Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 17 marzo 2009, n. 5 |
Titolo: | Partecipazione della Regione alla Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della convenzione europea del paesaggio (RECEP) |
Pubblicazione: | ( B.U. 26 marzo 2009, n. 30 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Partecipazione della Regione)
Art. 3 (Rappresentanti regionali negli organi dell’Associazione)
Art. 4 (Partecipazione finanziaria)
Art. 5 (Norma finanziaria)
Art. 2 (Partecipazione della Regione)
Art. 3 (Rappresentanti regionali negli organi dell’Associazione)
Art. 4 (Partecipazione finanziaria)
Art. 5 (Norma finanziaria)
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla “Rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio”, d’ora in avanti denominata RECEP.
2. La RECEP è un’organizzazione liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l’egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, allo scopo di favorire la conoscenza e l’applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, in applicazione del principio di sussidiarietà.
3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del Codice civile alsaziano e mosellano, nonché dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel Registro delle associazioni del Tribunal d’instance di Strasburgo - Francia.
1. La partecipazione della Regione alla RECEP è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione non persegua scopo di lucro;
b) che lo Statuto dell’associazione sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione.
2. Il Presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.
3. I diritti inerenti la qualità di membro della RECEP sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
4. Ogni modifica dello Statuto della RECEP è previamente comunicata all’Assemblea legislativa, al fine della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo.
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della RECEP, in conformità allo Statuto della medesima, dandone tempestiva comunicazione all’Assemblea legislativa.
1. La Regione aderisce con il versamento di una quota di iscrizione annuale, il cui importo viene determinato ai sensi dello Statuto della RECEP, nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
2. La Regione può partecipare alla realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
1. Per far fronte all’onere derivante dall’adesione della Regione alla RECEP, per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5.000,00; per gli anni successivi, l’entità della spesa relativa alla quota annuale e agli eventuali contributi di cui al comma 2 dell’articolo 4 è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Per l’anno 2009, alla copertura della spesa di euro 5.000,00 di cui al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dell’UPB 2.08.15.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1 sono iscritte per l’anno 2009 nell’UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del POA del detto anno; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.