Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 2
Titolo:Attuazione della legge regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
Pubblicazione:( B.U. 05 febbraio 2009, n. 13 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali

Sommario





1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche dei servizi alla persona), di seguito chiamata legge, secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge medesima.




1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge, le IPAB che intendono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona devono presentare alla struttura regionale competente apposita istanza entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. All’istanza di cui al comma 1 devono essere allegati:
a) copia conforme all’originale della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’lPAB di trasformazione o fusione, con l’eventuale piano di risanamento o di riorganizzazione;
b) copia conforme all’originale della proposta del nuovo Statuto dell’ente e del relativo provvedimento di approvazione dello stesso;
c) relazione sull’attività dell’ente;
d) ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
e) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare con relativa perizia asseverata, che specifichi altresì gli immobili che abbiano un valore storico o culturale e quelli che abbiano un particolare valore artistico, nonché l’eventuale necessità di interventi di risanamento strutturale o di restauro degli stessi. Per ciascun bene compreso nell’inventario deve essere indicata la provenienza, il valore di mercato e l’uso a cui esso viene attualmente adibito. I beni immobili devono altresì riportare i dati e le mappe catastali aggiornati;
f) copia conforme all’originale dei documenti contabili;
g) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa e ai titoli di proprietà dell’ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente la presentazione della domanda.

3. La struttura regionale di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 23, comma 8 bis, della legge, si avvale per l’istruttoria dell’istanza della commissione di cui all’articolo 12, comma 3, del presente regolamento.
4. La trasformazione è disposta dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, con deliberazione che approva il nuovo Statuto e l’eventuale piano di risanamento o di riorganizzazione.




1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge, le IPAB in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale) possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei testatori.
2. La domanda di trasformazione in persona giuridica di diritto privato deve essere presentata in bollo alla struttura regionale competente in materia di persone giuridiche private entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, accompagnata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme all’originale della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IPAB di trasformazione;
b) copia delle tavole di fondazione ovvero dello Statuto dell’IPAB;
c) copia conforme all’originale del nuovo Statuto dell’ente e del relativo provvedimento di approvazione dello stesso;
d) relazione sull’attività dell’ente;
e) ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
f) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare con relativa perizia asseverata, che specifichi altresì gli immobili che abbiano un valore storico o culturale e quelli che abbiano un particolare valore artistico, nonché l’eventuale necessità di interventi di risanamento strutturale o di restauro degli stessi. Per ciascun bene compreso nell’inventario deve essere indicata la provenienza, il valore di mercato e l’uso a cui esso viene attualmente adibito. I beni immobili devono altresì riportare i dati e le mappe catastali aggiornati;
g) copia conforme all’originale dei documenti contabili, accompagnati da una relazione sulla situazione economica;
h) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa e ai titoli di proprietà dell’ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente la presentazione della domanda.

3. Possono altresì deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato le IPAB che abbiano raggiunto l’intesa con il Comune o i Comuni competenti secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge. In tal caso alla domanda, oltre la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, sono allegate le deliberazioni del Comune o dei Comuni e del consiglio di amministrazione dell’IPAB che hanno stipulato l’intesa.
4. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è disposta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private), entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.




1. Le IPAB non trasformate ai sensi degli articoli 2 e 3 trasmettono alla struttura regionale competente, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di estinzione, unitamente agli esiti della ricognizione giuridico-patrimoniale, dalla quale risultino i debiti e i crediti in essere e il personale in servizio al momento dell’estinzione.
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge la Giunta regionale approva, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l’estinzione delle IPAB di cui al comma 1, trasferendo i relativi beni e il personale sulla base delle disposizioni contenute nelle tavole di fondazione ovvero, in loro assenza, a favore di altre Aziende con analoghe finalità aventi sede nello stesso ambito territoriale di attività o, in mancanza di esse, ai Comuni territorialmente competenti, dopo aver acquisito il parere degli enti medesimi.
3. Le Aziende o i Comuni di cui al comma 2 subentrano nei rapporti giuridici facenti capo alla IPAB estinte e sono tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall’approvazione dell’estinzione da parte della Giunta regionale, un piano di utilizzo delle risorse umane e finanziarie acquisite, ai fini di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 4, della legge.




