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Atto:LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 25
Titolo:Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale
Pubblicazione:( B.U. 05 novembre 2009, n. 103 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4 dello Statuto regionale e dell’articolo 45 della Costituzione, in considerazione della crisi economica e delle ripercussioni negative della stessa sul sistema produttivo regionale, della grave difficoltà attraversata da molte imprese, dei rischi di gravi perdite in termini di occupazione e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale marchigiano, sostiene la trasmissione d’impresa a favore di lavoratori riuniti in cooperativa ai fini di salvaguardare l’occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.




1. La Regione sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l’attività o rami di attività dell’azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale.
2. L’intervento di cui al comma 1 è attuato mediante la concessione di:
a) contributi a fondo perduto in proporzione all’occupazione effettivamente salvaguardata in relazione ad investimenti, di cui al piano aziendale, e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell’attività;
b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di formazione dei lavoratori nella fase di avvio dell’attività;
c) prestiti senza interessi a sostegno della fase di avvio dell’attività.

3. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
4. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con quelli previsti dalla l.r 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione).
5. Ai contributi concessi ai sensi del comma 2 si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
6. L’atto di cui al comma 3, in sede di prima applicazione, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.





1. Al fine di sostenere le esperienze di trasmissione d’impresa in favore dei lavoratori, la Giunta regionale può prevedere l’introduzione di priorità in favore delle cooperative di cui alla presente legge nei programmi a favore delle imprese e di formazione professionale.




1. L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è determinato annualmente con le rispettive leggi finanziarie a decorrere dall’anno 2010.