Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2
Titolo:Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 "Legge finanziaria 2009"
Pubblicazione:( B.U. 05 marzo 2009, n. 22 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. All’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Dall’anno 2009 è confermata la previsione di spesa contenuta nell’articolo 13 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), alla quale è aggiunto, a decorrere dall’anno 2008, l’importo di euro 191.000,00 per il finanziamento dell’indennità del personale regionale assegnato alla struttura di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile). Gli oneri corrispondenti sono imputati alla UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio 2009 e pluriennale 2009/2011. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.
3 ter. Al fine di continuare a sostenere il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative dell’Assemblea legislativa, avviato con l.r. 30 giugno 2003, n. 14, e le iniziative volte all’incremento della produttività, al miglioramento quali-quantitativo dei servizi anche attraverso l’attività progettuale, sono confermate per gli anni 2008 e 2009 le risorse finanziarie di cui all’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, nella misura stabilita per l’anno 2004, oltre ai successivi incrementi contrattuali, per un importo complessivo pari ad euro 1.465.799,21 al netto degli oneri riflessi. Sono fatti salvi gli eventuali incrementi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 e successivi.
3 quater. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 ter si è provveduto per l’anno 2008 mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nell’UPB 1.01.01 “Funzionamento del Consiglio regionale - corrente” del bilancio di previsione per l’anno 2008; per l’anno 2009 si provvede mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nella medesima UPB 1.01.01 del bilancio di previsione per l’anno 2009; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di bilancio sulla base dei bilanci di previsione dell’Assemblea legislativa.”.





1. All’articolo 10 della l.r. 37/2008, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. I progetti speciali in tema di comunicazione ed informazione istituzionale attivati presso l’ufficio stampa dell’Assemblea legislativa ed i relativi contratti di collaborazione stipulati anteriormente al 1° novembre 2007, sono prorogati, alle stesse condizioni, fino alla revisione della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale) e alla conseguente riorganizzazione degli uffici stampa della Giunta e dell’Assemblea legislativa, e comunque non oltre il termine dell’attuale legislatura regionale.”.





1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.