1. Gli organi delle Aziende, ai sensi dell’articolo 11 della legge, sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, salvo il caso in cui lo Statuto preveda l’amministratore o un revisore unico. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta.
2. Lo Statuto delle Aziende di cui all’articolo 10 della legge può altresì prevedere, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 bis, della stessa, la costituzione dell’Assemblea, quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all’Azienda.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, è nominato dal consiglio di amministrazione nel suo seno nella seduta d’insediamento, convoca e presiede il consiglio, sovrintende al regolare funzionamento dell’Azienda e in particolare alla esecuzione degli atti deliberati dal consiglio e dall’Assemblea, ove esistente, fatte salve le competenze attribuite dall’articolo 13 della legge al direttore.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) tre membri, compreso il presidente, qualora il volume di bilancio delle attività e dei servizi erogati e la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare siano inferiori rispettivamente a euro 1.200.000,00 e a euro 1.000.000,00;
b) fino a un massimo di cinque membri, compreso il presidente, qualora essi superino i limiti indicati alla lettera a).

5. Il numero dei componenti e le modalità di nomina sono stabiliti dallo Statuto. La composizione del consiglio deve tenere conto, nella determinazione dei seggi attribuiti agli enti in esso rappresentati, delle tavole fondative e degli statuti delle IPAB originarie.
6. Nelle Aziende di cui all’articolo 10 della legge il consiglio di amministrazione è eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dopo la terza votazione, è sufficiente la maggioranza dei presenti.
7. Il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico ove esistente è l’organo di indirizzo e di programmazione dell’attività dell’Azienda. In particolare ad esso compete:
a) l’approvazione dello Statuto dell’Azienda e delle sue successive modifiche;
b) la definizione degli indirizzi generali dell’Azienda;
c) la verifica sull’attività e sui risultati della gestione;
d) la nomina del presidente, del direttore e dei componenti del collegio dei revisori contabili;
e) l’approvazione del piano programmatico, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo annuale e del bilancio consuntivo dell’Azienda;
f) l’approvazione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità dell’Azienda;
g) l’approvazione dell’inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Azienda, le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
h) la deliberazione dell’eventuale fusione dell’Azienda e la proposta di estinzione della stessa, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 18 della legge;
i) l’approvazione degli accordi o delle convenzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge.

8. Nelle Aziende di cui all’articolo 10 della legge, l’Assemblea, ove prevista, oltre che alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, esercita le funzioni di cui al comma 7, lettere a), b), e), h) ed i), su proposta del consiglio di amministrazione.
9. L’Assemblea e il consiglio di amministrazione si dotano di un proprio regolamento interno di funzionamento.
10. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri e dai relativi supplenti ed elegge nel proprio seno il presidente.
11. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza economico-finanziaria dell’Azienda, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.




1. Le Aziende si dotano di un regolamento di organizzazione e di un regolamento di contabilità.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono rispondere ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza indispensabili a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali delle Aziende.
3. I regolamenti di organizzazione delle Aziende disciplinano, in particolare, l’articolazione della struttura organizzativa, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, le modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa, nonché gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli organi.
4. Per la valutazione interna l’Azienda applica il controllo di gestione, provvedendo in particolare a:
a) individuare il piano dei centri di responsabilità economica e il responsabile di ciascun centro;
b) definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni;
c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse;
d) istituire il servizio di controllo interno preposto alla raccolta dei dati di gestione e alla loro analisi, ai fini della valutazione dell’efficienza nell’impiego delle risorse, della produttività dei fattori impiegati, nonché della qualità dei servizi.

5. Gli emolumenti e i rimborsi spese degli organi sono stabiliti sulla base dei seguenti criteri:
a) i componenti degli organi delle Aziende con volume di bilancio pari o superiore a euro 1.000.000,00 non possono percepire un compenso superiore a quello previsto rispettivamente per il Presidente, i componenti della Giunta esecutiva e quelli del collegio dei revisori dell’Ente fieristico regionale di cui alla Tabella A allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale);
b) i componenti delle Aziende cori volume di bilancio inferiore a euro 1.000.000,00 non possono percepire un compenso superiore all’ottanta per cento di quello di cui alla lettera a);
c) ai rappresentanti degli enti locali negli organi dell’Azienda non sono dovuti compensi, ad esclusione dei rimborsi spese individuati dal regolamento di cui al comma 3.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge, il regolamento di contabilità disciplina la formazione e il contenuto dei documenti contabili secondo i criteri riportati all’articolo 7, garantendo in ogni caso l’autonomia contabile e finanziaria dell’Azienda, assicurata dalle risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite patrimoniali e da altre entrate.




