Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 21 maggio 1976, n. 12
Titolo:Servizi trasfusionali Integrazione delle norme del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, riguardante l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 maggio 1976, n. 22)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 28 marzo 1995, n. 28.

Sommario




Art. 1

Per il servizio di trasfusione del sangue gli enti ospedalieri, che in base all'art. 17 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, non siano obbligati a far funzionare un centro trasfusionale, possono avvalersi della attività di sezioni decentrate dei centri trasfusionali previsti dalla legge 14 luglio 1967, n. 592, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256.
Le sezioni possono essere istituite presso gli enti ospedalieri che dispongano di locali di superficie non inferiore a quella prescritta per i centri di raccolta fissi di cui all'art. 24 del D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256, e debbono essere dotate dell'attrezzature minime previste dalle lettere a), b), c), d), e), degli artt. 31 e 32 di detto decreto.
L'articolazione nel territorio delle sezioni dei centri trasfusionali di cui ai commi precedenti è deliberata dalla giunta regionale, tenuto conto delle linee programmatiche socio-sanitarie regionali e sentita la competente commissione consiliare.
La istituzione è subordinata all'autorizzazione del medico provinciale, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Art. 2

La direzione tecnica delle sezioni viene affidata al centro trasfusionale di collegamento che provvederà ad assicurare il rispetto di ogni norma vigente sulla raccolta, conservazione, distribuzione del sangue umano con opportune direttive e controlli.

Art. 3

Nell'espletamento dei compiti decentrati e nel rispetto delle direttive dei centri trasfusionali, l'attività delle sezioni dei centri stessi resta regolata dalle norme di cui ai capitoli I, II, III del Titolo III del D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256.

Art. 4

Il personale della sezione dipende dall'ente ospedaliero il quale deve assicurare con continuità la dotazione organica minima per il funzionamento della sezione.
La dotazione organica minima è costituita da:
a) un medico responsabile;
b) due tecnici di centro trasfusionale o di laboratorio o infermieri professionali;
c) un infermiere.


Art. 5

I rapporti tra gli enti ospedalieri gestori delle sezioni e gli enti gestori dei centri trasfusionali sono disciplinati da apposite convenzioni nel rispetto delle prescrizioni legislative.

Art. 6

I rapporti tra le associazioni dei donatori di sangue e gli enti ospedalieri gestori di centri trasfusionali o loro sezioni sono disciplinati, oltrechè dalla normativa vigente e dalle norme statutarie delle singole associazioni, da apposite convenzioni le quali debbono prevedere, fra l'altro:
a) l'utilizzazione e l'attività dei centri di raccolta fissi e mobili di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256, da aggregarsi, nella loro totalità, a centri trasfusionali;
b) il rimborso e la misura delle spese di cui all'art. 95 del citato D.P.R. 1256/1971.


Art. 7

Le convenzioni di cui agli artt. 5 e 6 dovranno contenere i reciproci impegni a indirizzare tutte le quantità di sangue eccedenti il fabbisogno locale ai centri trasfusionali di riferimento, i quali provvederanno a collegarsi tra loro per la copertura di eventuali carenze nell'ambito della Regione.
Il servizio trasfusionale in tale modalità di organizzazione dovrà riportare all'impiego di tutte le disponibilità di donatori periodici e occasionali.

Art. 8

Viene istituito un comitato regionale tecnico-consultivo, presieduto dall'assessore alla sanità e sicurezza sociale o da un suo delegato, e costituito da un medico provinciale, da un sanitario dei servizi trasfusionali, da un rappresentante delle associazioni dei donatori di sangue, dal delegato regionale della società italiana di immunoematologia – A.I.C.T. -, da un esperto in materia amministrativa, designato dall'associazione regionale degli ospedali delle Marche, da un donatore di sangue designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa della Regione, con mansioni anche di segretario.
Il suddetto comitato ha il compito fondamentale di fornire consulenza agli organi regionali per ogni iniziativa che si renda necessaria nel settore della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue.
Il comitato si riunisce presso l'assessorato alla sanità e dura in carica tre anni.

Art. 9

La donazione del sangue è una funzione sociale e la sua distribuzione è gratuita.