sono abrogate le leggi regionali:
a) 14 giugno 1978, n. 14;
b) 21 maggio 1980, n. 35;
c) 18 dicembre 1991, n. 36.

6. Sono altresì abrogati:
a) gli articoli 10, comma 2, lettera a); 13; 45, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43;
b) il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 13/2004.

7. Cessa di avere applicazione la direttiva n. 1 del 10 marzo 1982.