Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 07 dicembre 2009, n. 30
Titolo:Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive"
Pubblicazione:( B.U. 17 dicembre 2009, n. 118 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Cave e torbiere - Miniere

Sommario





1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il travertino, che non possiede le caratteristiche per un utilizzo ornamentale o edile, può essere destinato ad altri usi, fermo restando il pagamento del contributo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b2).”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 71/1997 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. La coltivazione di cave, per calcari massicci, può essere esercitata anche nelle aree elencate nella tabella 10, allegata al PRAE, come esenti o esentabili.
3 ter. All’interno dei siti ZPS la coltivazione delle cave è esercitata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5, lettera n), del decreto del Ministro dell’ambiente 17 ottobre 2007 e successive modificazioni e relative deliberazioni attuative emanate dalla Giunta regionale.”.

3. Dopo l’articolo 13 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis - (Varianti ai progetti)
1. Si intendono sostanziali le varianti ai progetti autorizzati che modifichino:
a) lo stato finale dei luoghi;
b) i quantitativi estraibili oltre il totale autorizzato;
c) i perimetri delle aree di intervento.
2. Le varianti di cui al comma 1 sono disciplinate con le modalità ed i termini previsti dall’articolo 13.
3. Fuori dai casi disciplinati dal comma 1, il titolare dell’autorizzazione comunica la variante al Comune interessato. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione si esprime sulla sostanzialità della variante.”.

4. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 71/1997 dopo le parole “ricomposizione ambientale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, tramite la commissione di cui al comma 2.”.
5. I commi 2 e 3 dell’articolo 18 della l.r. 71/1997 sono sostituiti dai seguenti:
“2. L’accertamento di cui al comma 1 è effettuato tramite una commissione nominata dal Comune a cui partecipano, oltre ad un funzionario comunale con funzioni di presidente, un rappresentante della Regione, uno della Provincia e uno del Corpo forestale dello Stato.
3. Le risultanze dell’accertamento sono riportate in apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione. La commissione accerta la rispondenza dell’ultimazione dei lavori effettuando sopralluoghi in presenza di un rappresentante del titolare dell’autorizzazione o della concessione; in caso di dissenso si procede con votazione a maggioranza, considerando doppio il voto del presidente.”.

6. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:
“4 bis. Ad ogni componente della commissione spetta un compenso lordo pari a 100,00 euro a carico del titolare dell’autorizzazione o della concessione”.

7. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di inosservanza del permesso di ricerca ovvero del provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con obbligo a carico dell’inadempiente di provvedere all’attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l’inosservanza abbia determinato un danno ambientale, si applica la disposizione di cui al comma 1.”.




1. Le Province che non abbiano assegnato, a conclusione del procedimento previsto dai rispettivi PPAE, i quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, limitatamente ai quantitativi non assegnati:
a) emanare appositi avvisi pubblici che consentano ai soggetti interessati la presentazione di varianti ai progetti già autorizzati o nuovi progetti, comportanti la prosecuzione o l’ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data di approvazione del PRAE;
b) prevedere poli estrattivi nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE.
3. Ai progetti presentati ai sensi del comma 1 non si applicano:
a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d’acqua di prima e di seconda classe;
b) i divieti di cui all’articolo 6, comma 3, della l.r. 71/1997, ad esclusione di quelli di cui alla lettera a), di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nonché di quello relativo ai parchi ed alle riserve naturali regionali di cui alla lettera f), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 13 della stessa l.r. 71/1997.

4. Le aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati dal PPAE, nonché quelle interne agli stessi e destinate, dai progetti di cave e torbiere e loro varianti, a strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua e di energia, opere di trasporto dei materiali, piste di arroccamento, opere per la sicurezza, sono esentate dagli stessi vincoli di tutela del PPAR da cui sono esentate le cave e le torbiere servite dalle suddette opere.



 1. Ai progetti che comportano l’estrazione di materiali di prevalente uso ornamentale o edile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 71/1997, fino ad un massimo di 25.000 mc complessivi di materiale utile, e con estrazione massima di 5.000 mc/annui, si applicano le esenzioni  di cui al comma 3 dell’articolo 2.