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Atto:LEGGE REGIONALE 27 novembre 2008, n. 34
Titolo:

Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Pubblicazione:( B.U. 04 dicembre 2008, n. 112 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Tutela e valorizzazione del paesaggio
Note:

Abrogata per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.
L'art. 33, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, stabilisce, in particolare ai commi 11, 16 e 32, che continuano ad applicarsi le disposizioni di questa legge, pur se abrogate dalla medesima l.r. 19/2023.
Testo della l.r. 27 novembre 2008, n. 34, in vigore prima della promulgazione della l.r. 30 novembre 2023, n. 19


Sommario





1. La presente legge disciplina le commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).


1. Le commissioni di cui all’articolo 1 possono essere costituite dalle Province e dai Comuni cui compete il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), anche mediante forme associative e di cooperazione fra gli enti locali medesimi.
2. Le commissioni esprimono parere sulla compatibilità tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del d.lgs. 42/2004, secondo le modalità individuate dagli enti locali interessati.
3. Le commissioni verificano in particolare la conformità dell’intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico regionale e nel piano regolatore generale (PRG) ad esso adeguato, accertandone:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico e dal PRG;
b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area indicati nella dichiarazione e nel piano paesaggistico.


1. Le commissioni di cui all’articolo 1 sono composte da non meno di tre soggetti con specifica esperienza lavorativa almeno triennale, in particolare da:
a) un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
b) un laureato in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali;
c) un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.


1. Al fine della verifica prevista dall’articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004, le Province e i Comuni inviano alla Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2008, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 146, comma 6, del decreto legislativo medesimo.
2. Le condizioni di cui all’articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 si considerano sussistenti qualora:
a) la responsabilità del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia affidata ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa;
b) il soggetto che svolge l’istruttoria possieda almeno uno dei requisiti di competenza ed esperienza previsti all’articolo 3 o in alternativa siano state costituite le commissioni di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale adotta con apposita deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, l’elenco degli enti in possesso dei requisiti per continuare ad esercitare le funzioni conferite. L’elenco è aggiornato a seguito delle variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti medesimi.
4. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, per i Comuni non inseriti nell’elenco di cui al comma 3, sono temporaneamente conferite alla Provincia ovvero, per le Province non inserite nell’elenco, sono temporaneamente esercitate dalla Regione.
5. I Comuni possono conferire le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle Comunità montane e alle Unioni dei Comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
6. Il comma 2 dell’articolo 61 della l.r. 34/1992 è abrogato.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.