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Atto:LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 10
Titolo:Modifica della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale"
Pubblicazione:(B.U. 5 giugno 2008, n. 53)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Dopo il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale) è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’indennità spettante ai componenti delle commissioni previste dall’articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è determinata dalla Giunta regionale in relazione all’entità delle gare.”.