Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1973, n. 2
Titolo:Proroga dei termini di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 febbraio 1973, n. 4)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

L' art. 1 della legge regionale n. 5 del 10.8.1972 è così modificato:
A partire dall'1.4.1972 le funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate in conformità della presente legge.


Art. 2

Il II comma dell' art. 2 della legge regionale n. 5 del 10.8.1972 è così modificato:
Entro il 31 marzo 1973 saranno presentati al consiglio regionale, da parte della giunta, gli indirizzi politici generali per l' esercizio delle funzioni amministrative.


Art. 3

Il I comma dell' art. 4 della legge regionale n. 5 del 10.8.1972 è così modificato:
Le competenze precedentemente attribuite da norme dello Stato a organi e uffici periferici provinciali o sub - provinciali dell' amministrazione statale che siano stati trasferiti alla Regione ai sensi dei DD.P.R. da 1 a 11 del 1972 sono fatte salve fino a quando non saranno state emanate le leggi di delega di cui all' art. 59 dello Statuto. Le proposte di legge di delega saranno presentate dalla giunta regionale entro il 30 giugno 1973.


Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 49 e 50 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.