Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 29
Titolo:

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione"

Pubblicazione:( B.U. 30 ottobre 2008, n. 101 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Prima modificata dall'art. 31, comma 2, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, poi abrogata dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.


Sommario





1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) sono aggiunte, in fine, le parole: “, anche attraverso iniziative legate alla valorizzazione del territorio e delle attività culturali e l’adozione di strumenti idonei per il recupero dei mestieri d’arte che rischiano la scomparsa;”.




1. L'articolo 13 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - (Promozione delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche).
1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e valorizzazione delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, la Regione concede contributi a Comuni, enti pubblici e privati ed associazioni di categoria, per la realizzazione di:
a) pubblicazioni, cataloghi e supporti audiovisivi che illustrano l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni;
b) rassegne ed esposizioni tematiche, manufatti che documentano l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni;
c) inserimento nei percorsi culturali e turistici dei laboratori artigiani che presentano una ricca dotazione di macchinari o manufatti di carattere storico;
d) recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa disporre per almeno dieci anni da destinare alle attività individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 35.
2. La Regione promuove la realizzazione di un Museo regionale delle arti applicate, comprensivo di una banca dati, di un sistema di catalogazione e di spazi di riferimento sui materiali e sulla loro trasformazione.”.



1. L’articolo 14 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 - (Contributi per lo sviluppo).
1. La Regione sostiene l’attività delle imprese dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura, singole o associate, comprese nell’elenco di cui all’articolo 35, comma 2, disponendo contributi per:
a) l’ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e il mantenimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate;
b) l’avvio di nuove imprese;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti;
d) il rinnovo generazionale della titolarità dell’impresa;
e) il trasferimento, la rilocalizzazione o l’insediamento di nuove attività in centri storici;
f) interventi di ricerca ed innovazione specifici per l’artigianato artistico e tradizionale;
g) la realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente alle imprese localizzate nelle aree individuate dai piani comunali o intercomunali per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura.
3. Nell’ambito del programma promozionale regionale è riservata una quota non inferiore al 2 per cento per la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità, nonché dell’abbigliamento su misura a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale, culturale e turistico nazionali ed estere.”.


1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 20/2003, così come sostituito dall’articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
“Art. 14 bis - (Maestro artigiano).
1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Regione, su richiesta dell’interessato, sentita la Commissione regionale per l’artigianato, al titolare dell’impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente alla specifica attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
a) iscrizione dell’impresa all’Albo provinciale di cui all’articolo 32, con l’apposita annotazione prevista all’articolo 34, comma 2;
b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell’impresa o di dipendente nel settore artistico, tipico e tradizionale;
c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ovvero da specifica, adeguata e notoria perizia e competenza;
d) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile dall’aver avuto alle dipendenze apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all’insegnamento professionale.
3. La Giunta regionale determina le modalità per il rilascio della qualifica di cui al comma 1.
4. La Commissione regionale per l’artigianato pubblica annualmente l’elenco dei maestri artigiani.
Art. 14 ter - (Bottega scuola e bottega di artigianato d’arte).
1. Sono definite botteghe scuola i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano che svolge compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore.
2. La Regione riconosce come bottega scuola l’impresa artigiana che dimostri di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le attrezzature adeguate allo scopo.
3. Le botteghe scuola, previo accordo con un ente di formazione accreditato e nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale, possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative nell’ambito dei programmi della formazione professionale regionale.
4. Alle imprese che svolgono le attività individuate nell’elenco di cui all’articolo 35, comma 2, che operano ad altissimo livello professionale ed utilizzano tecniche di lavoro prevalentemente manuale per la produzione di pezzi unici, la Regione conferisce, su richiesta dell’interessato, l’indicazione di bottega di artigianato d’arte.
5. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche di cui ai commi 1 e 4.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“1. Presso ogni capoluogo di Provincia è istituita la Commissione provinciale per l’artigianato (CPA), con il compito, in particolare, di:
a) curare la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 32, nonché la sua revisione quinquennale secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale e la tenuta degli elenchi previdenziali;
b) trasmettere ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l’elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall’albo;
c) rilasciare agli interessati la certificazione relativa all’albo;
d) notificare i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 32, anche ai fini della proposizione dell’eventuale ricorso alla Commissione regionale di cui all’articolo 29;
e) promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato e favorire l’aggiornamento tecnico e professionale delle imprese, concorrendo alla elaborazione dei programmi di intervento nel settore artigiano per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento professionale;
f) concorrere sotto la direzione e il coordinamento della Commissione regionale di cui all’articolo 29 allo svolgimento di indagini, studi e rilevazioni statistiche, nonché alla diffusione di informazioni e documentazione sulle attività artigiane, pubblicando annualmente una relazione sulla situazione dell’artigianato nei rispettivi territori;
g) svolgere ogni altro adempimento previsto da leggi e regolamenti.”.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:
“a) tre titolari di impresa artigiana, iscritti all’albo da almeno tre anni, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane regolarmente costituite ed operanti nel territorio della provincia;”.

