Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 marzo 1976, n. 5
Titolo:Integrazione dei fondi stanziati con la legge regionale 14 marzo 1975, n. 11, concernente: contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio alle imprese artigiane.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 marzo 1976, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata implicitamente dall'art. 8, l.r. 24 ottobre 1978, n. 19, che ha abrogato la l.r. 11/1975 ed esplicitamente dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La spesa autorizzata dall'art. 4 della legge regionale 14.3.1975, n. 11, per la concessione di contributi di cui all'art. 1 č rifinanziata, per l'anno 1976, per L. 50.000.000.
I fondi occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma precedente sono iscritti a carico del capitolo 1112302 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 che si stabilisce in L. 50.000.000.
Alla copertura degli oneri di cu al comma precedente si provvede con i fondi di cui al capitolo 1147001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975" Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente" utilizzati ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64.