Atto: | LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 4 |
Titolo: | Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" |
Pubblicazione: | ( B.U. 05 marzo 2009, n. 22 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Ordinamento degli uffici e del personale |
Note: | Abrogata dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18. |
Sommario
1. Dopo il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), è inserito il seguente: “Sulla base dei medesimi parametri è definito il trattamento economico dei dirigenti dei servizi nel caso in cui alla Regione sia affidato il coordinamento di una delle commissioni istituite nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai medesimi dirigenti sia affidato l’incarico di coordinamento della relativa commissione tecnica.”.