3. Le lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 20/2003 sono abrogate.
4. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:
“e) quattro esperti in materia giuridico-economica, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i nominativi indicati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e regionale, presenti nel CNEL e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse. A tal fine le candidature devono essere accompagnate da idoneo curriculum professionale.”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 20/2003 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le CPA sono dotate di una segreteria che provvede:
a) agli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle deliberazioni di competenza delle Commissioni;
b) alla pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;
c) ad ogni altro adempimento connesso alle funzioni e ai compiti delle Commissioni.”.




1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:
“a) due titolari di impresa artigiana, iscritti all’albo da almeno tre anni, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale facenti parte del CNEL ed operanti nel territorio della regione;”.

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 20/2003 è abrogata.
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:
“c) quattro esperti in materia di artigianato designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale facenti parte del CNEL ed operanti nella regione, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse. I candidati devono produrre idonea documentazione attestante la specifica competenza e il curriculum professionale.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 20/2003 è abrogato.




1. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“2. Le modalità di costituzione e il funzionamento della CRA e delle CPA sono determinate dalla Giunta regionale, su proposta della CRA, sentita la competente Commissione consiliare.”.




1. L’articolo 32 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 32 - (Iscrizione).
1. Presso la CPA è istituito l’Albo provinciale delle imprese artigiane (APIA), al quale sono iscritte le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985. All’interno dell’APIA è istituita apposita sezione separata alla quale sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 443/1985 medesima.
2. L’iscrizione all’albo è determinata dalla presentazione di una comunicazione del legale rappresentante dell’impresa alla CPA nel cui territorio l’impresa ha la sede operativa principale.
3. Le domande di modifica e cancellazione dall’albo sono presentate dal legale rappresentante dell’impresa alla CPA nel cui territorio l’impresa ha la sede operativa principale entro trenta giorni dalla data dell’evento.
4. La comunicazione di cui al comma 2, attestante i requisiti necessari, determina, dalla data della sua presentazione, l’iscrizione all’albo. Le domande di cui al comma 3, determinano:
a) la modifica dalla data dell’evento;
b) la cancellazione dalla data della perdita dei requisiti artigiani, previa determinazione della CPA.
5. Le comunicazioni e le domande di cui ai commi 2 e 3 sono redatte e inviate con procedure telematiche, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
6. Le CPA dispongono, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, gli opportuni accertamenti e controlli ed adottano gli eventuali provvedimenti, con la possibilità di avvalersi del Comune competente. Le CPA presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sui controlli effettuati.
7. Le CPA ove vengano a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti od uffici, del possesso, della modifica o della perdita dei requisiti, ovvero della cessazione dell’attività da parte dell’impresa, procedono ad accertamenti d’ufficio ed adottano i conseguenti provvedimenti.
8. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza artigiana di cui all’articolo 36 bis.
9. L’importo dei diritti di segreteria per le iscrizioni, modifiche e certificazioni sono quelli previsti dall’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
10. Ferme restando le competenze istituzionali della CRA e delle CPA, la Regione può stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio per l’esercizio dei compiti inerenti la tenuta dell’APIA.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 20/2003, le parole: “e dal regolamento di cui all’articolo 30, comma 2,” sono soppresse.




1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 20/2003 le parole: “caratteristiche del territorio regionale, individuate tra quelle di cui all’articolo 34” sono soppresse.




1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 20/2003 le parole: “possono essere” sono sostituite dalla parola: “sono”.
2. Al comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 20/2003 le parole: “iscritte all’APIA con l’apposita annotazione di cui all’articolo 34, comma 2, e” sono soppresse.




1. Dopo l’articolo 36 della l.r. 20/2003 è inserito il seguente:
“Art. 36 bis - (Centri regionali di assistenza artigiana).
1. Al fine di semplificare il rapporto tra l’amministrazione pubblica e le imprese artigiane la Regione accredita i centri di assistenza artigiana costituiti da soggetti privati e che operano a livello regionale mediante l’iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui centri, nonché per l’affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportino attività discrezionali.”.



1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono costituite le CPA e la CRA di cui agli articoli 28 e 29 della l.r. 20/2003, così come modificati dalla presente legge.
2. Fino all’insediamento delle CPA e della CRA di cui al comma 1 continuano ad operare quelle in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della l.r. 20/2003, così come sostituito dall’articolo 8 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
4. Decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 3, le comunicazioni e le domande di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 32 della l.r. 20/2003, così come sostituito dall’articolo 8 della presente legge, sono trasmesse esclusivamente con le procedure telematiche. Fino a tale data la presentazione in modalità cartacea comporta l’applicazione della normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.