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Atto:LEGGE REGIONALE 04 agosto 2008, n. 26
Titolo:Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale"
Pubblicazione:( B.U. 07 agosto 2008, n. 75 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario





1. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
2. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 14/2003 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. Ferma restando l’applicazione del trattamento economico e dello stato giuridico del personale regionale e delle altre norme previste dai contratti nazionali di lavoro, il personale del Consiglio è inserito in un ruolo distinto da quello della Giunta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 48 dello Statuto regionale.”.



1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 14/2003 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“Art. 2 bis - (Spese di funzionamento e per il personale del Consiglio).
1. Il Consiglio regionale individua annualmente in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione le risorse necessarie al funzionamento complessivo dell’organo, tra le quali la spesa per il proprio personale. Le spese per il personale concorrono, insieme alle altre, a determinare il fabbisogno annuale del Consiglio ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 18 dello Statuto regionale.
2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla completa copertura della dotazione organica vigente, di cui all’allegata Tabella A, determinata in applicazione del comma 93 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Sono tuttavia fatte salve le sostituzioni temporanee di personale assente dal servizio per periodi superiori ad un mese e per cause diverse dal congedo ordinario.
3. La dotazione organica del Consiglio può essere rideterminata:
a) qualora si ravvisi l’esigenza di una diversa articolazione organizzativa nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2;
b) a seguito dell’attribuzione di nuove funzioni o riduzione di funzioni preesistenti ad opera di leggi regionali che stabiliscono al contempo il nuovo tetto massimo di spesa ammissibile.
4. Entro i limiti indicati ai commi 2 e 3 i soggetti consiliari competenti sono autorizzati a procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso le modalità previste dall’ordinamento vigente.
5. Nella dotazione organica del Consiglio sono compresi anche i posti necessari al funzionamento degli organismi istituzionali e di garanzia che hanno sede presso il Consiglio stesso, mentre sono esclusi quelli relativi al Gabinetto del Presidente di cui all’articolo 17, agli assistenti consiliari di cui all’articolo 18, alle segreterie dei gruppi consiliari e dell’Ufficio di Presidenza, che, al pari delle segreterie dei componenti della Giunta, hanno una composizione stabilita da disposizioni di legge di carattere speciale.
6. Il personale di ruolo del Consiglio regionale che presta servizio in qualità di assistente o presso le segreterie dei gruppi consiliari e dell’Ufficio di Presidenza, alla cessazione dell’incarico, è riassegnato all’area organizzativa di provenienza.
7. Per le finalità di cui al comma 6, l’Ufficio di Presidenza assicura, nel rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 3, la necessaria disponibilità di posti nell’ambito della dotazione organica del Consiglio.
8. Della gestione delle spese per il personale e delle altre spese di funzionamento interno, risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale attraverso soggetti competenti, che vi procedono:
a) entro i limiti stabiliti dal presente articolo e dalle leggi regionali vigenti;
b) secondo gli obiettivi indicati nel programma annuale e triennale di cui all’articolo 14;
c) sulla base di criteri che assicurino da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione e riduzione delle spese, e, dall’altro, la fornitura dei beni e servizi indispensabili all’assolvimento delle funzioni primarie del Consiglio.
9. L’Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 8, stabilisce le modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico dell’UPB del Consiglio. Quest’ultima concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica.”.


Allegati

Tabella A