Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 7
Titolo:Sostegno del cinema e dell'audiovisivo
Pubblicazione:( B.U. 09 aprile 2009, n. 34 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Spettacolo

Sommario





1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, e in particolare:
a) incentiva l’attività di associazioni e circoli del cinema, per la promozione della cultura cinematografica nonché la conoscenza e la diffusione dell’audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità;
b) sostiene l’esercizio cinematografico e la circuitazione del cinema di qualità;
c) favorisce l’incremento degli spazi idonei alla fruizione in tutto il territorio regionale;
d) promuove la valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse regionale;
e) incentiva la produzione di opere cinematografiche nelle Marche al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza del territorio;
f) sostiene la distribuzione di opere cinematografiche riguardanti le Marche, anche mediante iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;
g) favorisce la formazione alle professioni del cinema e l’educazione all’immagine;
h) valorizza e sostiene il piccolo esercizio di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché le attività finalizzate alla formazione del pubblico in particolare di quello giovanile.

2. La Regione promuove, inoltre, la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, ispirandosi ai seguenti principi:
a) centralità dello spettatore;
b) diffusione di una rete di sale efficiente, diversificata e capillare sul territorio;
c) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche;
d) garanzia del pluralismo e tutela dell’equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio cinematografico;
e) valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico, per il perseguimento della qualità sociale delle città e del territorio.

3. Nel definire gli indirizzi per l’insediamento dell’esercizio cinematografico, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.




1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1, la Regione istituisce il fondo per le attività cinematografiche.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione dallo Stato, dall’Unione europea o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal piano per le attività cinematografiche di cui all’articolo 3.
4. La Regione provvede all’attuazione delle finalità della presente legge anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell’ambito dell’Unione europea.




1. Il piano per le attività cinematografiche individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale a sostegno del cinema e dell’audiovisivo.
2. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta della giunta regionale, approva il piano per le attività cinematografiche con cui determina le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1.
3. Il piano, in particolare, contiene:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;
b) i criteri per la concessione di contributi a sostegno della circuitazione e della programmazione del cinema di qualità;
c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti destinati a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell’audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla produzione e alla sceneggiatura;
d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale;
e) i criteri per la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese cinematografiche così come definite dalla normativa statale ed iscritte ai relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di industria tecnica, limitatamente a quelle con sede legale nel territorio regionale.

4. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa regionale il piano di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria annuale.




1. In attuazione del d.lgs. 28/2004, l’autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento degli immobili e spazi da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività è rilasciata dal Comune competente per territorio nel caso in cui la capienza complessiva della struttura sia fino a cinquecento posti e dalla Regione per un numero di posti superiore a cinquecento.
2. La Giunta regionale determina, sentiti gli organismi associativi del settore e il Consiglio delle autonomie locali, le modalità del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 sulla base dei principi di cui all’articolo 22 del d.lgs. 28/2004 e nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale nonché alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana, nonché la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi cinematografici;
d) sostenere e riqualificare il sistema dell’offerta nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
e) favorire ed assicurare un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, nel rispetto del principio della libera concorrenza e favorire lo sviluppo delle sale di comunità o ecclesiali, come da articolo 2, comma 10, del d.lgs. 28/2004 nel rispetto delle specifiche finalità.




1. La Regione riconosce all’Associazione Mediateca delle Marche di cui all’articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale), quale soggetto in possesso di idonei requisiti scientifici e culturali, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, digitalizzazione, valorizzazione e deposito legale dei beni audiovisivi ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 e successive modifiche, e sostiene l’attività istituzionale e di servizio pubblico mediante specifici finanziamenti secondo le modalità stabilite dal piano annuale di cui articolo 3.



1. E’ istituita con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la “Marche Film Commission”, quale struttura operativa della Regione, finalizzata a creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, nonché ad indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l’offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione, durante il processo produttivo.




1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di euro 277.000,00, per gli anni successivi l’entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 per l’anno 2009 si provvede per la somma di euro 100.000,00 mediante impiego ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 31/2001 di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.08.01 (fondi globali) partita 2 , elenco 1, del bilancio di previsione per l’anno 2008, per la somma di euro 167.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.31.01 e per la somma di euro 10.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.31.03, del bilancio di previsione per l’anno 2009.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2009 e successivi nella UPB 5.31.03 del bilancio di previsione del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).




1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 4.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità per l’istituzione della “Marche Film Commission” ai sensi dell’articolo 6.
3. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa il piano di cui al comma 2 dell’articolo 3 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.




1. E’ abrogato l’articolo 4 della l.r. 13 luglio 1981, n.16 (Promozione delle attività culturali).