Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 02 novembre 2009, n. 26 |
Titolo: | Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati |
Pubblicazione: | ( B.U. 05 novembre 2009, n. 103 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Contributi)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 (Disposizione transitoria)
Art. 2 (Contributi)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 (Disposizione transitoria)
1. La Regione promuove la valorizzazione degli archivi locali dei partiti politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati che hanno operato nel proprio territorio e che sono stati riconosciuti di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, e dell’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
1. La Regione concede contributi ad associazioni, fondazioni o enti senza scopo di lucro e con finalità esclusivamente culturali che conservano e valorizzano il patrimonio documentale o bibliografico degli archivi indicati all’articolo 1, garantendo la fruibilità del materiale in loro possesso.
2. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di euro 40.000,00; per gli anni successivi l’entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Per l’anno 2009, alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.04 del bilancio di previsione per il detto anno.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2009 nella UPB 5.31.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA); per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
1. In sede di prima applicazione i contributi di cui al comma 1 dell’articolo 2 sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2009. L’avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.