1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge, le Aziende si dotano dei seguenti documenti contabili:
a) bilancio pluriennale di previsione e il relativo piano programmatico;
b) bilancio economico preventivo annuale;
c) bilancio consuntivo.

2. Il bilancio pluriennale ha durata triennale e viene aggiornato annualmente in concomitanza con la presentazione del bilancio preventivo economico annuale. È redatto in termini di competenza e deve indicare, per ciascun esercizio, la previsione dei costi e dei ricavi della gestione. La prima annualità del bilancio pluriennale coincide con quella del bilancio annuale o budget.
3. Il piano programmatico definisce le linee strategiche dell’Azienda, nonché gli obiettivi e gli indirizzi da raggiungere sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il piano è allegato al bilancio pluriennale di previsione. In particolare, esso individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche, gli investimenti da realizzare, gli indicatori di economicità aziendale e di qualità delle prestazioni.
4. Il bilancio annuale è lo strumento di programmazione e di controllo delle attività dell’Azienda ed esprime analiticamente il risultato economico previsto per l’anno solare successivo. È redatto in conformità al bilancio pluriennale e corredato di una relazione illustrativa che ne costituisce parte integrante. Il bilanciò annuale non ha funzione autorizzatoria. Esso è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre.
5. Il bilancio consuntivo dimostra i risultati della gestione. Esso comprende il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sull’andamento della gestione. È corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i principi desunti dall’articolo 2423 bis del codice civile. Esso rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda e il risultato economico dell’esercizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
6. Il conto economico evidenzia le componenti positive e negative delle attività dell’Azienda secondo i criteri di competenza economica. Esso è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e finale. Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
7. Lo stato patrimoniale è un prospetto contabile a sezioni contrapposte elaborato secondo uno schema a voci obbligatorie. Esso rappresenta la consistenza delle attività, delle passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio. Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Esso deve inoltre evidenziare i dati relativi ai rischi, agli impegni e ai beni di terzi e presso terzi. Per la sua valutazione si applicano i criteri dell’articolo 2426 del codice civile.
8. La nota integrativa deve indicare, ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile, i criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale, i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, delle quote di trattamento di fine rapporto e degli accantonamenti di eventuali altri fondi e le motivazioni dei cambiamenti apportati rispetto al budget.
9. La relazione sull’andamento della gestione esprime la valutazione di efficacia dell’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti, tenuto conto dei programmi e dei costi sostenuti. Essa tiene conto altresì delle risultanze del controllo di gestione e della relazione del collegio dei revisori.
10. L’utile di esercizio rappresenta il risultato del conto economico da iscriversi in contropartita, con segno positivo, nella voce patrimonio netto dello stato patrimoniale. Ad avvenuta approvazione del bilancio d’esercizio, il risultato economico viene utilizzato per la copertura delle perdite ovvero riportato nel conto del patrimonio netto.
11. La perdita di esercizio rappresenta il risultato del conto economico da iscriversi, con segno negativo, nella voce patrimonio netto dello stato patrimoniale. La relazione sull’andamento della gestione evidenzia le cause del risultato negativo, indicando le modalità della copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio economico della gestione. Qualora la perdita di esercizio sia superiore agli utili precedenti, il Consiglio di amministrazione deve approvare, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, un piano di rientro. Il piano di rientro deve avere la durata non superiore a quella del bilancio preventivo economico pluriennale di previsione.
12. Se la perdita di esercizio persiste anche in seguito agli effetti prodotti dal piano di rientro e sia di importo pari o superiore al dieci per cento del valore delle attività desunto dallo stato patrimoniale dell’ultimo bilancio di esercizio, l’Azienda viene considerata non più in grado di attuare i propri scopi e pertanto soggetta ad estinzione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge.
13. Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali avanzi di gestione unicamente per lo sviluppo delle attività statutarie, la riduzione dei costi delle prestazioni rese e la conservazione del patrimonio.
14. Le Aziende adottano la contabilità economica a decorrere dal 1° gennaio 2011.




