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Atto:LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 23
Titolo:

Garante regionale dei diritti della persona

Pubblicazione:( B.U. 07 agosto 2008, n. 75 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali
Note:

Titolo così sostituito dall'art. 1, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.
Il testo storico del titolo di questa legge è il seguente: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale".


Sommario


CAPO I Principi generali
Art. 1 (Istituzione dell’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini)
Art. 2 (Autonomia e struttura organizzativa)
Art. 3 (Elezione dell’Autorità e requisiti)
Art. 4 (Ineleggibilità e incompatibilità)
Art. 5 (Relazione)
Art. 6 (Indennità)
CAPO II Ufficio di Difensore civico
Art. 7 (Funzioni della difesa civica)
Art. 8 (Ambito di intervento e modalità)
Art. 9 (Coordinamento della difesa civica)
CAPO III Ufficio di Garante per lÂ’infanzia e lÂ’adolescenza
Art. 10 (Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza)
Art. 11 (Ambito di intervento e modalità)
Art. 12 (Tutela e curatela)
CAPO IV Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti
Art. 13 (Funzioni)
Art. 14 (Ambito di intervento e modalità)
CAPO V Norme finali e transitorie
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 3/2008)
Art. 16 (Abrogazioni)
Art. 17 (Norma transitoria)
Art. 18 (Disposizioni finanziarie)
Art. 19 (Dichiarazione d’urgenza)

CAPO I
Principi generali



1. È istituita l’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di seguito denominata Autorità.
2. L’Autorità ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale.
3. L’Autorità svolge i compiti inerenti l’ufficio del Difensore civico, l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.
4. L’Autorità svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni dell’Autorità in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III e IV della presente legge.


1. L’Autorità svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. L’Autorità si avvale della struttura organizzativa di cui all’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull’organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18).
3. L’Autorità può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.


1. L’Autorità è eletta dall’Assemblea legislativa regionale all’inizio di ogni legislatura, tra le persone in possesso di laurea attinente agli uffici da svolgere e dei requisiti idonei.
2. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea.
3. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza indicata al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane di età.


1. Sono ineleggibili ad Autorità:
a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;
c) i Sindaci;
d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;
e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili ad Autorità i candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo; Presidente della Regione; Presidente della Provincia; Sindaco; Consigliere regionale, provinciale, comunale.
3. L’incarico di Autorità è incompatibile con l’esercizio di ogni altra funzione, con l’espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolti nella regione.
4. E’ comunque incompatibile con la carica di Autorità chiunque, successivamente all’elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.
5. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico, che è dichiarata dall’Assemblea legislativa regionale.
6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).


1. L’Autorità invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull’attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell’Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, d’intesa con l’Autorità.
3. L’Autorità è ascoltata dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.


1. All’Autorità spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.
2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.
CAPO II
Ufficio di Difensore civico



1. L’ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.
2. La difesa civica è, in particolare, volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) controllo;
b) composizione dei conflitti;
c) sollecitazione di atti di riforma.

3. Il controllo è esercitato nei confronti dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici e di tutte le amministrazioni pubbliche dipendenti o sottoposte alla vigilanza della Regione.
4. Il controllo si conclude con specifiche raccomandazioni dirette ai soggetti di cui al comma 3.
5. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata sia a tutelare i cittadini, le persone e le formazioni sociali, sia a ridurre il contenzioso esistente presso gli organi giurisdizionali.
6. La funzione di sollecitazione di atti di riforma è finalizzata al conseguimento di riforme legislative e amministrative, nonché alla sollecitazione dell’applicazione delle riforme stesse.


1. Tutti si possono rivolgere all’Autorità per la tutela non giurisdizionale del diritto alla buona amministrazione nei confronti dei soggetti cui al comma 3 dell’articolo 7.
2. L’Autorità interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità e disfunzioni e sollecitando l’adozione di provvedimenti. Può evidenziare disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni.
3. L’amministrazione è tenuta a collaborare senza ritardo con l’Autorità nell’attività di acquisizione dei documenti, delle informazioni e dei chiarimenti ritenuti necessari.


1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Autorità e Difensori civici degli enti locali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.
CAPO III
Ufficio di Garante per lÂ’infanzia e lÂ’adolescenza



1. L’ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
2. L’Autorità, in particolare:
a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
b) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;
c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
d) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
e) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza;
f) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa;
g) segnala all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
h) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
i) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
j) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
k) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
l) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale;
m) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.



1. Nello svolgimento delle funzioni previste all’articolo 10, l’Autorità:
a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;
d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990;
e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.



1. L’Autorità promuove, d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.
CAPO IV
Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti



1. L’ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.
2. L’azione dell’Autorità si rivolge all’amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche.
3. L’azione dell’Autorità si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.


1. L’Autorità interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.
2. L’Autorità, in particolare:
a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d’ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
c) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
d) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
e) può effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);
f) interviene nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l’erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

CAPO V
Norme finali e transitorie



1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull’organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18) è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo delle seguenti Autorità di garanzia indipendenti:
a) l’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
b) la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
c) il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).”.

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2008 è sostituita dalla seguente:
“a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;”.

3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2008 è abrogata.


1. La l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 (Istituzione del Difensore civico regionale) è abrogata.
2. La l.r. 15 ottobre 2002, n. 18 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza) è abrogata.
3. Il comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002) è abrogato.
4. L’articolo 26 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio per l’anno 2005) è abrogato.
5. Le lettere a) e d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 3/2008 sono abrogate.
6. L’articolo 6 della l.r. 3/2008 è abrogato.
7. L’articolo 9 della l.r. 3/2008 è abrogato.


1. Le funzioni dell’Autorità sono svolte dal Difensore civico regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della VIII legislatura.


1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 78.000,00 così ripartita:
a) euro 38.000,00 per le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 6;
b) euro 40.000,00 per le altre spese previste dalla presente legge.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla spesa autorizzata al comma 1 si provvede nel modo seguente:
a) quanto ad euro 30.800,00 mediante impiego delle somme iscritte nell’UPB 1.05.01 del bilancio di previsione per l’anno 2008, che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 29/1981;
b) quanto ad euro 47.200,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l’anno 2008.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2008 per euro 38.000,00 nell’UPB 1.05.01 e per euro 40.000,00 nell’UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per il detto anno a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.