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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2009, n. 1
Titolo:Nuove disposizioni in materia di prevenzione e cura del diabete mellito
Pubblicazione:( B.U. 05 marzo 2009, n. 22 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dallo art. 13, l.r. 24 marzo 2015, n. 9.
Ai sensi del comma 3 dello art. 11, l.r. 24 marzo 2015, n. 9, fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, fino alla adozione da parte della Giunta regionale degli indirizzi indicati allo art. 9 della stessa legge regionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, gli indirizzi dettati in base alla legge regionale 23 febbraio 2009, n. 1.

Sommario





1. La Regione realizza un sistema integrato di prevenzione e cura della patologia diabetica e delle sue complicanze volto ad assicurare agli utenti l’erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione statale vigente.
2. La Regione garantisce, in particolare, la gestione integrata del paziente diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione congiunta dello specialista e del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta in un programma stabilito di assistenza nei confronti dei pazienti. La gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento tra assistenza territoriale e specialistica.




1. L’assistenza territoriale è erogata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta ed è coordinata dai distretti sanitari.
2. L’assistenza territoriale è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) prevenzione e diagnosi precoce delle alterazioni del metabolismo glucidico;
b) predisposizione e attuazione del piano di cura del paziente, in collaborazione con le strutture indicate agli articoli 3 e 5;
c) corretta gestione della terapia farmacologica;
d) sorveglianza degli effetti collaterali della terapia ipoglicemizzante e delle interferenze della stessa con altre terapie in corso;
e) invio del paziente diabetico alla struttura specialistica di cui all’articolo 3 o all’articolo 5 secondo le modalità previste nel piano di cura;
f) adeguata assistenza domiciliare al diabetico non autosufficiente ed attivazione dell’assistenza domiciliare integrata, quando necessario;
g) raccolta dei dati in maniera omogenea utilizzando supporti informatizzati ed invio dei dati medesimi alle strutture preposte secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale nell’atto di indirizzo di cui all’ articolo 6.




1. L’assistenza specialistica è erogata attraverso Centri di diabetologia di primo e secondo livello.
2. In ciascun ambito territoriale zonale definito dall’articolo 9 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è istituito un Centro di diabetologia di primo livello. Il Centro è un’unità operativa semplice a collocazione ospedaliera e svolge le seguenti funzioni:
a) valutazione della patologia diabetica ed impostazione del piano complessivo di trattamento in collaborazione con i medici di medicina generale;
b) raccolta, aggiornamento ed invio dei dati alle strutture preposte secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 6, in collaborazione con i medici di medicina generale;
c) studio e prevenzione delle complicanze del diabete mellito, in collegamento con altre Unità operative specialistiche, per la definizione diagnostica;
d) trattamento delle complicanze del diabete mellito con particolare riferimento al piede diabetico;
e) attività ambulatoriale con accesso continuativo diurno anche per prestazioni di urgenza su prescrizione del medico di medicina generale, sulla base dei protocolli indicati all’articolo 6, comma 1, lettera b);
f) promozione di una costante e consapevole partecipazione del paziente alla gestione del suo stato di salute anche attraverso l’addestramento alle tecniche di autocontrollo alimentare e terapeutico;
g) attività di consulenza negli interventi di cura domiciliari e nelle strutture ospedaliere dell’ambito territoriale in cui è istituito.

3. In ciascuna Provincia è istituito un Centro di diabetologia di secondo livello sulla base di indirizzi dettati dalla Giunta regionale. Detti Centri assicurano, per l’ambito territoriale della Zona in cui sono costituiti, anche le funzioni di Centro di diabetologia di primo livello.
4. I Centri di diabetologia di secondo livello, costituiscono Unità operative complesse ed assicurano:
a) assistenza oculistica completa;
b) assistenza nefrologica completa;
c) diagnosi e terapia della patologia cardiovascolare;
d) assistenza podologica;
e) assistenza dermatologica;
f) assistenza neurologica;
g) impianto e controllo dei microinfusori e degli Holter glicemici;
h) consulenza alle strutture di primo livello;
i) day hospital terapeutico.

