Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 7
Titolo:

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"

Pubblicazione:( B.U. 30 aprile 2008, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
“1. In attuazione dell’articolo 17 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le norme del regolamento interno del Consiglio regionale sono assegnati un contributo fisso di euro 516,46 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di euro 206,58 mensili per ogni consigliere.”.



1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 34/1988, sono inseriti i seguenti:
“Art. 1 bis
1. I contributi di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati esclusivamente per le seguenti attività:
a) acquisto di libri, riviste, giornali, altre pubblicazioni e servizi telematici;
b) redazione, stampa e diffusione di manifesti e pubblicazioni editi dal gruppo;
c) spese di rappresentanza e rimborsi spese connessi all’attività del gruppo;
d) spese postali e di cancelleria;
e) collaborazione e consulenze professionali a soggetti in possesso di adeguata esperienza;
f) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, studi, ricerche, incontri e iniziative, attinenti a temi di interesse regionale, diverse dalle attività di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali inerenti le collaborazioni di cui alla lettera e) del comma 1 sono assolti dai presidenti dei gruppi consiliari.
Art. 1 ter
1. Ai contributi erogati ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 1 si applicano i divieti sanciti dall’articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. I gruppi consiliari non possono utilizzare, neanche parzialmente, i contributi percepiti per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1 bis, i gruppi consiliari non possono erogare contributi e finanziamenti, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai Consiglieri regionali, provinciali e comunali.
4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.”.



1. L’articolo 2 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. All’erogazione dei contributi provvede l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a rate mensili.
2. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente la rendicontazione delle entrate e delle spese relative all’anno precedente, secondo il modello definito dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed in conformità alle direttive dallo stesso impartite.
3. La mancata presentazione della relazione nei termini di cui al comma 2 comporta la sospensione dall’erogazione dei contributi.
4. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l’impiego dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.
5. Se nel corso dell’anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.”.



1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 34/1988 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’incarico può essere conferito indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.


1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
a) approva il modello di relazione annuale indicato al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988, così come sostituito dall’articolo 3;
b) stabilisce le modalità di conservazione della documentazione relativa alle spese effettuate dai gruppi consiliari ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988, così come sostituito dall’articolo 3.

2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 3 bis, lettera b), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), possono essere conferiti a personale indicato dal Presidente della Giunta regionale, dal Vicepresidente, dagli assessori e dai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
3. Per il personale dei gruppi consiliari e delle segreterie particolari possono essere instaurati contratti di lavoro a tempo determinato secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
4. Per il personale dei gruppi consiliari e delle segreterie particolari possono essere attivati comandi per la durata della legislatura.