1. Il registro inventario dei beni mobili e immobili di cui all’articolo 16, comma 8 della legge, contiene l’elenco dei beni delle Aziende inventariati al momento della trasformazione o della costituzione.
2. Il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di cui all’articolo 16, comma 9, della legge, determina gli interventi che s’intendono porre in essere al fine di conservare o incrementare il valore dei beni che abbiano una particolare rilevanza artistica o culturale, anche attraverso eventuali dismissioni o conferimenti.
3. Il registro inventario e il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla struttura regionale competente e al Comune o ai Comuni competenti per territorio entro il 31 gennaio dell’anno successivo.




1. Al fine dell’approvazione dello Statuto delle nuove Aziende, i soggetti di cui all’articolo 10 della legge inviano alla struttura regionale competente copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. La Giunta regionale approva lo Statuto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, sulla base dell’istruttoria della struttura regionale che si avvale allo scopo della commissione di cui all’articolo 10, comma 3.
3. La struttura regionale può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. La richiesta di chiarimenti sospende i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
4. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle variazioni dello Statuto di tutte le Aziende.




1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, gli organi di amministrazione delle Aziende possono deliberare la fusione delle stesse, previa acquisizione dell’intesa con il Comune o i Comuni ove hanno sede le Aziende.
2. Nella delibera di fusione deve essere specificato se la fusione avviene a seguito di incorporazione di un’Azienda da parte di un’altra, ovvero se dalla fusione derivi l’istituzione di una nuova Azienda.
3. Lo Statuto dell’Azienda che deriva dalla fusione deve in ogni caso prevedere il rispetto delle finalità istituzionali degli Statuti originari e delle tavole di fondazione.
4. La copia conforme della deliberazione di fusione, con allegate le deliberazioni del Comune o dei Comuni che hanno stipulato l’intesa, nonché la copia conforme del nuovo Statuto sono trasmessi alla struttura regionale competente per l’approvazione di cui all’articolo 9.
5. La deliberazione di fusione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.




1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, le Aziende i cui scopi siano esauriti o cessati o che si trovino nell’impossibilità di attuarli sono estinte.
2. Il procedimento per la dichiarazione di estinzione si instaura con la proposta degli organi di amministrazione dell’Azienda o del Comune nel cui territorio ha sede l’Azienda alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.
3. Il procedimento può essere altresì promosso d’ufficio dalla Giunta regionale.
4. Prima di dichiarare la messa in liquidazione dell’Azienda, la struttura regionale competente richiede i pareri degli enti di cui al comma 2 che non abbiano presentato la proposta.
5. I pareri di cui al comma 4 del presente articolo devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso detto termine, anche in loro assenza, la Giunta regionale procede alla messa in liquidazione dell’Azienda entro i successivi trenta giorni, nominando il commissario di cui all’articolo 18, comma 4 della legge.
6. La Giunta regionale dispone l’estinzione dell’Azienda con le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, della legge, entro novanta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del commissario liquidatore.
7. Le Aziende che hanno presentato il piano di risanamento o riorganizzazione devono presentare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine in esso previsto, una relazione dettagliata circa la sua realizzazione. Ove la Giunta regionale ritenga che il piano non abbia avuto effetti, avvia la procedura di estinzione di cui la presente articolo.




1. Le Aziende inviano, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali:
a) il piano programmatico e i documenti contabili di cui all’articolo 15 della legge;
b) la dotazione organica del personale e le sue variazioni;
c) i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le loro variazioni;
d) eventuali piani di risanamento o di riorganizzazione;
e) le alienazioni dei beni appartenenti al patrimonio disponibile di cui all’articolo 16, comma 4, della legge.

2. Le Aziende trasmettono, altresì, entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali e al Comune o ai Comuni territorialmente competenti una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale, concernente l’attività svolta l’anno precedente. Nella relazione devono essere in particolare evidenziati l’utilizzo di fondi pubblici di cui le Aziende abbiano usufruito nel corso dell’esercizio finanziario, gli investimenti effettuati e l’ammontare delle spese sostenute per la gestione. Le risultanze della relazione costituiscono parametro per la valutazione dell’attività delle Aziende in quanto inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e della loro partecipazione alla programmazione regionale e d’ambito di cui all’articolo 21 della legge.
3. Al fine dello svolgimento delle funzioni regionali di monitoraggio e di controllo sulle Aziende, è costituita presso la struttura regionale competente una commissione composta da tre dipendenti, designati rispettivamente dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di programmazione e bilancio, di organizzazione del personale e di politiche sociali.
4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal dirigente della struttura regionale competente entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.