5. La dotazione di personale dei Centri di diabetologia tiene conto delle dimensioni del bacino d’utenza, delle caratteristiche del territorio e della struttura ospedaliera in cui sono inseriti, assicurando continuità di intervento. In particolare la dotazione di personale è determinata in maniera da garantire l’assistenza, la consulenza e il trattamento del paziente in regime ambulatoriale, di degenza ordinaria e di day hospital; l’educazione terapeutica; lo studio, la diagnosi e il trattamento delle complicanze acute e croniche.




1. E’ istituito presso l’INRCA il Centro di riferimento regionale del piede diabetico. Il Centro costituisce Unità operativa complessa ed è dotato di posti letto.
2. Il Centro di riferimento svolge le funzioni di diagnosi e terapia specialistica per tutte le patologie podologiche connesse al diabete. In particolare il Centro assicura:
a) la radiologia interventistica;
b) la chirurgia vascolare.

3. L’INRCA costituisce, inoltre, riferimento regionale per i problemi della diabetologia in età geriatrica.




1. L’assistenza specialistica per minori è erogata attraverso il Centro di riferimento regionale per la diabetologia pediatrica istituito presso l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G.Salesi” di Ancona, e costituisce Unità operativa complessa.
2. Il Centro è strutturato per assicurare un approccio diagnostico-terapeutico multidisciplinare per tutti i soggetti affetti da diabete mellito in età pediatrica ed adolescenziale, sia all’esordio della malattia, che durante il suo corso.
3. In particolare compete al Centro:
a) l’osservazione epidemiologica della malattia diabetica nel territorio regionale;
b) la diagnosi del diabete, la terapia e l’assistenza del paziente e del suo nucleo familiare anche sotto il profilo psico pedagogico, in collaborazione con il pediatra di libera scelta;
c) l’impostazione del piano complessivo di trattamento terapeutico, in collaborazione con il pediatra di libera scelta;
d) l’educazione terapeutica nei confronti del paziente e dei suoi familiari, anche con iniziative a carattere residenziale;
e) l’istruzione all’uso dei presidi diagnostici e terapeutici;
f) la prescrizione, l’impianto ed il controllo dei microinfusori, degli Holter glicemici e delle nuove tecnologie biomediche;
g) la realizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale ove è inserito il minore diabetico, di iniziative di informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in età pediatrica ed adolescenziale e sulla gestione del diabete dei minori in ambiente scolastico;
h) lo studio, la diagnosi e il trattamento delle complicanze acute e croniche;
i) la prevenzione mediante l’educazione ad un corretto stile di vita per i soggetti affetti da obesità e per i soggetti a rischio di diabete non insulino-dipendente;
j) la diagnosi e la cura delle patologie endocrine infantili connesse con la malattia diabetica;
k) la collaborazione con le associazioni di volontariato attive nel settore;
l) l’organizzazione di incontri con i pediatri di libera scelta al fine di aggiornarli sulle tematiche inerenti il diabete in età evolutiva;
m) la pronta disponibilità, anche telefonica, 24 ore su 24 ai pazienti e alle loro famiglie, nonché alle strutture ospedaliere in caso di eventuali ricoveri.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte in regime di day hospital, ricovero ospedaliero, consulenza ambulatoriale e consulenza diretta sul territorio.
5. Il Centro è costituito da un’équipe formata da medici esperti in diabetologia pediatrica, personale infermieristico, psicologi e dietisti. La dotazione del personale è determinata in modo da garantire l’espletamento delle attività di cui al comma 3, assicurando la continuità degli interventi sull’intero territorio regionale.




