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Atto:LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6
Titolo:Proroga delle funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Pubblicazione:(B.U. 30 aprile 2008, n. 44)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. Fino al riordino della normativa regionale sulla difesa civica e comunque non oltre il 31 luglio 2008 č prorogata la durata in carica del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, operante alla data di entrata in vigore della presente legge.


1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.