Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 2010, n. 10
Titolo:Modifica alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia" e disposizioni riguardanti la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
Pubblicazione:( B.U. 29 luglio 2010, n. 67 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. L’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - (Consulta regionale per la famiglia)
.
1. E’ istituita la Consulta regionale per la famiglia, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta in particolare:

a) redige rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti, promovendo anche allo scopo specifici studi, seminari e convegni;
b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l’ambito familiare;
c) presenta proposte e osservazioni sulla programmazione regionale che interessa, anche indirettamente, le politiche familiari;
d) esprime pareri sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare.
2. La Consulta è composta da:

a) un rappresentante di ciascuna delle associazioni delle famiglie e dei soggetti giuridici del terzo settore, operanti in almeno due Province del territorio regionale, i cui fini statutari sono rivolti esplicitamente a favore della famiglia oppure che svolgono la loro attività prevalentemente a favore della famiglia;
b) tre rappresentanti degli enti locali, dei quali due in rappresentanza dei Comuni e uno delle Province, designati rispettivamente dall’ANCI e dall’UPI regionali;
c) un rappresentante della Commissione regionale di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
d)  un rappresentante della Consulta di cui all’articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);
e) un rappresentante dei consultori familiari pubblici, designato dal direttore generale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
f) un rappresentante della Confederazione dei consultori privati operanti a livello regionale;
g) un rappresentante di ciascuna delle Consulte provinciali per la famiglia.
3. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta:

a)  il dirigente dell’ufficio scolastico regionale per le Marche o suo delegato;
b)  un rappresentante del Coordinamento degli atenei marchigiani.
4. Sono membri di diritto della Consulta l’Assessore regionale e il dirigente della struttura organizzativa regionale, o loro delegati, competenti in materia di famiglia, nonché il Presidente e il Vicepresidente, o loro delegati, della competente Commissione assembleare.

5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della designazione di almeno metà dei suoi componenti e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale. La Consulta è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), che ne facciano richiesta durante il corso del suo mandato.

6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di famiglia.

7. La Consulta può prevedere nel proprio regolamento la costituzione al suo interno di comitati per l’esame di argomenti specifici.

8. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta il rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale).”.

2. La Consulta regionale per la famiglia di cui all’articolo 4 della l.r. 30/1998, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è costituita entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), le parole: “30 giugno 2010” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2011”.
2. Le IPAB trasformate in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona), adottano la contabilità economica prevista dall’articolo 15 della medesima legge regionale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla trasformazione.
3. E’ abrogato il comma 14 dell’articolo 7 del regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (Attuazione della legge regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).



1La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.