1. La Giunta regionale detta indirizzi alle Aziende sanitarie e all’INRCA per le attività di prevenzione del diabete e gestione integrata del paziente diabetico. Gli indirizzi in particolare:
a) determinano gli standard operativi di funzionamento per le attività erogate;
b) individuano i protocolli condivisi per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, nonché i modelli standard di comunicazione;
c) indicano le attività di formazione ed aggiornamento del personale medico, infermieristico e tecnico da inserire nei programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
d) promuovono la ricerca epidemiologica da attuarsi mediante modelli informatizzati;
e) definiscono le modalità per l’attuazione del controllo di qualità delle prestazioni erogate dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai Centri di diabetologia, mediante l’individuazione di indicatori di struttura, di processo ed esito;
f) determinano i criteri per lo svolgimento delle attività di educazione rivolte ai pazienti diabetici, alle rispettive famiglie e alle scuole, nonché le iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione;
g) stabiliscono criteri per l’istituzione di Centri di diabetologia di I e di II livello;
h) determinano le modalità di distribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici a carico del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa statale vigente, assicurando che gli stessi siano forniti per il tramite delle farmacie;
i) determinano le modalità di raccordo tra i servizi erogati dall’Azienda ospedaliera universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” , le altre Aziende sanitarie e l’INRCA;
j) individuano le modalità con cui le Aziende sanitarie e l’INRCA si avvalgono della collaborazione e dell’aiuto delle associazioni per la tutela del diabetico in età adulta e pediatrica.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 determinano altresì i termini e le ulteriori specifiche modalità di adeguamento delle Aziende sanitarie e dell’INRCA alle disposizioni previste dalla presente legge.
3. Nell’ambito delle strutture ospedaliere ove sono istituiti i Centri di diabetologia di cui agli articoli 3 e 5, i pazienti affetti da diabete e malattie del ricambio trovano ricovero nelle unità operative dell’area funzionale medica. E’ comunque vietata la collocazione dei pazienti stessi in Unità operative autonome.
4. La Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, intese con l’Università politecnica delle Marche per la formazione e la ricerca in campo diabetologico, favorendo in particolare la collaborazione tra Università ed INRCA per la ricerca in materia di diabetologia in età geriatrica.




1. Al fine di coordinare l’attività di assistenza nel settore delle malattie diabetologiche e del ricambio è istituito il Comitato regionale per la diabetologia. Il Comitato in particolare è sentito dalla Giunta regionale in ordine alla definizione degli indirizzi di cui all’articolo 6 e sulla proposta di piano sanitario regionale.
2. L’Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale possono richiedere pareri al Comitato su atti relativi all’organizzazione dei servizi, alla cura e alla prevenzione della malattia diabetica, diversi da quelli indicati al comma 1.
3. Il Comitato svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle attività previste agli articoli 2, 3 , 4 e 5. Il Comitato può formulare proposte alla Giunta regionale in ordine all’attività di assistenza nel settore diabetologico.
4. Il Comitato presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e una relazione finale sull’attività effettuata nel triennio. Copia delle relazioni è trasmessa all’Assemblea legislativa regionale.
5. Il Comitato è composto:
a) dai responsabili dei Centri di diabetologia di I e II livello;
b) dal responsabile del Centro di diabetologia pediatrica e geriatrica ;
c) dal responsabile del Centro di riferimento regionale del piede diabetico;
d) da un rappresentante dei medici di base designato da ciascun ordine dei medici provinciali;
e) da un rappresentante delle associazioni per la tutela del diabete adulto e un rappresentante delle associazioni per la tutela del diabete pediatrico;
f) da un rappresentante dell’Università;
g) dal dirigente del servizio competente in materia o suo delegato;
h) da un esperto in diabetologia nominato dalla Giunta regionale.

6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente che convoca, presiede, coordina i lavori del Comitato stesso e redige la proposta di relazione indicata al comma 4.
7. I componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 5, sono designati entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Comitato è costituito in presenza della maggioranza dei componenti dello stesso, salve le successive integrazioni.
8. Il Comitato dura in carica quanto la legislatura.




1. Sino all’approvazione della deliberazione indicata al comma 1 dell’articolo 6:
a) i centri di diabetologia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le funzioni indicate dalla l.r. 9 dicembre 1987, n. 38 (Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e malattie del ricambio), ancorché abrogata;
b) la distribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici per i cittadini diabetici a carico del servizio sanitario regionale, è effettuata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato per la diabetologia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni previste dall’articolo 7.
3. Il Comitato indicato al comma 2 resta in carica sino al termine della legislatura.




1. Per l’anno 2009 alla copertura della spesa determinata dall’applicazione della presente legge si provvede con le somme che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 38/1987, già iscritte nell’UPB 5.28.15 (Finanziamento dei macrolivelli di assistenza sanitaria corrente).
2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede dall’anno 2010 e successivi mediante impiego di quota parte delle somme relative al Fondo sanitario regionale assegnate alle Aziende sanitarie e all’INRCA.
3. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2009 ad apportare le variazioni al POA eventualmente necessarie ai fini della gestione.




1. Sono abrogate le leggi regionali 9 dicembre 1987, n. 38 e la l.r. 29 aprile 1996, n. 14.