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Atto:LEGGE REGIONALE 3 maggio 1976, n. 7
Titolo:Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comunque in servizio alla regione alla data del 31 dicembre 1975.
Pubblicazione:(B.u.r. 7 maggio 1976, n. 19)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

E' riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo unico regionale a favore del personale, non contemplato dalla legge regionale 14.5.1973, n. 9, comunque in servizio presso gli uffici regionali, che tale servizio abbia prestato continuativamente, per almeno tre mesi alla data del 31.12.1975 e continui a prestarlo alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di età.
E' riconosciuto altresì il diritto ad essere inquadrato nel ruolo unico regionale al personale didattico assunto a tempo determinato nei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione presso gli ex centri Inapli - Iniasa - Enalc, cui nell'anno formativo 1975/1976 sia stato conferito almeno il secondo incarico annuale e comunque per un periodo complessivo di servizio effettivamente prestato non inferiore a mesi quindici alla data di entrata in vigore della presente legge, con un minimo di dodici ore settimanali di servizio, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di età.
L'inquadramento avviene a domanda e subordinatamente al superamento di prove di concorso, da svolgersi con le modalità prescritte dagli artt. 5, 6 e 7 della L.R. 27.5.1974, n. 12.
Il personale di cui ai precedenti primo e secondo comma, ha diritto di partecipare alle prove di concorso per la qualifica funzionale risultante dal provvedimento di assunzione o di altra qualifica, a questa riconducibile in base ai criteri di corrispondenza indicati nelle tabelle “C", “D", “E" allegate alla L.R. 27.5.1974, n. 12, desumibile dall'atto di assunzione.
Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di assunzione in ruolo.
Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono è riconosciuta una anzianità convenzionale, nella fascia funzionale di inquadramento pari al 50 per cento del periodo prestato presso gli uffici regionali.
Il personale che comunque presti la propria attività lavorativa e che non abbia diritto all'inquadramento previsto dai commi precedenti cessa dal servizio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici è fatto divieto di assumere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma nuovo personale.
Gli eventuali provvedimenti di assunzione adottati in contrasto con il divieto di cui sopra sono nulli a tutti gli effetti.

Art. 2

Il personale che alla data del 31 marzo 1975 prestava servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari da almeno 6 mesi consecutivi, è inquadrato, a domanda, sempre che superi le prove di concorso di cui al comma terzo del precedente art. 1, nel ruolo unico regionale, nel numero complessivo massimo di otto unità.
L'inquadramento avviene nelle qualifiche funzionali regionali e nei livelli retributivi corrispondenti al titolo di studio posseduto e alle mansioni effettivamente svolte ed è subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di età.
L'inquadramento dei segretari dei gruppi non potrà, comunque, avvenire in una qualifica superiore a quella di “funzionario direttivo".
Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di assunzione in ruolo e il servizio precedentemente prestato nelle segreterie dei gruppi predetti è valutato, ai soli fini della progressione economica di cui all'art. 26 della L.R. 27.5.1974, n. 12, nella misura del 50 per cento della sua effettiva durata.

Art. 3

Ai dipendenti regionali cessati dal servizio o richiamati dalla amministrazione di provenienza prima dell'entrata in vigore della L.R. 27.5.1974, n. 12, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previste dall'art. 26 della L.R. 27.5.1974, n. 12 in favore dei dipendenti regionali in servizio alla data del 14.6.1974, con equiparazione del trattamento a coloro che alla stessa data hanno maturato un anno di servizio.
Le disposizioni di cui alla legge regionale 27.5.1974, n. 12, a favore del personale in servizio alla data del 14 giugno 1974 si applicano al personale di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 23.1.1975, n. 4, a quello trasferito in applicazione della legge 22.10.1971, n. 865 e del D.P.R. 30.12.1972, n. 1036, nonché a quello comandato successivamente al 14 giugno 1973 purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 27.5.1974, n. 12.

Art. 4

Le norme contemplate nell'art. 34 della legge regionale 27.5.1974, n. 12, si estendono alle operazioni di inquadramento previste dalla presente legge.
Il personale che non trovi, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, collocazione nell'ambito del numero totale dei posti indicati nella tabella "A", allegata alla citata legge regionale, è inserito in un apposito ruolo soprannumerario e a esaurimento.
Tale personale viene collocato nel ruolo ordinario al verificarsi in esso di vacanze per qualsiasi causa.
La tabella “A" allegata alla L.R. 27.5.1974, n. 12, fermo restando il totale dei contingenti numerici provvisori è così modificata:
TABELLA RISTRUTTURATA
per la qualifica di dirigente:
uffici della giunta 43 posti, uffici del consiglio 7 posti;
per la qualifica di funzionario direttivo:
uffici della giunta 150 posti, uffici del consiglio 30 posti;
per la qualifica di istruttore:
uffici della giunta 289 posti, uffici del consiglio 31 posti;
per la qualifica di collaboratore:
uffici della giunta 329 posti, uffici del consiglio 21 posti;
per la qualifica di operatore specializzato:
uffici della giunta 142 posti, uffici del consiglio 8 posti;
per la qualifica di operatore qualificato:
uffici della giunta 97 posti, uffici del consiglio 3 posti;
per la qualifica di ausiliario:
uffici della giunta 60 posti, uffici del consiglio nessun posto;
totale posti per gli uffici della giunta: 1110;
totale posti per gli uffici del consiglio: 100.


Art. 5

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge pari a lire 850.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati a carico del capitolo 1010301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, che presenta sufficiente disponibilità, e, per gli anni successivi, con i fondi da iscriversi a carico del capitolo corrispondente.